IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,

                              Dispone:

  1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2004.
  1.1.   Sono  approvati,  unitamente  alle  relative  istruzioni,  i
seguenti modelli:
    a) 730/2005,   relativo   alla  dichiarazione  semplificata  agli
effetti  delle  imposte  sul  reddito  delle  persone  fisiche  che i
contribuenti,   ove  si  avvalgono  dell'assistenza  fiscale,  devono
presentare nell'anno 2005, per i redditi prodotti nell'anno 2004;
    b) 730-1,  concernente  la  scelta  della destinazione dell'8 per
mille dell'IRPEF;
    c) 730-2  per  il  sostituto  d'imposta  e  730-2  per il C.A.F.,
concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da
parte del contribuente;
    d) 730-3,  concernente  il  prospetto  di  liquidazione  relativo
all'assistenza fiscale prestata;
    e) 730-4  e  730-4  integrativo, concernenti la comunicazione, la
bolla  di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto
d'imposta;
    f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).
  1.2.  I  predetti  modelli  730-4 e 730-4 integrativo devono essere
prodotti  in  duplice  copia  e possono essere costituiti anche da un
tabulato  a  stampa,  purche'  questo  contenga tutte le informazioni
previste  dal  modello  stesso.  Qualora  i  medesimi  modelli  siano
costituiti  da  piu'  pagine,  la sezione terza deve essere compilata
soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata
mediante  supporti  informatici devono essere osservate le specifiche
tecniche  che  saranno  stabilite  con  successivo  provvedimento.  I
supporti  informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta
unitamente  al  modello  730-4  o  730-4 integrativo riportando nella
sezione  seconda  i  soli dati relativi al numero d'ordine, al codice
fiscale  e  al  cognome  e  nome  dei  contribuenti ai quali e' stata
prestata  l'assistenza  fiscale  e  compilando  la sezione terza solo
nell'ultima pagina utilizzata.
  2.  Consegna  delle  dichiarazioni  mod. 730 da parte dei sostituti
d'imposta.
  2.1.   I   sostituti  d'imposta  che  prestano  assistenza  fiscale
nell'anno  2005  devono  trasmettere  in via telematica, direttamente
ovvero  tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica,
all'Agenzia  delle  Entrate  i  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni
modello  730/2005 da loro elaborati osservando le specifiche tecniche
che  saranno  approvate  con  successivo  provvedimento.  In  caso di
consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della
trasmissione  telematica  i  sostituti d'imposta devono utilizzare la
bolla  di  consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento,
nella  quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai
quali e' stata prestata l'assistenza fiscale.
  2.2.  I  sostituti  d'imposta  devono  comunque  essere in grado di
fornire,  anche  in  copia,  le  dichiarazioni  modello  730  da essi
elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
da  parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste fino alla
scadenza  dei  termini  previsti  dall'articolo  43  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
  3.  Consegna  delle  buste contenenti le schede per la scelta della
destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, mod. 730-1, da parte dei
sostituti d'imposta.
  3.1. I sostituti d'imposta devono consegnare ad un ufficio postale,
o  ad  una banca convenzionata ovvero ad un soggetto incaricato della
trasmissione  telematica,  le schede per la scelta della destinazione
dell'otto    per   mille   dell'IRPEF,   modelli   730-1,   contenute
nell'apposita   busta,   di   cui   all'Allegato   2   del   presente
provvedimento,  debitamente  sigillata  e contrassegnata sui lembi di
chiusura   dal   contribuente,   ovvero   in  una  normale  busta  di
corrispondenza,  debitamente  sigillata e contrassegnata sui lembi di
chiusura  dal  contribuente,  avente  le caratteristiche indicate nel
successivo punto 5.6.
  3.2.  In  caso  di  consegna  delle buste di cui al punto 3.1 ad un
soggetto   incaricato   della  trasmissione  telematica  i  sostituti
d'imposta   devono   utilizzare   la   bolla   di   consegna  di  cui
all'Allegato 1  del presente provvedimento, nella quale devono essere
riportati  i  codici  fiscali  dei  soggetti  che hanno effettuato la
scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.
  3.3.  I  soggetti  incaricati  della trasmissione telematica devono
rilasciare  al  sostituto  d'imposta copia della bolla di consegna di
cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l'impegno a
trasmettere  in  via  telematica  i  dati contenuti nei modelli 730 e
730-1.
  3.4.  In  caso  di  consegna  delle buste di cui al punto 3.1 ad un
ufficio  postale  o  ad una banca convenzionata i sostituti d'imposta
devono  compilare  la  bolla  di  consegna  di cui all'Allegato 1 del
presente  provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti
che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto per mille
dell'IRPEF,  raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a
cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere
apposta  la  dicitura  "Modello  730-1"  e  devono essere indicati il
codice  fiscale,  il  cognome  e  il  nome  o  la  denominazione e il
domicilio fiscale del sostituto d'imposta.
  4.   Modalita'  di  indicazione  degli  importi  e  caratteristiche
tecniche per la stampa dei modelli.
  4.1.  Nei  modelli  di  cui  al  punto  1 gli importi devono essere
indicati  in  unita'  di  euro  con  arrotondamento per eccesso se la
frazione  decimale  e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero
per difetto se inferiori a detto limite.
  4.2.  Per  la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il
colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
  4.3.  E'  autorizzata  la  stampa su un unico foglio di due modelli
730-1,  concernenti  la  scelta  della  destinazione dell'8 per mille
dell'IRPEF, da utilizzare nell'ipotesi di dichiarazione congiunta.
  4.4.  E' autorizzata altresi' la stampa dei modelli di cui al punto
1,  da  utilizzare per la compilazione meccanografica. In tal caso, i
modelli vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a
pagina  singola  oppure  a  pagina doppia ripiegabile. Le facciate di
ogni  modello  devono  essere  tra  loro  solidali e lungo i lembi di
separazione  di  ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza:
«ATTENZIONE: DA NON STACCARE».
  4.5.  I  modelli  di  cui  al  punto 1 devono presentare i seguenti
requisiti:  stampa  realizzata  con  i  colori previsti nel punto 4.2
ovvero  stampa  monocromatica  realizzata utilizzando il colore nero;
conformita'  di  struttura  e sequenza con i modelli approvati con il
presente  provvedimento  anche  per  quanto  riguarda la sequenza dei
campi e l'intestazione dei dati richiesti.
  4.6.  Le  dimensioni  per  il formato a pagina singola, esclusi gli
spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare
entro i seguenti limiti: larghezza, minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
  4.7.  Le  dimensioni  per  il  formato a pagina doppia ripiegabile,
esclusi  gli  spazi  occupati  dalle bande laterali di trascinamento,
possono  variare  entro  i seguenti limiti: larghezza, minima cm 35 -
massima cm 42; altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
  4.8.   I   modelli  meccanografici  composti  da  quattro  facciate
predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni
su  indicate  nel  punto  4.7,  devono  rispettare  la sequenza delle
facciate  nel  seguente  ordine:  nella  prima  pagina doppia, quarta
facciata  -  prima  facciata;  nella  seconda  pagina doppia, seconda
facciata - terza facciata.
  4.9.  I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti
a  pagina  doppia  ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate
nel  punto  4.7,  devono  rispettare la sequenza delle facciate nella
pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
  4.10.  Sul  frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti
precedenti  devono  essere  indicati  gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente provvedimento.
  4.11.  I  modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta
di peso 80 gr/mq con opacita' compresa tra 86 ed 88 per cento.
  5. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli.
  5.1. E' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione
meccanografica  dei  modelli  di  cui  al punto 1, nel rispetto delle
caratteristiche   indicate   nel  punto  4,  mediante  l'utilizzo  di
stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
  5.2.  E'  altresi'  autorizzata  la riproduzione e la contemporanea
compilazione  meccanografica  dei  modelli con le stampanti di cui al
punto 5.1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
    -- colori,  dimensioni e conformita' di struttura e sequenza alle
caratteristiche di cui al punto 4;
    -- indicazione   su   ogni   pagina   del   codice   fiscale  del
contribuente;
    -- bloccaggio  dei  fogli  mediante  i  sistemi  che garantiscano
l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo.
  5.3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono
essere  indicati  i  dati  identificativi  del  soggetto  che cura la
predisposizione  delle  immagini  utilizzate  per la riproduzione dei
modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.
  5.4.  I  modelli  di  cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente
dall'Agenzia  delle  Entrate  in  forma  cartacea  presso  i Comuni o
possono  comunque  essere  prelevati  in formato elettronico dai siti
internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.
  5.5.  E'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  dei  predetti  modelli
prelevati  da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano
le   caratteristiche   tecniche   indicate  nel  punto  4  e  rechino
l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
  5.6.  Per la consegna della scheda per la scelta della destinazione
dell'otto   per   mille   dell'IRPEF,   modello  730-1,  puo'  essere
utilizzata,  in alternativa alla busta di cui al punto 3.1, anche una
normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le
indicazioni:   "Scelta   per  la  destinazione  dell'otto  per  mille
dell'IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.
Nel  caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i
due  modelli  730-1  devono  essere inseriti in un'unica busta, sulla
quale  devono  essere  riportate  le suddette indicazioni riferite al
dichiarante.

Motivazioni:

  Il  presente provvedimento e' emanato in base all'articolo 1, comma
1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini
per  la  presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e
all'imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l'altro, che i
modelli  di  dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  dei  contribuenti  che si avvalgono
dell'assistenza  fiscale sono approvati entro il 15 gennaio dell'anno
in cui devono essere utilizzati.
  Con  il  presente  provvedimento  vengono,  pertanto,  approvati il
modello  730/2005, concernente la predetta dichiarazione semplificata
dei  soggetti  che  si  avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello
730-1,  concernente la scelta a favore di una delle sette istituzioni
beneficiarie  della  quota  dell'8  per  mille dell'IRPEF, il modello
730-2  per  il sostituto d'imposta ed il modello 730-2 per il C.A.F.,
concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da
parte del contribuente, il modello 730-3, concernente il prospetto di
liquidazione  relativo all'assistenza fiscale prestata, 730-4 e 730-4
integrativo,  concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la
ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta.
  Il presente provvedimento approva, altresi', la bolla da utilizzare
per  la  consegna  dei  modelli  730  ad un soggetto incaricato della
trasmissione  telematica nonche' per la consegna del modello 730-1 ad
una  banca  convenzionata,  ad  un  ufficio  postale o ad un soggetto
incaricato della trasmissione telematica.
  Con   lo  stesso  provvedimento  viene,  inoltre,  disciplinata  la
modalita' di indicazione degli importi, la reperibilita' dei predetti
modelli  di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la
compilazione  meccanografica  degli  stessi,  definendo  le  relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
  In   particolare,   gli   importi   devono   essere   espressi  con
arrotondamento  all'unita'  di  euro  (secondo  le regole matematiche
stabilite  in  materia  dalla  disciplina  comunitaria  e dal decreto
legislativo  n.  213/1998),  per  eccesso  se la frazione decimale e'
uguale  o  superiore  a  50  centesimi,  o  per  difetto se la stessa
frazione e' inferiore a detto limite.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
  Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo  1997,  n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  Entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

  Disciplina normativa di riferimento.

  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni,  concernente disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
  Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  di  approvazione  del  testo  unico delle
imposte sui redditi;
  Decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  recante  norme  di
semplificazione   degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di  modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come
modificato  dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante
la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
  Decreto   legislativo   2 settembre  1997,  n.  314,  e  successive
modificazioni,   recante   norme   in   materia   di  armonizzazione,
razionalizzazione  e  semplificazione  delle  disposizioni  fiscali e
previdenziali  concernenti  i  redditi  di  lavoro  dipendente  ed  i
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
  Decreto   legislativo   15 dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni,  recante,  tra  l'altro,  la revisione degli scaglioni
delle  aliquote  e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta;
  Decreto   legislativo   24 giugno   1998,   n.   213,   concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto (articoli 1 e 3, comma 3);
  Decreto  31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione
telematica  delle  dichiarazioni  e  dei  contratti di locazione e di
affitto   da   sottoporre  a  registrazione,  nonche'  di  esecuzione
telematica  dei  pagamenti,  come  modificato dal decreto 24 dicembre
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 306 del 31 dicembre
1999,  nonche'  dal  decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
  Decreto   legislativo  28 settembre  1998,  n.  360,  e  successive
modificazioni,  concernente l'istituzione di una addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante
norme  per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale
per  le  imprese  e  per  i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai
professionisti;
  Decreto   legislativo  30 dicembre  1999,  n.  506,  recan-te,  tra
l'altro,   disposizioni  modificative  delle  modalita'  di  prelievo
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma
della  disciplina  fiscale  della  previdenza  complementare, a norma
dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
  Legge  21 novembre  2000,  n.  342,  concernente  misure in materia
fiscale;
  Legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  recante  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale dello Stato;
  Decreto  legislativo  12 aprile  2001, n. 168, recante disposizioni
correttive  del  decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47, in
materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza
complementare;
  Legge  18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante
primi interventi per il rilancio dell'economia;
  Legge  28 dicembre  2001,  n.  448, concernente disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
  Decreto-legge   24 settembre   2002,   n.   209,   convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  22 novembre  2002,  n.  265,  recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  razionalizzazione  della base
imponibile,  di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta
per   le   assunzioni,   di   detassazione  per  l'autotrasporto,  di
adempimenti  per  i  concessionari  della riscossione e di imposta di
bollo;
  Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003);
  Decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali;
  Decreto   legislativo   10 settembre   2003,  n.  276,  concernente
l'attuazione  delle  deleghe  in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Decreto-legge   30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326,  recante
disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici;
  Legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  recante  disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004);
  Provvedimento   15 novembre   2004,   pubblicato   nel  supplemento
ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004,
di approvazione dello schema di certificazione unica C.U.D. 2005, con
le  relative  istruzioni,  nonche'  di definizione delle modalita' di
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 gennaio 2005

                                                Il direttore: Ferrara