IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001; Viste le motivate richieste della regione Piemonte; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 12 ottobre 2004; Decreta: Art. 1. 1. La regione Piemonte puo' stabilire deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro nichel entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 50 \mug/l per il comune di Silvano D'Orba (Alessandria). 2. Il suddetto VMA puo' essere concesso fino al 3l dicembre 2005. 3. Entro il 30 aprile 2005 la regione Piemonte e' tenuta a presentare: una relazione sullo stato di avanzamento dell'impianto pilota; un calendario generale dei lavori; un inquadramento generale del problema nel territorio regionale, con particolare riferimento alle eventuali fonti di inquinamento. 4. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative. 5. Sono escluse dai procedimenti di deroga, e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' regionali e provinciali la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali. 6. Si richiama inoltre l'attenzione al disposto normativo circa l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.