IL MINISTERO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                  e
                     IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                              Alle imprese interessate
                              Al CEI-CIVES
                              Alle associazioni interessate
  L'art.  54  della  legge  23 agosto  2004,  n.  239,  prevede che i
contributi   previsti   dall'art.   1,   comma 2   del  decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre  1997,  n.  403,  in favore del settore di trazione degli
autoveicoli  alimentati a gas di petrolio liquefatto (gpl) o a metano
nonche'  di  quello  degli  autoveicoli  a trazione elettrica possano
essere erogati anche alle persone giuridiche.
  Relativamente al settore degli autoveicoli a trazione elettrica, in
funzione  di  organizzare  la  gestione  delle modifiche intervenute,
tenuto   anche  conto  del  rispetto  delle  regole  comunitarie,  e'
necessario   fornire   indicazioni   e   chiarimenti  sulla  corretta
applicazione della citata nuova legge e della normativa regolamentare
di riferimento.
  E'   necessario   altresi'   offrire  chiarimenti  sullo  stato  di
attuazione  della normativa di incentivazione all'utilizzo di veicoli
a  trazione elettrica, che riguarda non solo gli autoveicoli ma anche
i ciclomotori, i motoveicoli e le biciclette a pedalata assistita.
  1. L'intervento  in favore dei ciclomotori e motoveicoli a trazione
elettrica,  nonche'  delle  biciclette  a pedalata assistita previsto
dall'art. 6, comma 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140, rifinanziato
piu' volte, e da ultimo dall'art. 28 della legge 12 dicembre 2002, n.
273,  per  avvenuto  esaurimento  delle  risorse disponibili e' stato
sospeso,  a  decorrere  dal  16 settembre 2004, mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 190 del 14 agosto
2004.  Il monitoraggio delle operazioni incentivate e' avvenuto sulla
base  dei  dati forniti dalla direzione generale della motorizzazione
civile  per  i veicoli soggetti a immatricolazione e dei dati forniti
dalla  CIVES (Commissione italiana veicoli elettrici stradali del CEI
-  Comitato  elettrotecnico  italiano),  per i veicoli non soggetti a
immatricolazione. Con l'emissione della circolare del Ministero delle
attivita'  produttive  di  concerto  con il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  n. 759582 del 19 dicembre 2003, si e'
instaurato  un  nuovo  sistema  di  monitoraggio,  nell'ambito  di un
accordo  di  collaborazione  tra CEI/CIVES e Ministero dell'ambiente,
tale   da   consentire   un  quadro  costantemente  aggiornato  delle
operazioni incentivate.
  2. L'intervento  in  favore degli autoveicoli a trazione elettrica,
di  cui al gia' citato art. 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre
1997,  n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1997,  n.  403, prosegue poiche' esistono ancora disponibilita' sullo
stanziamento  annuo  di  un miliardo di lire (pari a Euro 516.456,89)
per  gli  autoveicoli elettrici a fronte dello stanziamento stabilito
dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 403/1997.
  Per  quanto  riguarda  l'estensione  delle possibilita' di utilizzo
delle agevolazioni alle persone giuridiche si chiarisce quanto segue:
                             Decorrenza.
  Il  contributo  e'  riconoscibile anche alle persone giuridiche per
l'acquisto  di  autoveicolo  nuovo, purche' le operazioni di acquisto
siano  avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004, giorno di
entrata in vigore della legge n. 239/2004. Nessuna modifica normativa
e' intervenuta per le persone fisiche.
              Soggetti beneficiari persone giuridiche.
  Le  persone  giuridiche possono usufruire dei contributi nei limiti
della  normativa  comunitaria sul «de minimis», di cui al regolamento
(CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
  Non possono usufruire del contributo le imprese esercenti attivita'
di trasporto merci in conto terzi.
  Ai  fini  del  rispetto della regola «de minimis», al momento della
realizzazione   dell'operazione   di  acquisto,  il  soggeto  persona
giuridica  che  intende  beneficiare  del  contributo  consegnera' al
venditore,  autocertificazione  redatta  secondo  lo schema contenuto
nell'allegato C alla presente circolare, in originale e copia.
  Gli  enti  pubblici  e  le  istituzione  riconosciute  come persone
giuridiche    non    sono    tenute    alla    presentazione    della
autocertificazione  di  cui  al  precedente  comma,  se l'autoveicolo
oggetto  di  incentivazione  viene  utilizzato  per l'esercizio delle
attivita'  necessarie  per  il conseguimento dei fini istituzionali e
non nell'ambito di attivita' di tipo economico.
               Autoveicoli oggetto di incentivazione.
  Per  la definizione di «autoveicolo elettrico» si fa riferimento al
decreto  del  Ministero  dell'ambiente  del  5 aprile  2001,  art. 2,
comma 1,  lettere a), b) e c), e in particolare si intendono compresi
in  detta  categoria  gli autoveicoli «ibridi» di cui alla lettera c)
dello stesso comma.
  La  direttiva  92/53/CEE  del  Consiglio  del  18 giugno  1992, che
modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazione degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
a  motore e dei loro rimorchi, recepita con decreto del Ministero dei
trasporti  8 maggio  1995,  nell'allegato II,  definisce le categorie
internazionali dei veicoli.
  Poiche'  le  carte  di  circolazione  sono uniformate alla suddetta
definizione,  l'esame  del requisito di cui all'articolo 54, comma 1,
lettere  a)  e  c)  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
verra'  eseguito  sulla base dei seguenti codici identificativi delle
categorie internazionali:
    a) M1:  «veicoli  destinati  al  trasporto  di persone, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente»;
    b) N1:  «veicoli  destinati  al  trasporto  merci,  aventi  massa
massima non superiore a 3,5 t.
                            Monitoraggio.
  Nel  quadro di un accordo di collaborazione sottoscritto tra il CEI
-  Comitato  elettrotecnico  italiano  e  il  Ministero per la tutela
dell'ambiente  e  del territorio (M.A.T.T.), sul tema della mobilita'
sostenibile con particolare riferimento ai veicoli elettrici, per gli
anni  2001-2005,  l'attivita'  di  monitoraggio  della diffusione dei
veicoli  elettrici viene affidata alla commissione CIVES dello stesso
CEI.
  I costruttori e gli importatori di autoveicoli elettrici, per poter
recuperare  l'importo  delle  agevolazioni di cui al decreto-legge n.
324/1997,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 403/1997,
come  integrato  dall'articolo  54  della  legge n. 239 del 23 agosto
2004, provvederanno ai seguenti adempimenti:
    1.  preventivo  accreditamento  dei costruttori/importatori e dei
relativi  prodotti,  secondo  le  istruzioni dettagliate indicate nel
seguito;
    2.  comunicazione  periodica alla commissione CIVES del CEI delle
vendite   effettuate  mensilmente  delle  quali  viene  richiesto  il
recupero   delle  agevolazioni  con  credito  d'imposta,  secondo  le
istruzioni dettagliate indicate nel seguito.
  1. Istruzioni  per  l'accreditamento  dei  soggetti fornitori degli
                       autoveicoli elettrici.
  I  soli  soggetti  aventi  diritto al recupero del contributo quale
credito  d'imposta  sono  le  imprese  costruttrici  o  importatrici,
secondo  le  modalita'  stabilite  dall'art.  29,  commi  4  e 5, del
decreto-legge    31 dicembre    1996,   n.   669,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
  L'ammontare  dei  contributi, ai sensi di quanto disposto dall'art.
1,  comma  2,  della  gia'  citata  legge  n.  403/1997  e' qui sotto
riportato:
    acquisto di nuovi autoveicoli elettrici: Euro 1.807,60.
  Per  avere  titolo  al  recupero  del  contributo,  detti  soggetti
trasmetteranno  al  CEI-CIVES,  con  lettera raccomandata firmata dal
legale rappresentante, la seguente documentazione:
    a) copia  dell'estratto  dell'iscrizione alla camera di commercio
dal  quale  risulti  che  l'oggetto  sociale  include la produzione o
importazione di veicoli;
    b)   l'elenco  dei  modelli  di  veicoli  dei  quali  si  intende
richiedere  il recupero del contributo quale credito d'imposta; detto
elenco potra' essere periodicamente aggiornato;
    c) per  ciascun  modello di autoveicolo, copia del certificato di
omologazione  rilasciato  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei
trasporti.
  L'indirizzo  di  invio  della  documentazione  di  cui  sopra e' il
seguente:  CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Commissione CIVES
- via Saccardo, 9 - 20134 Milano.
  CEI-CIVES   provvedera'  all'esame  della  documentazione  e  dara'
comunicazione ai costruttori/importatori circa la conformita' ai fini
dell'accreditamento.
  2.  Istruzioni per il recupero del contributo con credito d'imposta
                   per gli autoveicoli elettrici.
  Per  l'attivazione  della normale procedura prevista dalla legge n.
669/1997  per  il  recupero del credito di imposta, va attuato quanto
segue.
  Con  cadenza  mensile,  entro  il  quattordicesimo  giorno del mese
successivo  all'emissione della fattura di vendita, i soggetti di cui
sopra  invieranno  al  CEI-CIVES per posta raccomandata, l'elenco dei
veicoli venduti, specificando quanto segue:
    a) i  riferimenti  di  ciascuna fattura di vendita: numero e data
fattura;   riferimenti   dell'acquirente  (per  le  persone  fisiche,
cognome, nome, indirizzo e codice fiscale; per le persone giuridiche,
ragione  sociale,  indirizzo  e partita IVA); tipologia e modello del
veicolo;  entita' del contributo, gia' anticipato, all'acquirente per
il quale verra' chiesto il recupero con credito d'imposta;
    b) il  numero  di pezzi venduti nel mese per ciascuno dei modelli
accreditati  e  l'importo complessivo del credito d'imposta afferente
al totale dei veicoli di cui sopra.
  L'allegato  A  riporta il fac-simile del modulo per la trasmissione
di  quanto  sopra,  che deve essere sottoscritto e firmato dal legale
rappresentante.
  Per  ogni  vendita  effettuata  a  persone  giuridiche  che possono
usufruire  del  contributo,  il  costruttore/importatore deve inoltre
allegare  copia  dell'autocertificazione  ai  fini del rispetto della
regola  «de minimis» redatta dall'acquirente secondo lo schema di cui
all'allegato  C,  che  CEI-CIVES  provvedera'  poi  ad  inoltrare  al
Ministero delle attivita' produttive (M.A.P.).
  L'indirizzo di invio di quanto sopra e' il seguente: CEI - Comitato
elettrotecnico italiano - Commissione CIVES - via Saccardo, 9 - 20134
Milano.
  Nell'ambito  di  applicazione  della  predetta  convenzione  tra il
M.A.T.T.  ed  il CEI, quest'ultimo, attraverso la propria commissione
CIVES, provvedera' a:
    a) raccogliere  la  documentazione  di  cui  ai precedenti punti,
attraverso i costruttori e gli importatori;
    b) verificare la completezza della documentazione;
    c) segnalare al M.A.P., entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione  di cui ai precedenti punti 1 e 2, le posizioni di non
conformita' a quanto richiesto;
  d)  inviare  al  M.A.P.  ed  al  M.A.T.T.,  con cadenza mensile, il
resoconto dell'attivita' redatto in conformita' dell'allegato B.
  La  predetta  attivita' verra' resa dal CEI-CIVES a titolo gratuito
per il M.A.P. e per tutti i soggetti destinatari dei contributi.
  Il M.A.P. provvedera', sulla base della documentazione trasmessa da
CEI-CIVES,  al  monitoraggio  delle risorse disponibili e sospendera'
l'intervento   ad  avvenuto  utilizzo  dei  9/10  degli  stanziamenti
disponibili.
  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  procedono  al  recupero
dell'importo  dell'agevolazione  se,  trascorsi quarantacinque giorni
dall'invio della documentazione, non hanno ricevuto dal M.A.P. avviso
contrario  all'utilizzo  del  contributo.  Il recupero del contributo
prima della scadenza dei quarantacinque giorni puo' essere effettuato
a condizione che l'interessato, in caso di avviso contrario, provveda
a     regolarizzare    la    propria    posizione    nei    confronti
dell'Amministrazione finanziaria.
  Si  richiama  l'attenzione  sull'osservanza  delle disposizioni che
riguardano  le  procedure per il recupero del credito di imposta e si
sottolinea  che  resta  fermo  l'obbligo, per i costruttori e per gli
importatori,  di  conservare  per  cinque anni la documentazione, che
deve  essere ad essi trasmessa dal venditore, come previsto dall'art.
29,  commi  4  e  5,  del  decreto-legge  31 dicembre  1996,  n. 669,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30,
che ad ogni buon fine viene di seguito richiamata:
    a) copia  della  fattura  di  vendita  da  cui  risulta l'importo
dell'agevolazione prevista dalla legge;
    b) copia  della  carta  di  circolazione  e  del  certificato  di
proprieta'; in caso di loro mancanza copia dell'estratto cronologico;
    c) originale  dell'autocertificazione  ai fini del rispetto della
regola  «de  minimis»  nel  caso  che  l'acquirente  sia  una persona
giuridica;
    d) copia della documentazione trasmessa al CEI-CIVES.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, e avra' efficacia dal giorno successivo a
quello della pubblicazione.
    Roma, 17 gennaio 2005
             p. Il Ministero delle attivita' produttive
                Il direttore generale per lo sviluppo
                   produttivo e la competitivita'
                                Goti
     p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
        Il direttore generale per la salvaguardia ambientale
                              Agricola