IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30  marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003,
10  giugno  2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e
28  settembre  2004,  con  i  quali  la validita' dell'autorizzazione
triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura di Pescara», con
decreto  del  27  luglio 1999, e' stata prorogata fino al 25 febbraio
2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione   di   origine  protetta  olio  extravergine  di  oliva
«Aprutino Pescarese», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con
nota ministeriale dell'8 luglio 2002, protocollo n. 63338;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva «Aprutino Pescarese»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  della  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 27 luglio 1999;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo di controllo «Camera di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura di Pescara», con
sede  in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, con decreto 27 luglio 1999,
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
olio  extravergine  di  oliva  «Aprutino Pescarese» registrata con il
regolamento della Commissione (CE) n.1263/96 del 1° luglio 1996, gia'
prorogata  con  decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio
2003,  10  giugno  2003,  24  ottobre  2003,  12  febbraio 2004, e 28
settembre 2004, e' dal ulteriormente prorogata di centoventi giorni a
far data dal 25 febbraio 2005.