IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

    Vista  la  disciplina  comunitaria  degli aiuti de minimis di cui
alla  comunicazione  della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/68 del 6 marzo
1996;
    Vista  la  legge  12 dicembre  2002,  n.  273,  pubblicata  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  293  del  14 dicembre  2002  -  supplemento
ordinario n. 230 ed in particolare i commi 4 e 5 dell'art. 2;
    Considerato  che  nell'ambito  del  suddetto intervento normativo
nazionale  sono  previste  agevolazioni  per  sostenere  programmi di
sviluppo  e  di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori
tessile,  abbigliamento  e  calzaturiero  specificamente diretti alla
ideazione di nuove collezioni di prodotti;
    Visto   il  decreto  del  Ministero  delle  attivita'  produttive
15 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  29  del  5 febbraio  2004, con il quale e' stato pubblicato il
bando  per la presentazione delle domande di agevolazione da parte di
piccole   e  medie  imprese  del  settore  tessile,  abbigliamento  e
calzaturiero  che  realizzino  programmi di sviluppo e di innovazione
specificamente diretti all'ideazione di nuove collezioni di prodotti;
    Vista  la  circolare del Ministero delle attivita' produttive del
2 aprile 2004, n. 946101, recante chiarimenti in merito a modalita' e
procedure   per   la   presentazione   delle   domande,  nonche'  per
l'erogazione  delle agevolazioni concernenti programmi di sviluppo ed
innovazione  nelle  piccole  e  medie  imprese  del  settore tessile,
abbigliamento e calzaturiero ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, della
legge 12 dicembre 2002, n. 273;
    Considerato  che  all'art.  2  del  citato decreto e' previsto il
termine  di  novanta  giorni dal giorno successivo alla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  15 gennaio  2004, entro cui
devono pervenire le domande al Ministero;
    Considerato      che      sono     pervenute     complessivamente
seicentoquarantotto domande;
    Visto  che  il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 4 del
decreto 15 gennaio 2004 prevede l'emanazione delle tre graduatorie di
merito  definitive,  una  per  ciascuno  dei  tre  comparti, tessile,
abbigliamento,  cuoio e calzature, successivamente alla comunicazione
a  tutte  le  imprese  degli  esiti  dell'istruttoria  effettuata dal
Ministero sulle domande presentate;
    Considerato che sono state inviate le comunicazioni con gli esiti
istruttori alle imprese interessate;
    Ritenuto  di  formare  le  tre graduatorie di merito includendovi
tutte   le   imprese   che   hanno   superato  con  esito  favorevole
l'istruttoria del Ministero pari a seicentotre domande;
    Considerato  che  le  risorse  finanziarie  previste dall'art. 2,
comma  6, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono pari a 2 milioni
di  euro per la concessione delle agevolazioni alle suddette domande,
sulla  base  della  posizione assunta dal programma nell'ambito delle
tre  graduatorie  seguendo  l'ordine  decrescente,  dalla  prima fino
all'esaurimento delle risorse assegnate a ciascuna graduatoria;
    Tenuto  conto  che  gli  investimenti  agevolabili  con  i  quali
ripartire  le  risorse  assegnate  di  2  milioni di euro sono quelli
determinati  con  le  disposizioni  di  cui  all'art. 3, comma 3, del
decreto 15 gennaio 2004;
    Considerato  le predette risorse finanziarie di 2 milioni di euro
debbano  essere  ripartite  a  ciascuna  delle tre graduatorie, con i
criteri di cui all'art. 4, comma 8, del decreto 15 gennaio 2004;
    Considerato  che, ai sensi del punto 4.4 della predetta circolare
del  2 aprile  2004,  n. 946101, qualora le risorse finanziarie siano
risultate  insufficienti  a  coprire  interamente  il fabbisogno, per
programmi  con  identica collocazione in graduatoria, per determinare
l'agevolazione  concedibile  e'  stata  applicata la stessa riduzione
proporzionale,  ottenuta  dal rapporto tra l'importo delle risorse da
concedere  alle  imprese  e l'ammontare totale dei costi agevolabili,
tenuto   conto  che  questi  sono  agevolabili  nel  limite  di  euro
300.000,00;
    Considerato  che  il  bando  di cui al decreto 15 gennaio 2004 ha
previsto  una procedura valutativa le cui modalita' sono regolate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
    Considerato  che  le  predette  disponibilita'  finanziarie  di 2
milioni  di  euro  vengono  impegnate per le imprese che si collocano
nelle prime posizioni in graduatoria, come indicato negli allegati 1,
2   e   3  rispettivamente  con  le  lettere  «A»,  a  cui  concedere
un'agevolazione  nel  limite  massimo previsto e «P», a cui concedere
un'agevolazione parziale rispetto a detto limite;
    Considerato  possibile  prevedere che si verifichino economie per
rinunce  o  riduzioni  di  spesa  da  parte  delle imprese agevolate,
nonche'  si  verifichi,  a  seguito  di nuove disposizioni normative,
l'assegnazione  di  ulteriori risorse da destinare al predetto bando,
per   gli   interventi  di  cui  all'art.  2,  comma 5,  della  legge
12 dicembre 2002, n. 273;
    Ritenuto  necessario  indicare le modalita' di assegnazione delle
predette  risorse  con  l'integrazione,  in  via  prioritaria,  delle
agevolazioni  alle  imprese  utilmente collocate nella graduatoria di
cui agli allegati 1, 2 e 3, che hanno ottenuto contributi inferiori a
quelli  massimi  previsti  dal bando e, successivamente, agevolare le
imprese che, in ordine decrescente, seguono l'ultima agevolata;
                              Decreta:

                               Art. 1.

    Le  graduatorie dei progetti ammissibili alle agevolazioni di cui
ai  settori  tessile,  abbigliamento e calzaturiero, formate ai sensi
dell'art.  4,  comma  5,  del decreto 15 gennaio 2004, sono riportate
negli  allegati 1, 2 e 3 al presente decreto e prevedono investimenti
agevolabili  di euro 99.871.622,67 per il settore tessile (cod. ISTAT
17)  relativi  a duecentotrenta imprese; di euro 84.890.546,95 per il
settore  abbigliamento (cod. ISTAT 18) per duecentoventi imprese e di
euro  56.342.364,07  per il settore cuoio e calzature (cod. ISTAT 19)
per centocinquantatre imprese; importi di investimento che comportano
pesi  rispettivamente  del  41,42,  del  35,21  e del 23,37 per cento
rispetto all'investimento complessivo di euro 241.104.533,69 relativo
ad un totale di seicentotre imprese.