IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004,
10 giugno  2004  e  28 settembre  2004,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «CSQA  -  Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio
2003, e' stata prorogata fino al 5 marzo 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Fontina»  allo  schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 21 marzo 2002,
protocollo n. 61438;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  -  Certificazioni  Srl»,  con sede in Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di origine protetta «Fontina» registrata con il
regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 1263/96 del 1° luglio 1996,
gia'   prorogata   con   decreti  10 giugno  2003,  27 ottobre  2003,
12 febbraio   2004,   10 giugno   2004   e   28 settembre   2004,  e'
ulteriormente   prorogata   di  centoventi  giorni  a  far  data  dal
25 febbraio 2005.