IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

  Vista  la  legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia
di  tutela  delle  minoranze linguistiche storiche, ed in particolare
degli articoli 9 e 15;
  Visto  il regolamento di attuazione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n.
345,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
30 gennaio 2003, n. 60;
  Visto,  in  particolare  l'art. 8, comma 1 del predetto regolamento
che  dispone  l'emanazione  da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  con  cadenza  triennale, di un decreto relativo ai criteri
per  la  ripartizione  dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della
legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto;
  Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela
della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Visto  il  parere  espresso  in  data  20 ottobre 2004 dal Comitato
tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela
delle  minoranze  linguistiche  storiche,  istituito  con decreto del
Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000;
  Sentita  in  data  25 novembre  2004 la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  198  del
27 agosto  2001, con il quale al Ministro per gli affari regionali e'
stata   delegata,   tra   l'altro,  la  trattazione  delle  minoranze
linguistiche;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                  Ambito territoriale dei progetti

  1.  I  fondi  relativi agli esercizi finanziari 2005-2007, previsti
dagli  articoli 9  e  15  della  legge  15 dicembre  1999,  482, sono
assegnati  sulla  base  di  progetti  elaborati  e  presentati  dalle
pubbliche  amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8
del  decreto  del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e
successive modifiche.
  2.  I  progetti  di  cui  al  comma  1 devono riferirsi a minoranze
linguistiche  ammesse  a  tutela, per le quali i consigli provinciali
abbiano  deliberato la delimitazione territoriale, prevista dall'art.
3  della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una
legge  regionale,  ai  sensi  del comma 5 dell'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  2 maggio  2001, n. 345, nonche' per le
regioni  a statuto speciale da una norma di attuazione dello statuto.
Per   quanto   attiene   alla   minoranza   slovena   nella   regione
Friuli-Venezia  Giulia,  la  delimitazione  territoriale ha efficacia
sino  alla  emanazione  del  decreto del Presidente della Repubblica,
previsto dall'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
  3.  Alla  elaborazione  dei  progetti  di  cui  al  comma 1 possono
concorrere  anche  gli  organismi  di  coordinamento  e  di proposta,
riconosciuti  ai  sensi  dell'art. 3, comma 3, della legge n. 482 del
1999.