IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236;
  Visto  l'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale
prevede  che  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si  provvede  alla ripartizione tra le Regioni e le province autonome
di una quota annua del Fondo per l'occupazione;
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 28 ottobre 2004 dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
  Visto  il  decreto  ministeriale  201/I/2004  del  21 luglio  2004,
recante  approvazione  della 2ª variazione del bilancio di previsione
per  l'esercizio  finanziario  2004  del  Fondo  di  rotazione per la
formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui
all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  In  attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge
n.  53,  dell'8 marzo  2000  si  dispone,  per  l'annualita' 2004, la
destinazione  della  somma  di  Euro 15.493.706,97  in  favore  delle
regioni e delle province autonome per il finanziamento di progetti di
formazione di lavoratori occupati.
  L'onere  di  cui al precedente comma fa carico al capitolo 7033 del
bilancio  di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del Fondo di
rotazione  per  la  formazione  professionale  e  l'accesso  al Fondo
sociale  europeo,  di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio
1993 - 2ª nota di variazione.
  3. I progetti di formazione di cui al comma 1 del presente articolo
sono presentati:
    a)   dalle  imprese,  sulla  base  di  accordi  contrattuali  che
prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro;
    b) direttamente dai singoli lavoratori.