IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto  il  decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento
della    direttiva    2003/70/CE   del   17 luglio   2003,   relativo
all'iscrizione  della  sostanza  attiva  mecoprop nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;
  Visto  in  particolare  l'art.  4,  paragrafo  1,  del sopra citato
decreto  che  fissa  al  31 maggio  2005  il  periodo  di  tempo  per
consentire  l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti in commercio dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mecoprop;
  Visti  i  decreti  dirigenziali  del  31 dicembre 2003 di revoca su
rinuncia dei prodotti fitosanitari per i quali non e' stata richiesta
la  riclassificazione  ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003
n.  65,  corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004
n. 260;
  Considerato  che  i  citati  decreti in data 31 dicembre 2003 hanno
stabilito  un  periodo  di  tempo  fino  al  30 luglio  2005  per  lo
smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;
  Ritenuto  di  dover  rettificare i decreti sopra citati portando al
31 maggio  2005  la  data  ultima per lo smaltimento della scorte dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mecoprop;
  Visto  in  particolare  l'art.  23 del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  194,  relativo  alle  sanzioni previste per chi immette in
commercio  e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e
le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
  Ritenuto   di   dover   rettificare   i  decreti  dirigenziali  del
31 dicembre 2003;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  A  parziale  modifica  dei decreti in data 31 dicembre 2003, la
commercializzazione delle scorte dei prodotti riportati nell'allegato
al  presente  decreto,  contenenti  la  sostanza  attiva mecoprop, e'
consentita  fino  al 31 maggio 2005, anziche' fino al 30 luglio 2005,
come  previsto  dal  decreto  ministeriale  del  16 novembre  2003 di
recepimento della direttiva 2003/70/CE.
  2.  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
al comma 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare
i  rivenditori  e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi
dell'avvenuta   modifica  nel  rispetto  dei  tempi  fissati  per  lo
smaltimento delle scorte.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle  imprese
interessate.
    Roma, 13 gennaio 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli