IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Esaminata  la  deliberazione  in  data  2 novembre  2004 con cui il
Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei giornalisti ha determinato per
l'anno 2005 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti negli
elenchi  dell'Albo,  nel  registro  dei  praticanti  e  negli elenchi
speciali per le spese del suo funzionamento;
  Considerato  che  la  misura,  rimasta  invariata rispetto a quella
fissata per l'anno 2004, deve ritenersi congrua;
  Visto  l'art.  20,  lettera f) della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e
gli  articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;
                              Decreta:
  E'  approvata  la deliberazione in data 2 novembre 2004, con cui il
Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti ha determinato in
euro  50  le  quote  annuali  dovute  per  l'anno  2005  al Consiglio
nazionale   dell'Ordine   dei   giornalisti  per  le  spese  del  suo
funzionamento  dagli  iscritti  negli elenchi dell'Albo, nel registro
dei  praticanti e negli elenchi speciali; ed ha altresi' disposto che
le quote suddette, a norma dell'art. 28 del regolamento, sono ridotte
alla  meta' per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o
invalidita',  con  decorrenza  dall'anno  successivo  a quello in cui
hanno maturato il diritto alla pensione intera.
  Inoltre  sulle  quote  versate  dagli  iscritti  successivamente al
31 gennaio  di ciascun anno e' dovuta una indennita' per il ritardato
pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art.
29,  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115,
e successive modificazioni).
    Roma, 19 gennaio 2005
                                          Il direttore generale: Mele