IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il decreto 28 settembre 2004 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», con decreto del 4 aprile 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 ottobre 2004; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 agosto 2004, protocollo n. 65691; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 aprile 2003; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 4 aprile 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, gia' prorogata con decreto 28 settembre 2004, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 2 febbraio 2005.