IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare degli articoli 9 e 15; Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60; Visto, in particolare l'art. 8, comma 1 del predetto regolamento che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cadenza triennale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto; Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il parere espresso in data 20 ottobre 2004 dal Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000; Sentita in data 25 novembre 2004 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale al Ministro per gli affari regionali e' stata delegata, tra l'altro, la trattazione delle minoranze linguistiche; Decreta: Art. 1. Ambito territoriale dei progetti 1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 2005-2007, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e successive modifiche. 2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista dall'art. 3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, nonche' per le regioni a statuto speciale da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale ha efficacia sino alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 482 del 1999.