IL DIRETTORE GENERALE
                       della Giustizia Civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i
suoi  Stati  membri,  da  una  parte  e  la  Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi "ordinamenti"»;
  Vista l'istanza del sig. Calicchio Fabio, nato a Dornach (Svizzera)
il  26  maggio 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento del titolo professionale di «Bauingenieur», conseguito
in  Svizzera  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  della
professione di «Ingegnere»;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Diplom  als  Bauingenieur»  conseguita  presso l'«Eidgenossische
Technische Hochschule Zurich» in data 17 aprile 1997;
  Considerato  che  il richiedente possiede esperienza professionale,
maturati in Svizzera come attestato dalla soc. Gruner di Basilea;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 27 aprile 2004;
  Visto  il  conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella in atti depositato;
  Ritenuto   che,  nonostante  l'esperienza  professionale  maturata,
sussistano  differenze  tra la formazione professionale richiesta per
l'esercizio  della professione di ingegnere in Italia e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  l'iscrizione  alla sez. A, settore
civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure
compensative  nelle seguenti materie: 1) composizione architettonica;
2) urbanistica oppure a scelta del richiedente 1 anno di tirocinio;
                              Decreta:

  Al  sig.  Calicchio  Fabio,  nato a Dornach (Svizzera) il 25 maggio
1968,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il titolo quale titolo
valido  per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A settore
civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.