IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti i decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13
novembre  2002,  11  marzo  2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12
febbraio  2004,  10  giugno  2004 e 28 settembre 2004, con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo   denominato   «3   A   Parco   Tecnologico  Agroalimentare
dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.», con decreto del 14 dicembre 1998, e'
stata prorogata fino al 6 marzo 2005;
  Considerato che il predetto organismo di controllo necessita di una
ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano
dei  controlli  predisposto  per  l'indicazione  geografica  protetta
«Prosciutto  di  Norcia»,  allo  schema  tipo,  trasmessogli con nota
ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un ulteriore periodo di centoventi giorni, a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 14 dicembre 1998;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A
Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.», con
sede  in  Todi  (Perugia),  frazione  Pantalla,  39,  con  decreto 14
dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica
protetta  «Prosciutto  di Norcia» registrata con il regolamento della
Commissione  (CE)  n.  1065/97 del 12 giugno 1997, gia' prorogata con
decreti  11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre
2002,  11  marzo  2003,  10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio
2004,  10  giugno 2004 e 28 settembre 2004 e' ulteriormente prorogata
di centoventi giorni a far data dal 6 marzo 2005.