IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese Vista la disciplina comunitaria degli aiuti de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/68 del 6 marzo 1996; Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2002 - supplemento ordinario n. 230 ed in particolare i commi 4 e 5 dell'art. 2; Considerato che nell'ambito del suddetto intervento normativo nazionale sono previste agevolazioni per sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 15 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2004, con il quale e' stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di agevolazione da parte di piccole e medie imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero che realizzino programmi di sviluppo e di innovazione specificamente diretti all'ideazione di nuove collezioni di prodotti; Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive del 2 aprile 2004, n. 946101, recante chiarimenti in merito a modalita' e procedure per la presentazione delle domande, nonche' per l'erogazione delle agevolazioni concernenti programmi di sviluppo ed innovazione nelle piccole e medie imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, della legge 12 dicembre 2002, n. 273; Considerato che all'art. 2 del citato decreto e' previsto il termine di novanta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto 15 gennaio 2004, entro cui devono pervenire le domande al Ministero; Considerato che sono pervenute complessivamente seicentoquarantotto domande; Visto che il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 4 del decreto 15 gennaio 2004 prevede l'emanazione delle tre graduatorie di merito definitive, una per ciascuno dei tre comparti, tessile, abbigliamento, cuoio e calzature, successivamente alla comunicazione a tutte le imprese degli esiti dell'istruttoria effettuata dal Ministero sulle domande presentate; Considerato che sono state inviate le comunicazioni con gli esiti istruttori alle imprese interessate; Ritenuto di formare le tre graduatorie di merito includendovi tutte le imprese che hanno superato con esito favorevole l'istruttoria del Ministero pari a seicentotre domande; Considerato che le risorse finanziarie previste dall'art. 2, comma 6, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono pari a 2 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni alle suddette domande, sulla base della posizione assunta dal programma nell'ambito delle tre graduatorie seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento delle risorse assegnate a ciascuna graduatoria; Tenuto conto che gli investimenti agevolabili con i quali ripartire le risorse assegnate di 2 milioni di euro sono quelli determinati con le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 15 gennaio 2004; Considerato le predette risorse finanziarie di 2 milioni di euro debbano essere ripartite a ciascuna delle tre graduatorie, con i criteri di cui all'art. 4, comma 8, del decreto 15 gennaio 2004; Considerato che, ai sensi del punto 4.4 della predetta circolare del 2 aprile 2004, n. 946101, qualora le risorse finanziarie siano risultate insufficienti a coprire interamente il fabbisogno, per programmi con identica collocazione in graduatoria, per determinare l'agevolazione concedibile e' stata applicata la stessa riduzione proporzionale, ottenuta dal rapporto tra l'importo delle risorse da concedere alle imprese e l'ammontare totale dei costi agevolabili, tenuto conto che questi sono agevolabili nel limite di euro 300.000,00; Considerato che il bando di cui al decreto 15 gennaio 2004 ha previsto una procedura valutativa le cui modalita' sono regolate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; Considerato che le predette disponibilita' finanziarie di 2 milioni di euro vengono impegnate per le imprese che si collocano nelle prime posizioni in graduatoria, come indicato negli allegati 1, 2 e 3 rispettivamente con le lettere «A», a cui concedere un'agevolazione nel limite massimo previsto e «P», a cui concedere un'agevolazione parziale rispetto a detto limite; Considerato possibile prevedere che si verifichino economie per rinunce o riduzioni di spesa da parte delle imprese agevolate, nonche' si verifichi, a seguito di nuove disposizioni normative, l'assegnazione di ulteriori risorse da destinare al predetto bando, per gli interventi di cui all'art. 2, comma 5, della legge 12 dicembre 2002, n. 273; Ritenuto necessario indicare le modalita' di assegnazione delle predette risorse con l'integrazione, in via prioritaria, delle agevolazioni alle imprese utilmente collocate nella graduatoria di cui agli allegati 1, 2 e 3, che hanno ottenuto contributi inferiori a quelli massimi previsti dal bando e, successivamente, agevolare le imprese che, in ordine decrescente, seguono l'ultima agevolata; Decreta: Art. 1. Le graduatorie dei progetti ammissibili alle agevolazioni di cui ai settori tessile, abbigliamento e calzaturiero, formate ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto 15 gennaio 2004, sono riportate negli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto e prevedono investimenti agevolabili di euro 99.871.622,67 per il settore tessile (cod. ISTAT 17) relativi a duecentotrenta imprese; di euro 84.890.546,95 per il settore abbigliamento (cod. ISTAT 18) per duecentoventi imprese e di euro 56.342.364,07 per il settore cuoio e calzature (cod. ISTAT 19) per centocinquantatre imprese; importi di investimento che comportano pesi rispettivamente del 41,42, del 35,21 e del 23,37 per cento rispetto all'investimento complessivo di euro 241.104.533,69 relativo ad un totale di seicentotre imprese.