Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate ssul terminale tra i segni (( . . . ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                 Compiti della Croce Rossa italiana
  1.  All'articolo 2,  primo comma, n. 2), del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
  «d-bis)  promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra
la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della
normativa vigente e delle norme statutarie;
((   d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70
della   legge   23  dicembre  1978,  n.  833  e  nel  rispetto  della
legislazione  nazionale  e  delle  competenze  regionali,  i  servizi
sociali  ed  assistenziali  indicati  dallo statuto della Croce Rossa
italiana» )).

          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  31 luglio  1980,  n.  613,
          recante: «Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70
          della  legge  n.  833  del  1978)»,  come  modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  2. - L'orientamento statutario dell'Associazione
          italiana  della  Croce  rossa  deve  conformarsi,  ai sensi
          dell'art.  70  della  legge  23 dicembre  1978,  n. 833, ai
          seguenti criteri:
              1)  Principio volontaristico, nel senso che la qualita'
          di  socio  possa  riconoscersi  a  chiunque  si  impegni ad
          offrire   prestazioni   volontarie   e   personali  per  il
          raggiungimento      delle      finalita'      istituzionali
          dell'Associazione.
              2) Compiti:
                a) contribuire  in tempo di guerra e comunque in caso
          di conflitto armato, in conformita' a quanto previsto dalle
          convenzioni  di  Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive
          dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero ed alla
          cura  dei  feriti  e  dei  malati  di  guerra nonche' delle
          vittimite  dei  conflitti  armati  e  allo  svolgimento dei
          compiti  di  carattere  sanitario ed assistenziale connessi
          all'attivita' di difesa civile;
                b) disimpegnare   il   servizio   di   ricerca  e  di
          assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei
          dispersi;
                c) organizzare  e svolgere, in tempo di pace e sempre
          in  conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni
          e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale
          e  di  soccorso  sanitario  in favore di popolazioni, anche
          straniere,  in  occasione  di  calamita' e di situazioni di
          emergenza, sia interne che internazionali;
                d) diffondere  e  promuovere  i principi umanitari ai
          quali  la  istituzione  della Croce rossa internazionale e'
          informata;
                d-bis) promuovere   la   diffusione  della  coscienza
          trasfuzionale  tra  la popolazione e organizzare i donatori
          volontari,  nel  rispetto  della  normativa vigente e delle
          norme statutarie;
                d-ter) svolgere,   fermo   restando  quanto  previsto
          dall'art.  70  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel
          rispetto  della  legislazione  nazionale e delle competenze
          regionali,  i  servizi  sociali  ed  assistenziali indicati
          dallo statuto della Croce Rossa italiana.
              L'organizzazione  dei  servizi  di  cui alle precedenti
          lettere  a)  e  b)  e'  determinata in tempo di pace per il
          tempo  di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando
          la   competenza   degli   organi   del  Servizio  sanitario
          nazionale.
              3)   Strutture,  da  articolarsi  secondo  il  seguente
          modello:
                I) un'organizzazione centrale composta:
                  a) dal  Presidente nazionale, eletto dall'assemblea
          nazionale  fra  i  soci  attivi,  il  quale assume anche le
          funzioni  di  presidente  dell'assemblea  nazionale  e  del
          consiglio direttivo nazionale;
                  b) dall'assemblea     nazionale    della    C.R.I.,
          costituita   dal   Presidente   nazionale,  dai  presidenti
          regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale
          fra  i  propri componenti diversi dal presidente, in numero
          definito  dallo  statuto secondo un criterio di proporzione
          con  i  soci attivi della regione, nonche' da sei membri di
          diritto  rappresentati  dagli  organi  di vertice nazionale
          delle   componenti   della   C.R.I.;   nelle  deliberazioni
          riguardanti   la  nomina  degli  organi  di  vertice  e  le
          revisioni  statutarie,  l'Assemblea  nazionale e' integrata
          dai presidenti dei comitati provinciali e locali»;
                  c) dal  consiglio  direttivo  nazionale, costituito
          dal  Presidente  nazionale  e  da  dodici membri soci della
          C.R.I.,   di  cui  sei  elettivi  designati  dall'assemblea
          nazionale   fra  i  propri  componenti  e  sei  di  diritto
          rappresentati  dagli  organi  di  vertice  nazionali  delle
          componenti della C.R.I.;
                  d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che
          esercita  le  sue  funzioni  su tutti gli organi nazionali,
          regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle
          sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette
          membri  effettivi,  dei  quali  uno  in  rappresentanza del
          Ministero  dell'economia  e  delle  fmanze  con funzioni di
          presidente,  uno  in  rappresentanza,  rispettivamente, del
          Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e
          del  Ministero  dell'interno,  due  in  rappresentanza  del
          Ministero    della   salute   e   uno   in   rappresentanza
          dell'assemblea,  tutti  scelti tra gli iscritti al registro
          dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti
          dal  codice  civile  per  lo  svolgimento di tali funzioni,
          nonche'  da  due membri supplenti, uno scelto dal Ministero
          della  salute  e  uno  dal  Ministero dell'economia e delle
          finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il
          collegio,  i cui componenti devono essere convocati, a pena
          di    invalidita',    verifica    la   legittimita'   delle
          deliberazioni  di spesa e della loro esecuzione, accerta la
          regolare  tenuta  della  contabilita'  e la conformita' dei
          bilanci   alle  risultanze  dei  libri  e  delle  scritture
          contabili e riferisce sui controlli effettuati al Ministero
          della  salute;  il  collegio  puo'  richiedere dati o altri
          elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;
                II) un'organizzazione regionale composta dai comitati
          regionali,  istituiti  presso  ciascuna  regione  e  che si
          articolano nei seguenti organi:
                  a) il  presidente  regionale, eletto dall'assemblea
          regionale  fra i soci attivi della regione, il quale assume
          anche  le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e
          del consiglio direttivo regionale;
                  b) l'assemblea  regionale,  costituita  da delegati
          eletti  dalle  assemblee dei comitati locali della regione,
          secondo  criteri  di  proporzionalita', in numero stabilito
          dallo   statuto,   nonche'   da   sei   membri  di  diritto
          rappresentati  dagli  organi  di  vertice  regionali  delle
          componenti della C.R.I.;
                  c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal
          presidente  regionale e da dodici membri soci della C.R.l.,
          di  cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra
          i  propri  componenti  e sei di diritto rappresentati dagli
          organi di vertice regionali delle componenti della CRI;
                III) un'organizzazione   provinciale   composta   dai
          comitati   provinciali,  che  si  articolano  nei  seguenti
          organi:
                  a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea
          provinciale  nel  proprio  seno,  il  quale assume anche le
          funzioni  di  presidente  dell'assemblea  provinciale e del
          consiglio direttivo provinciale;
                  b)  l'assemblea provinciale, costituita da delegati
          eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia,
          secondo  criteri  di  proporzionalita', in numero stabilito
          dallo  statuto  e, quali membri di diritto, dagli organi di
          vertice   provinciali  delle  componenti  della  CRI.,  che
          operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
                  c) il  consiglio  direttivo provinciale, costituito
          dal   presidente,   da   sei   membri   elettivi  designati
          dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali
          membri  di  diritto,  dagli  organi  di vertice provinciali
          delle  componenti  della  C.R.I.,  che  operino nell'ambito
          territoriale del comitato provinciale;
                IV)  un'organizzazione  locale  composta dai comitati
          locali, che si articolano nei seguenti organi:
                  a) il   presidente  locale,  eletto  dall'assemblea
          locale  nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni
          di   presidente   dell'assemblea  locale  e  del  consiglio
          direttivo locale;
                  b) l'assemblea  locale,  costituita da tutti i soci
          attivi   iscritti  nell'ambito  territoriale  del  comitato
          locale;
                  c) il  consiglio  direttivo  locale, costituito dal
          presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea
          locale  fra i propri componenti e, quali membri di diritto,
          dagli  organi  di  vertice  locali  delle  componenti della
          C.R.I.,  che  operino nell'ambito territoriale del comitato
          locale;
                V) attribuzione  da  parte dello statuto al consiglio
          direttivo  nazionale  ed ai consigli direttivi provinciali,
          oltre  agli  altri  compiti  statutari,  anche di poteri di
          controllo  sull'attivita' dei comitati locali, con riguardo
          anche  agli  ambiti  di  attivita'  di  tutte le componenti
          volontaristiche dell'Associazione.
              4) Gratuita'      delle     cariche.     Le     cariche
          dell'Associazione  italiana della Croce rossa sono gratuite
          e   non   compatibili   con   incarichi   retribuiti  dalla
          Associazione  stessa  o,  al di fuori dei casi previsti dal
          presente  decreto,  con  la  titolarita'  di  altre cariche
          associative, salva la facolta' di opzione dell'interessato.
          La  carica  di  Presidente  nazionale non e' cumulabile con
          quelle  di  presidente  regionale, provinciale o locale; il
          presidente  regionale,  provinciale o locale che sia eletto
          Presidente  nazionale  deve  esercitare  l'opzione  fra  le
          diverse   cariche   di   presidenza   entro   dieci  giorni
          dall'elezione  a  pena  di  decadenza da tale ultima carica
          associativa;  se  viene eletto Presidente nazionale uno dei
          membri   eletti   nell'assemblea  nazionale  da  una  delle
          assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge
          un    altro    componente   dell'assemblea   nazionale   in
          sostituzione  di  quello  eletto  Presidente  nazionale. E'
          ammesso  il  rimborso delle spese documentate sostenute per
          l'espletamento   delle   rispettive   cariche.   Spetta  ai
          componenti  del  collegio dei revisori dei conti il gettone
          di   presenza,  nella  misura  stabilita  con  decreto  del
          Ministro  della  sanita'  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro.».