IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  5  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante
«Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 4 e 14»;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino  della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio di
esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286, recante
«Riordino  e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti   e  dei  risultati
dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visti  i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del
comparto  dirigenza-area  I,  sottoscritti  il  5 aprile  2001  e, in
particolare, l'art. 35 del contratto per il quadriennio 1998-2001;
  Viste  le  direttive  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
15 novembre  2001  e  dell'8 novembre  2002, recanti indirizzi per la
predisposizione  delle direttive generali dei Ministri sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per gli anni 2002 e 2003;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 febbraio 2003 recante «Indirizzi per il monitoraggio dello stato di
attuazione del programma di Governo»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
28 agosto  2003  recante  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di attuazione del programma di
Governo, al Ministro senza portafoglio on. dott. Claudio Scajola»;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 dicembre   2004  recante  «Indirizzi  per  garantire  la  coerenza
programmatica dell'azione di Governo»;
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire ulteriori indirizzi volti ad
armonizzare   i   processi   di   programmazione   strategica   e  di
programmazione  finanziaria  e  a  migliorare  il  funzionamento  dei
controlli interni;

                              E m a n a

                       la seguente direttiva:

          Indirizzi per la predisposizione delle direttive
                generali dei ministri per l'attivita'
                    amministrativa e la gestione

Premessa.

  Nel  2003  si  sono  registrati  apprezzabili miglioramenti sia nei
processi  di  programmazione  strategica,  sia  nel funzionamento dei
sistemi di controllo interno.
  I  progressi  della  programmazione  strategica hanno riguardato la
definizione  delle  priorita'  politiche,  la riduzione del numero di
obiettivi,  la  scansione  del processo di programmazione in tre fasi
(discendente,  ascendente,  di  consolidamento),  l'adozione  di  una
terminologia uniforme, la messa a punto di sistemi di monitoraggio.
  Segni  di  positiva  evoluzione  sono  stati  riscontrati anche nel
sistema  di  controllo,  con  riguardo  al  rapporto  tra  Ministro e
servizio  di  controllo  interno  e,  soprattutto,  al  controllo  di
gestione,  dove  esistono oggi «buone pratiche» che utilmente possono
essere trasferite ad altre amministrazioni.
  Permangono  tuttavia  non  irrilevanti margini di miglioramento che
rendono  necessaria  la  definizione  di  ulteriori  indirizzi per la
predisposizione    delle    direttive    generali   per   l'attivita'
amministrativa  e  la  gestione  che  i Ministri, annualmente, devono
emanare  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

1. Il processo di programmazione strategica.

  Nelle  Amministrazioni dello Stato il processo di programmazione ha
l'obiettivo   di  organizzare  in  modo  efficace  ed  efficiente  il
complesso delle attivita' finalizzate a definire l'indirizzo politico
e ad attuarlo mediante concreti atti e comportamenti amministrativi.
  Il processo di programmazione si ispira ai seguenti principi:
    1) miglioramento     della     qualita'    dei    servizi    resi
dall'Amministrazione ai cittadini ed alle imprese;
    2) interazione  tra  Ministro,  dirigenza e servizio di controllo
interno;
    3) coerenza  tra  programmazione  strategica  e programmazione di
Governo;
    4) coerenza   tra  programmazione  finanziaria  e  programmazione
strategica;
    5) conformita'  della  programmazione finanziaria e strategica ai
vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
    6) congruenza   tra  programmazione  strategica  e  quadro  delle
missioni istituzionali affidate dalla legge all'Amministrazione;
    7) rispondenza   della   programmazione   strategica  all'assetto
organizzativo e gestionale;
    8) continuita' nel tempo del processo di programmazione;
    9) ottica,   tendenzialmente,  pluriennale  della  programmazione
strategica;
    10) coerenza tra obiettivi comuni a diverse amministrazioni;
    11) coerenza interna della struttura degli obiettivi;
    12) predeterminazione,   in   sede   di  direttiva  annuale,  dei
meccanismi e degli strumenti di misurazione e monitoraggio;
    13) attivazione  di sistemi di monitoraggio dell'attuazione della
direttiva annuale;
    14) raccordo  tra  monitoraggio  delle  direttive  ministeriali e
monitoraggio del programma di Governo.
  Il processo di programmazione si articola nelle seguenti fasi:
    -  fissazione  delle  priorita'  politiche.  In  coerenza  con il
programma  di  Governo,  aggiornato  sulla  base  dei  vari documenti
programmatici   per   renderlo   adeguato   alle   mutate  condizioni
socio-economiche    del    Paese    (documento    di   programmazione
economico-finanziaria,  programma di stabilita' presentato all'Unione
europea,  «Patto  per l'Italia» e «Accordi» generali tra il Governo e
le  parti sociali, decisioni di bilancio, Piani e programmi nazionali
di  settore),  e  tenuto  conto,  ai  fini della ottimizzazione delle
risorse umane e finanziarie, dell'obiettivo di digitalizzazione della
Pubblica  Amministrazione,  secondo le linee-guida emanate in materia
dal  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie, il Ministro, con
proprio  atto  di  indirizzo,  con  l'eventuale  supporto tecnico del
SECIN,  fissa entro il mese di febbraio di ciascun anno, le priorita'
politiche del Ministero.
  Questo   primo   atto   di   indirizzo  costituisce  l'impulso  del
procedimento   di  programmazione  strategica  che  si  conclude  con
l'emanazione della direttiva annuale per l'attivita' amministrativa e
la gestione.
  Esso  deve  contenere anche i criteri utili per l'allocazione delle
risorse finanziarie, da effettuarsi in sede di formazione dello stato
di previsione del Ministero in conformita' all'art. 4-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  In  particolare,  l'atto  di  indirizzo  deve  indicare  tutti  gli
elementi  necessari,  richiesti  dall'art.  2,  comma 4-quater, della
citata  legge  n. 468, per la redazione della nota preliminare di cui
deve  essere  corredato  ogni  stato di previsione del bilancio dello
Stato.
  L'atto  di  indirizzo  deve  essere  comunicato  tempestivamente ai
titolari   dei   centri   di  responsabilita'  amministrativa  («fase
discendente»);
    -  proposta  degli obiettivi strategici. I titolari dei centri di
responsabilita'   amministrativa   -   eventualmente   costituiti  in
conferenza  permanente,  come  previsto  dall'art.  8,  comma  2, del
decreto   legislativo   30 luglio   1999,  n.  286  -  elaborano,  in
collaborazione  con  il  servizio  di controllo interno, una proposta
contenente   un  numero  limitato  di  obiettivi  strategici,  su  un
orizzonte  tendenzialmente triennale, concernenti eventualmente anche
altri Ministeri, destinati a realizzare le priorita' politiche.
  La  proposta  deve anche scomporre, precisandone la tempificazione,
gli  obiettivi strategici in obiettivi operativi che, ove necessario,
dovranno  essere  tradotti,  a  cura  dei  centri  di responsabilita'
amministrativa, in programmi di azione ed eventualmente in progetti.
  I  titolari dei centri di responsabilita' amministrativa propongono
inoltre   obiettivi   volti   al   miglioramento   dell'efficacia   e
dell'efficienza dell'Amministrazione.
  I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa conducono a
termine  questa  fase,  formulando,  entro  il  mese di settembre, le
proprie  proposte  al  Ministro, previa verifica delle risorse umane,
finanziarie,  materiali  e  tecnologiche  effettivamente disponibili,
anche  alla stregua, per quanto attiene alle risorse finanziarie, dei
dati  contenuti nel progetto di bilancio annuale di previsione («fase
ascendente»);
    -   determinazione  definitiva  degli  obiettivi  strategici.  Il
Ministro,  consolidando  le  proposte  dei  titolari  dei  centri  di
responsabilita'  amministrativa,  emana  la  direttiva  generale  per
l'attivita'  amministrativa  e  la  gestione,  con la quale definisce
conclusivamente,  nel  quadro  dei  principi generali di parita' e di
pari  opportunita'  previsti  dalla  legge,  le  priorita'  politiche
delineate all'inizio, traducendole, sulla base delle risorse allocate
nel  bilancio approvato dal Parlamento, in obiettivi strategici delle
unita'   dirigenziali  di  primo  livello,  articolati  in  obiettivi
operativi  da  raggiungere attraverso programmi di azione e progetti,
recanti  l'indicazione  delle  fasi di realizzazione degli obiettivi,
delle  relative  scadenze,  delle  strutture organizzative coinvolte,
delle  risorse  umane e finanziarie e degli indicatori, coerentemente
con  le  linee-guida  allegate  alla  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002.
  La   direttiva   indica,   inoltre,   gli   obiettivi  tendenti  al
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione.
  La   direttiva  specifica,  infine,  avvalendosi  del  servizio  di
controllo  interno,  i  meccanismi  e gli strumenti di monitoraggio e
valutazione della sua attuazione.
  Ai  sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del
2001,  il  Ministro  emana  la  direttiva  entro  dieci  giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio.

2. Monitoraggio   e   valutazione   dell'attuazione  della  direttiva
annuale.

  I  servizi  di controllo interno, in conformita' alla direttiva del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 4 febbraio 2003, recante
«Indirizzi  per  il  monitoraggio  di  attuazione  del  programma  di
Governo»,  effettuano il monitoraggio dell'attuazione della direttiva
annuale  per  l'attivita'  amministrativa e la gestione, acquisendo i
dati   dai  centri  di  responsabilita'  amministrativa,  tramite  le
rispettive strutture di controllo di gestione.
  Il  monitoraggio  ha lo scopo di rilevare, nel corso dell'esercizio
ed  alla  fine  dello stesso, lo stadio di realizzazione, finanziaria
e/o  fisica  degli obiettivi o dei relativi programmi di azione e dei
progetti,  identificando  gli  eventuali  scostamenti  rispetto  agli
obiettivi  operativi  nonche'  le  relative  cause  e  proponendo gli
interventi correttivi.
  Sulla  base degli esiti del monitoraggio, contenuti nelle relazioni
redatte  dai  Servizi  di  controllo  interno,  i Ministri adottano i
necessari provvedimenti.
  In  particolare,  ogni  direttiva  annuale deve dare contezza dello
stato  di  realizzazione  degli  obiettivi contenuti nella precedente
direttiva, specificando gli obiettivi raggiunti, quelli non raggiunti
che  si ritiene di abbandonare perche' superati o non raggiungibili e
quelli  non  raggiunti,  totalmente o parzialmente, che si ritiene di
riproporre o rimodulare con la nuova direttiva.
  I  risultati  relativi  agli  obiettivi  strategici derivanti dalla
priorita'  politica  sono  trasmessi al Ministro per l'attuazione del
programma di Governo.

3. Il controllo di gestione

  3.1.  Premessa.
  L'art.  4,  comma  2,  del decreto legislativo n. 286 del 1999, che
disciplina  il  controllo  di  gestione  nelle  amministrazioni dello
Stato,  prevede  che  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, con
propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera
tendenzialmente  omogenea  i requisiti minimi cui deve ottemperare il
sistema di controllo di gestione.
  In  prosieguo,  vengono qui formulati gli indirizzi, previsti dalla
norma citata, sui requisiti minimi del controllo di gestione.
  3.2. Finalita' del controllo di gestione.
  Le  Amministrazioni  dello  Stato  devono  disporre  di  sistemi di
controllo di gestione che, monitorando attivita' e progetti, siano in
grado  di  alimentare  il  controllo  strategico e la valutazione dei
dirigenti, contribuendo ad assicurarne la qualita' e la trasparenza.
  Oggi,  alcune  amministrazioni  hanno  un  sistema  di controllo di
gestione funzionale rispetto a questi obiettivi.
  Questa   prassi   deve  essere  estesa  a  tutti  i  Ministeri  per
assicurare:
    1) la  possibilita'  di  monitorare  il  livello di efficacia, di
efficienza dell'azione amministrativa delle unita' organizzative;
    2) la responsabilizzazione dei dirigenti sui propri risultati;
    3) l'introduzione  di  sistemi  di  benchmarking per le attivita'
realizzate  in  modo  omogeneo  tra  i  diversi Ministeri, al fine di
consentire   l'individuazione   di   «buone   pratiche»  che  possano
costituire   esempi   interessanti  ed  essere  trasferite  in  altre
amministrazioni.
  3.3. Adempimenti delle amministrazioni.
  Entro  il  31 marzo  2005,  le  amministrazioni  comunicheranno  al
Comitato  tecnico-scientifico,  ai  sensi  dell'art.  4, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  286  del  1999,  le modalita' operative del
controllo  di  gestione  da  esse  determinate  in  attuazione  della
presente direttiva.
  Tali  modalita'  dovranno  essere  conformi a quanto previsto nelle
allegate  «Linee-guida  sull'attivazione del sistema dei controlli di
gestione nelle Amministrazioni dello Stato».

4. Banca Dati e Osservatorio dei controlli interni.

  I servizi di controllo interno provvederanno ad alimentare la banca
dati  di  cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del
1999,  inviando al Ministro per l'attuazione del programma di Governo
ed  al Comitato tecnico-scientifico della Presidenza del Consiglio le
direttive  annuali  dei  Ministri  sull'attivita' amministrativa e la
gestione e i relativi indicatori - valori obiettivo e valori rilevati
a consuntivo in sede di monitoraggio finale.
  Per  consentire  lo  sviluppo delle attivita' istituzionali proprie
dell'Osservatorio,  essi  avranno  cura  altresi'  di aggiornare, con
cadenza  periodica  almeno  annuale,  la  documentazione  relativa ai
modelli  di  controllo  interno adottati o in corso di adozione ed ai
risultati   conseguiti   (controllo   di  gestione,  valutazione  dei
dirigenti, controllo di regolarita' amministrativo-contabile).
  Per  gli  stessi fini, aggiorneranno, tempestivamente, i dati della
composizione  dei  servizi di controllo interno (collegi ed uffici di
supporto)  e dei centri di responsabilita' amministrativa comunicando
anche  le  disposizioni  normative  di  riferimento  (Regolamenti  di
organizzazione e di diretta collaborazione).
    Roma, 27 dicembre 2004

                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                              Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005

Ministeri   istituzionali  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 1, foglio n. 120