IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni ed in particolare l'art. 7, commi 1 e 2;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 1, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 11 giugno 2002, n.
108, convertito dalla legge 31 luglio 2002, n. 172;
  Visto  l'art.  1  del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in
particolare i commi 1 e 2;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare i commi 137 e 139;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34465
del  20 luglio  2004,  registrato  dalla  Corte dei conti il 4 agosto
2004, registro n. 5, foglio n. 149, con il quale, ai sensi del citato
art.  3,  comma  137,  della  legge n. 350/2003, e' stata concessa la
proroga  del trattamento di mobilita' dal 14 maggio 2004 al 31 luglio
2004;
  Visto il decreto-legge del 5 ottobre 2004, n. 249 ed in particolare
l'art. 1, comma 2;
  Visto il verbale di accordo del 30 giugno 2004, stipulato presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del
Sottosegretario di Stato on.le Pasquale Viespoli, tra le Case di cura
riunite  di  Bari  S.r.l. e le OO.SS. dei lavoratori, con il quale e'
stato  concordato  di  prolungare  il trattamento di mobilita' per il
periodo  dal  1°  agosto  2004  al 31 dicembre 2004, di cui al citato
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34465 del
20 luglio 2004;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di poter concedere la proroga del
trattamento  di  mobilita' dal 1° agosto 2004 al 31 dicembre 2004, in
favore dei lavoratori coinvolti nella fattispecie di cui al capoverso
precedente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell"art.  3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  cosi'  come modificato, dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge
5 ottobre  2004, n. 249, e' autorizzata, per il periodo dal 1° agosto
2004   al   31 dicembre   2004,  la  concessione  della  proroga  del
trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 30 giugno
2004,  in  favore  di  un numero massimo di 1.700 ex dipendenti dalla
societa'  Case  di  cura  riunite  S.r.l.  di Bari, gia' fruitori del
trattamento  in  questione  ai sensi dell'art. 1, commi 5, 6 e 7, del
decreto-legge   11 giugno   2002,  n.  108,  convertito  dalla  legge
31 luglio 2002, n. 172, nonche' del decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze n. 34465 del 20 luglio 2004, registrato dalla Corte dei
conti  il 4 agosto 2004, registro n. 5, foglio n. 149. Gli interventi
sono disposti nel limite massimo di Euro 10.106.500,00.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.