IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Vista  la  circolare  3 settembre  1990,  n.  20  (S.O.  Gazzetta
Ufficiale  n.  216  del  15  settembrre  1990),  concernente «Aspetti
applicativi  delle  norme  vigenti  in  materia  di registrazione dei
presidi sanitari»;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernente  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Vista  la  circolare  4 ottobre  1999,  n.  14  (pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999) concernente l'impiego
in agricoltura dei feromoni;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.  290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista  la  domanda  presentata  il  27 novembre 2001 e successiva
integrazione  del  6 aprile  2004, dall'impresa BASF Agro S.p.a., con
sede  legale  in  via Marconato 8, Cesano Maderno (Milano), per conto
della  impresa  BASF  Aktiengesellschaft,  con  sede  in Ludwigshafen
(Germania),   diretta  ad  ottenere  Ia  registrazione  del  prodotto
fitosanitario  denominato  «RAK  2»,  contenente  la  sostanza attiva
(E,Z)-7,9-dodecadienilacetato (feromone);
    Visti  gli  atti  d'ufficio da cui risulta che la titolarita' del
prodotto  di cui trattasi, in corso di registrazione, e' passata alla
impresa BASF Agro S.p.a.;
    Visti  i  pareri  favorevoli espressi in data 28 aprile 2004 e 16
settembre  2004  dalla  Commissione consultiva di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 117 marzo 1995, n. 194;
    Ritenuto  di  limitare la validita' della autorizzazione al tempo
determinato  in  anni  dieci  a  decorrere  dalla  data  del presente
decreto;
    Viste  le  note dell'ufficio del 10 giugno 2004 e 9 novembre 2004
con le quali sono stati richiesti gli atti definitivi;
    Viste  le note pervenute il 25 giugno 2004 e 23 novembre 2004, da
cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto
dall'ufficio;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    A  decorrere  dalla  data del presente decreto e per la durata di
anni  dieci,  l'Impresa  BASF  Agro  S.p.a.,  con  sede legale in via
Marconato  8, Cesano Maderno (Milano), e' autorizzata ad immettere in
commercio   il   prodotto  fitosanitario  denominato  RAK  2  con  la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente   decreto,   fatto   salvo  l'obbligo  di  adeguamento  alle
conclusioni  della  valutazione  comunitaria riguardante l'inclusione
della   sostanza  attiva  (E,Z)-7,9-dodecadienil  acetato  (feromoni)
nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 194/1995.
    Il prodotto e' confezionato nelle taglie da 252 diffusori.
    Il  prodotto  in questione e' importato, in confezioni pronte per
l'impiego,    dallo    stabilimento   della   impresa   estera   BASF
Aktiengesellschaft-D-67056-Ludwigshafen (Germania).
    Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12356.
    E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 24 dicembre 2004
                                     Il direttore generale: Marabelli