IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  decreto  28 settembre  2004  con  il  quale la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «CSQA  -  Certificazioni  Srl»,  con decreto del 4 aprile
2003,  e'  stata  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far  data dal
5 ottobre 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta «Sopressa Vicentina» allo schema
tipo  di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 agosto
2004, protocollo n. 65691;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione   di   origine   protetta  «Sopressa
Vicentina»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 4 aprile 2003;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  -  Certificazioni  Srl»,  con sede in Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano  n.  74, con decreto 4 aprile 2003, ad effettuare i controlli
sulla   denominazione   di   origine  protetta  «Sopressa  Vicentina»
registrata  con il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del
18 marzo  2003,  gia'  prorogata  con  decreto  28 settembre 2004, e'
ulteriormente  prorogata  di novanta giorni a far data dal 2 febbraio
2005.