IL DIRIGENTE
                  dell'ufficio di farmacovigilanza
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  6 aprile  2004 di
trasferimento   del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
registrato  in  data  26 agosto  2004  al  n. 1464 del registro visti
semplici  dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della
salute;
  Visto il decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Acquisito   il   parere   favorevole   della   commissione  tecnico
scientifica  reso nella seduta del 14 settembre 2004, con il quale si
approvano   le   modifiche  degli  stampati  relativi  ai  medicinali
contenenti ketotifene;
  Ritenuto   a  tutela  della  salute  pubblica  dover  provvedere  a
modificare  gli  stampati  delle  specialita'  medicinali  contenenti
ketotifene;
  Adotta
                     la seguente determinazione:
                               Art. 1.
  1.  E'  fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione
all'immissione  in  commercio  di specialita' medicinali, autorizzate
con  procedura  di  autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come
principio  attivo  KETOTIFENE  (ATC  R06AX) di integrare gli stampati
secondo  quanto  indicato nell'allegato 1 che costituisce parte della
presente determinazione.
  2.  Le  modifiche  di  cui al comma 1 - che costituiscono parte del
decreto   di   autorizzazione  rilasciato  per  ciascuna  specialita'
medicinale   -   dovranno  essere  apportate  immediatamente  per  il
riassunto   delle  caratteristiche  del  prodotto  e  per  il  foglio
illustrativo  a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla
data  di  pubblicazione  della presente determinazione nella Gazzetta
Ufficiale.
  3.  Gli  stampati  delle  specialita'  medicinali  contenenti  come
principio  attivo  Ketotifene  autorizzate  con  procedura  nazionale
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente
decreto.
  La  presente  determinazione  entra  in vigore il giorno successivo
alla  data  della  sua  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 gennaio 2005
                                                  Il dirigente: Rossi