IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i decreti 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003,
12  febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  «CSQA  Certificazioni Srl», con decreto del 24
gennaio 2003, e' stata prorogata fino al 25 febbraio 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta «Prosciutto Toscano» allo schema
tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 13 dicembre
2002, protocollo n. 66717;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione   di  origine  protetta  «Prosciutto
Toscano»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli
sulla   denominazione   di   origine  protetta  «Prosciutto  Toscano»
registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del
1°  luglio 1996, gia' prorogata con 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003,
24  ottobre  2003,  12  febbraio  2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre
2004,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal
25 febbraio 2005.