IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30  marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo   denominato   «O.C.P.A.  -  Organismo  consortile  per  il
controllo  sui  formaggi  sardi  a  D.O.P.», con decreto del 3 luglio
2001, e' stata prorogata fino al 7 febbraio 2005;
  Considerato  che l'Associazione produttori Fiore Sardo, pur essendo
richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a  segnalare  l'organismo di
controllo  da  autorizzare  per  il  triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 3 luglio 2001;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«O.C.P.A.  - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi
a  D.O.P.»,  con  sede  in  Olmedo  (Sassari), localita' Bonassi, con
decreto  3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di origine protetta «Fiore Sardo» registrata con il regolamento della
Commissione  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con
decreti  10  giugno  2004  e  28  settembre  2004,  e'  ulteriormente
prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 febbraio 2005.