IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   ora  Ministero  delle  attivita'  produttive,  la
competenza  in  materia  di  adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo  per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 ottobre  1995,  n.  527,  e le
successive   modifiche   e   integrazioni,   di   seguito  denominato
«regolamento»,  concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la
concessione   ed   erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n.  488/1992  che prevede, in particolare, al
punto  5, comma 4, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di
graduatorie regionali;
  Visto  l'art.  14,  comma  1,  della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
prevede  che  il  Ministro  delle  attivita' produttive determini con
proprio  decreto,  ai  sensi  dell'art.  18, comma 1, lettera aa) del
decreto   legislativo   n.   112/1998,  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-regioni,  modalita'  semplificate  per  l'accesso delle imprese
artigiane   agli  interventi  agevolativi  della  predetta  legge  n.
488/1992  e  prevede  che,  a  tal  fine,  una  quota  delle  risorse
annualmente  disposte  in  favore  della stessa legge n. 488/1992 sia
utilizzata  per integrare le disponibilita' del Fondo di cui all'art.
37   della   legge   25 luglio  1952,  n.  949,  e  amministrata  con
contabilita' separata dal gestore del Fondo medesimo;
  Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni, del 21 novembre 2002, concernente le
suddette   modalita'  semplificate  per  le  imprese  artigiane,  che
prevede,  all'art. 2, che per l'attuazione dei suddetti interventi il
Ministero  delle  attivita' produttive si avvale del soggetto gestore
del  Fondo  previsto dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949,
di  seguito denominato «Artigiancassa S.p.a.», sulla base di apposito
contratto;
  Visti,   in   particolare,   l'art.  8  del  suddetto  decreto  che
attribuisce  ad  Artigiancassa  S.p.a.  l'istruttoria delle domande e
l'art.  9, comma 1 del medesimo decreto che prevede che, entro trenta
giorni  dal  termine  della fase istruttoria di cui al citato art. 8,
Artigiancassa   S.p.a.   forma,  per  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma, una graduatoria dei programmi ammissibili e la trasmette al
Ministero  delle  attivita' produttive per la relativa approvazione e
pubblicazione;
  Vista  la  circolare  applicativa  n. 946364 del 7 ottobre 2003 del
suddetto  decreto,  pubblicata  nel supplemento ordinario n. 168 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2003, n.
261;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data 12 febbraio 2004 tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  ed  Artigiancassa S.p.a., ai
sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 21 novembre 2003;
  Vista  la  delibera  del  C.I.P.E. del 9 maggio 2003, n. 21, con la
quale sono stati fissati i criteri di riparto su base regionale delle
risorse finanziarie disponibili per i bandi della legge n. 488/1992;
  Visti i decreti del 3 luglio 2003 e del 24 luglio 2003, con i quali
sono state individuate le risorse finanziarie disponibili per i bandi
della  legge n. 488/1992 e stabilita la quota di risorse da assegnare
al  bando  per  le  imprese  artigiane nella misura del 10% di quelle
assegnate  al  settore  industria,  pari  a  123.508.000,00  di euro,
suddivisi  per  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  secondo le
percentuali   e  relativi  importi  indicati  nella  tabella  di  cui
all'allegato 1 allo stesso decreto del 24 luglio 2003;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  20 luglio  1998  che, all'art. 6, autorizza il
Ministero  ad  utilizzare  una  quota non superiore all'uno per mille
dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n.
488/1992,   al  netto  delle  risorse  necessarie  ad  assicurare  il
cofinanziamento,   per   le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
attivita'   ed  agli  adempimenti  di  propria  competenza  necessari
all'attuazione   degli   interventi   previsti  dalla  stessa  legge,
corrispondenti,  quindi,  per  quanto  di competenza del bando per le
imprese artigiane, a 123.508,00 di euro;
  Visto  che  il  Comitato  di  sorveglianza  del Programma Operativo
Nazionale   -  PON  SIL,  nella  riunione  dell'8 novembre  2004,  ha
approvato  il  nuovo  testo del Complemento di programmazione del PON
SIL,   nell'ambito   del  quale  si  prevede  che  l'importo  pari  a
40.000.000,00  di  euro sia destinato al cofinanziamento della misura
1.1,  legge  n.  488/1992  con  riferimento  al  bando per le imprese
artigiane  e  limitatamente  alle regioni dell'obiettivo 1 (Campania,
Puglia   Basilicata,   Calabria,   Sicilia  e  Sardegna)  oggetto  di
intervento dello stesso PON;
  Considerato  che,  sulla  base di quanto precede e tenuto conto dei
criteri  di riparto tra le regioni e le province autonome fissati dal
C.I.P.E.  con  la  richiamata  delibera  del 9 maggio 2003, n. 21, le
risorse risultano cosi' ripartite:

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                 |               |     Risorse     |
                 |               | aggiuntive PON  |     Risorse
     Regione     |Nazionali nuove|      OB. 1      |   disponibili
=====================================================================
 Piemonte        |  3.436.875,00 |                 |     3.436.875,00
---------------------------------------------------------------------
 Valle d'Aosta   |    116.598,00 |                 |      116.598,00
---------------------------------------------------------------------
 Lombardia       |  1.948.858,00 |                 |    1.948.858,00
---------------------------------------------------------------------
 Bolzano         |    201.734,00 |                 |      201.734,00
---------------------------------------------------------------------
 Trento          |     99.941,00 |                 |       99.941,00
---------------------------------------------------------------------
 Veneto          |  1.884.081,00 |                 |    1.884.081,00
---------------------------------------------------------------------
 Friuli          |               |                 |
Venezia-Giulia   |    568.186,00 |                 |      568.186,00
---------------------------------------------------------------------
 Liguria         |  1.658.288,00 |                 |    1.658.288,00
---------------------------------------------------------------------
 Emilia Romagna  |    599.649,00 |                 |      599.649,00
---------------------------------------------------------------------
 Toscana         |  2.674.359,00 |                 |    2.674.359,00
---------------------------------------------------------------------
 Umbria          |  1.041.982,00 |                 |    1.041.982,00
---------------------------------------------------------------------
 Marche          |    823.591,00 |                 |      823.591,00
---------------------------------------------------------------------
 Lazio           |  3.453.532,00 |                 |    3.453.532,00
---------------------------------------------------------------------
 Totale          |               |                 |
Centro-Nord      | 18.507.674,00 |                 |   18.507.674,00
---------------------------------------------------------------------
 Abruzzo         |  4.520.191,00 |                 |    4.520.191,00
---------------------------------------------------------------------
 Molise          |  2.716.310,00 |                 |    2.716.310,00
---------------------------------------------------------------------
 Campania        | 25.086.535,00 |   10.277.121,00 |   35.363.656,00
---------------------------------------------------------------------
 Puglia          | 17.199.798,00 |    7.046.187,00 |   24.245.985,00
---------------------------------------------------------------------
 Basilicata      |  4.667.018,00 |    1.911.923,00 |    6.578.941,00
---------------------------------------------------------------------
 Calabria        | 12.931.312,00 |    5.297.530,00 |   18.228.842,00
---------------------------------------------------------------------
 Sicilia         | 25.170.436,00 |   10.311.492,00 |   35.481.928,00
---------------------------------------------------------------------
 Sardegna        | 12.585.218,00 |    5.155.747,00 |   17.740.965,00
---------------------------------------------------------------------
 Totale sud      |104.876.818,00 |   40.000.000,00 |  144.876.818,00
---------------------------------------------------------------------
 Totale nazionale|123.384.492,00 |   40.000.000,00 |  163.384.492,00

  Considerato   che  l'importo  complessivo  di  cui  sopra,  pari  a
euro 163.384.492,00, rappresenta la quota che, ai sensi dell'art. 14,
comma   1   della  citata  legge  n.  57/2001,  va  ad  integrare  le
disponibilita' del Fondo ivi citato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del
12 febbraio  2004  con  il  quale sono stati fissati i termini per la
presentazione delle domande relative al bando del 2003 per le imprese
artigiane;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del
12 marzo  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 1° aprile 2004, n. 77, con il quale sono state approvate
le  proposte  formulate  dalle  regioni e dalle province autonome, ai
sensi  del  citato decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernenti le
priorita'  regionali  ed  i relativi punteggi per la formazione delle
graduatorie  riguardanti  le domande presentate per il bando del 2003
per le imprese artigiane;
  Viste  le  graduatorie  regionali  dei  programmi  ammissibili alle
agevolazioni,  di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21 novembre
2002, formate da Artigiancassa S.p.a.;
  Considerato  che  le  risorse  disponibili  per la formazione delle
graduatorie  sono  state  utilizzate secondo i criteri previsti dalla
normativa,  tenendo  conto  peraltro  degli  oneri,  per  compensi ad
Artigiancassa  S.p.a.  ed  altri  adempimenti,  previsti dall'art. 2,
comma 1  del citato decreto ministeriale del 21 novembre 2002 e dalla
convenzione,  in  data  12 febbraio  2004, stipulata tra il Ministero
delle  attivita'  produttive  ed  Artigiancassa  S.p.a., ai sensi del
medesimo articolo;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1. Le  graduatorie  regionali  concernenti  le iniziative di cui in
premessa  per  il  bando del 2003 delle imprese artigiane ammissibili
alle  agevolazioni  di  cui  all'art.  1,  comma 2  del decreto-legge
22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al
n. 2/21 al presente decreto.
  2. Al  fine  di  facilitare  la  lettura  dei  dati contenuti nelle
graduatorie  e  l'individuazione  di  ciascuna iniziativa ammissibile
nella  graduatoria  di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1,
le  opportune  note  esplicative  e,  nell'allegato n. 3, l'elenco di
tutte  le  iniziative  ammissibili,  ordinate per n. di progetto, con
l'indicazione  della  graduatoria  nella  quale  ciascuna  di esse e'
inserita ed il numero della relativa posizione occupata.