Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              Alle   amministrazioni  centrali  dello
                              Stato - Gabinetto
                              All'amministrazione     autonoma    dei
                              Monopoli di Stato
                              Al Consiglio di Stato
                              Alla Corte dei conti
                              All'Avvocatura generale dello Stato
                              Agli   uffici   centrali  del  bilancio
                              presso   le   amministrazioni  centrali
                              dello Stato
                              All'ufficio   centrale   di  ragioneria
                              presso  l'amministrazione  autonoma dei
                              Monopoli di Stato
                              Alle ragionerie provinciali dello Stato

Introduzione.

  Nel  supplemento  ordinario n. 209/L alla Gazzetta Ufficiale n. 266
del  13 novembre  2002  -  serie  generale  -  e' stato pubblicato il
regolamento  concernente  le gestioni dei consegnatari e dei cassieri
delle  amministrazioni  dello  Stato,  emanato  con  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  4 settembre  2002,  n. 254 (di seguito
denominato regolamento) ed entrato in vigore il 12 gennaio 2003.
  Lo stesso ha abrogato le disposizioni del precedente regolamento di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n.
718.
  Le  innovazioni piu' significative introdotte dalla nuova normativa
riguardano, tra l'altro:
    a) l'obbligo  di  iscrizione nell'inventario dei soli beni mobili
«che  non  hanno  carattere  di beni di consumo» ed «aventi un valore
superiore  a  cinquecento  euro,  IVA  compresa»  (art. 17, comma 1).
Tuttavia, al fine di evitare che, per effetto di tale innovazione, in
taluni  casi,  qual e' quello delle dotazioni degli arredi d'ufficio,
vi  sia  una inventariazione parziale, si e' convenuto che gli stessi
siano  trattati alla stregua delle «universalita' di mobili», secondo
la   definizione  dell'art.  816  del  codice  civile.  Pertanto,  in
attuazione  di  quanto  riportato  al  paragrafo  4),  punto i) della
circolare  n. 2 del 16 gennaio 2003, nell'inventariare uno studio, un
salotto,  una postazione di lavoro informatica, ecc., si terra' conto
del  complesso  degli  elementi che li compongono e si attribuira' un
numero   unico   d'inventario   all'universalita',  attribuendo  agli
elementi   che   la   compongono   un   sottostante  numero  d'ordine
identificativo.   In   tale  elencazione,  inoltre,  dovranno  essere
indicati  i  valori  dei  singoli  componenti,  al fine di consentire
discarichi  parziali in caso di danneggiamento o deterioramento degli
stessi.  Si  rammenta  che  i  beni  non  aventi carattere di beni di
consumo  e  di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa,
andranno  iscritti  nel  cosiddetto  «registro  dei  beni durevoli di
valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa»;
    b) il  rinnovo  periodico  -  almeno  ogni  cinque  anni  - degli
inventari,   previa  effettiva  ricognizione  dei  beni,  secondo  le
istruzioni emanate da questo Ministero (art. 17, comma 5).
  Ulteriori  novita'  intervenute nell'ambito della gestione dei beni
mobili si riferiscono:
    a) all'obbligo  di apposizione per ogni bene del codice «SEC '95»
-  in  attuazione  del  decreto interministeriale del 18 aprile 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, per il
quale  sono  state  impartite  istruzioni  con la circolare n. 13 del
12 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 marzo
2003 - rispondente alle esigenze dell'attuale tipo di rendicontazione
del conto generale del patrimonio basata su una nuova classificazione
dei    beni,    riportata   nell'allegato   1   al   citato   decreto
interministeriale,  raccordata  con quella fondata sulla suddivisione
in categorie;
    b) all'utilizzo del sistema di gestione e di controllo (GECO), ai
sensi della circolare n. 41 del 15 novembre 2002;
    c) all'applicazione,  ai  fini  dell'attribuzione del valore, del
criterio  dell'ammortamento,  secondo  le  prescrizioni dell'art. 17,
comma  20,  della  legge  15 maggio  1997, n. 127 (apparecchiature di
natura  informatica  acquisite  prima  dell'anno 2000), e del decreto
ministeriale  del  22 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 10
del  decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279, recante «Principi e
regole   contabili»  del  sistema  unico  di  contabilita'  economica
analitica  fondata su rilevazioni per centri di costo delle pubbliche
amministrazioni (beni acquisiti a partire dall'anno 2000).
  Premesso quanto sopra, al fine di consentire un completo e regolare
svolgimento  delle  operazioni  di  rinnovo  inventariale, si dispone
l'effettuazione   delle  medesime  con  riferimento  alla  situazione
esistente al 31 dicembre 2005.
  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  regolamento  le  presenti
istruzioni non si applicano:
    a) alle  amministrazioni  dotate  di  autonomia  amministrativa e
contabile;
    b) agli   organismi   delle   Forze   armate  (Esercito,  Marina,
Aeronautica, Carabinieri) e delle Forze di polizia (Polizia di Stato,
Corpo  forestale  dello  Stato,  Polizia  penitenziaria  e Guardia di
finanza) nonche' al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
  Resta  inteso che le citate amministrazioni e i suddetti organismi,
quantunque  non  ricadenti  nell'ambito  di  applicazione  del citato
regolamento   in   considerazione   dei  loro  ordinamenti  speciali,
provvederanno   ad   emanare   apposite  istruzioni  alle  dipendenti
strutture  per  rinnovare ed aggiornare gli inventari dei beni mobili
in uso, alla luce anche delle ulteriori novita' indicate alle lettere
a),   b)   e  c).  Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma 6,  del
regolamento,  tali  soggetti  dovranno  fornire  ai competenti uffici
riscontranti  della  ragioneria  generale  dello Stato, attraverso il
prospetto  delle  variazioni  nella  consistenza dei beni mobili, gli
elementi   necessari   alla   compilazione  del  conto  generale  del
patrimonio  dello  Stato,  comprendente  i  beni  classificati  nelle
categorie  appresso elencate, anche se diversamente considerati dagli
ordinamenti  speciali,  muniti  del  codice «SEC '95». A tal fine, si
precisa  che  detta  nuova  classificazione  riguarda i beni presi in
carico a partire dal 1° luglio 2003.
                             Paragrafo I
Beni da inventariare - classificazione in categorie e raccordo con il
                          codice «SEC '95»

  Si  premette  che  formano  oggetto  dell'inventario  tutti  i beni
mobili, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a) del regolamento di
contabilita'  generale  dello  Stato  acquistati  o  fatti  costruire
direttamente con i fondi dello Stato o ricevuti in dono da terzi.
  Con  riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 19, comma 5,
del  regolamento  emanato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 254/2002, i beni mobili vanno suddivisi nelle seguenti categorie:
    categoria  I:  beni mobili costituenti la dotazione degli uffici,
beni   mobili   delle   tipografie,   laboratori,   officine,  centri
meccanografici,  elettronici con i relativi supporti e pertinenze non
aventi  carattere  riservato;  beni  mobili di ufficio costituenti le
dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo;
    categoria  II:  libri  e  pubblicazioni  sia  ufficiali (raccolta
annuale  delle  Gazzette  Ufficiali  e  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana, ecc.) sia non ufficiali costituenti la dotazione
dell'ufficio.  Non  devono  essere  inventariati  in questa categoria
tutti  i  libri  e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti
agli  impiegati quali strumenti di lavoro. Questi beni vanno iscritti
nel  «registro  dei beni durevoli di valore non superiore a 500 euro,
IVA compresa»;
    categoria  III: materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di
valore (esclusi gli oggetti d'arte, perche' considerati immobili agli
effetti   inventariali),   metalli   preziosi,   strumenti  musicali,
attrezzature  tecniche  e  didattiche  nonche' attrezzature sanitarie
diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici;
    categoria  IV:  beni  assegnati alla conduzione di fondi rustici,
macchine  e  strumenti agricoli, nonche' animali adibiti alla coltura
dei fondi e quelli di proprieta' dello Stato;
    categoria  V: armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti.
Le  divise,  gli  effetti  di  vestiario  e  le  scarpe devono essere
contabilizzati  nella  categoria  in parola fino a quando non vengono
immessi in uso;
    categoria VI: automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti
nei pubblici registri;
    categoria VII: altri beni non classificabili.
  In  ordine  al  piu'  appropriato  inserimento  di  taluni  beni in
determinate  categorie,  anziche' in altre, le amministrazioni stesse
avranno  cura,  nei  casi  in  cui dovessero sorgere perplessita', di
seguire  il  concetto  della  «strumentalita»  che  i  beni  medesimi
rivestono rispetto all'attivita' svolta dall'ufficio.
  Come  gia'  detto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del regolamento,
vanno inclusi nell'inventario i beni «che non hanno carattere di beni
di  consumo»  ed  «aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA
compresa».  Il  successivo  art.  22,  comma  3, dispone che ciascuna
amministrazione,  d'intesa con l'ufficio riscontrante, disciplina con
apposito  provvedimento  le  modalita' di gestione e di controllo del
materiale  di  facile  consumo.  A  tal  fine  si  precisa  che,  per
l'individuazione,  la  gestione  e  il  controllo  dei beni di facile
consumo,  si  applicano  le  istruzioni  contenute  nell'art.  99 del
decreto  ministeriale del 20 giugno 1987 nonche' quelle contenute nel
punto  5)  della circolare del Dipartimento della ragioneria generale
dello  Stato  -  Centro  nazionale di contabilita' pubblica n. 32 del
13 giugno 2003.
  E'   appena  il  caso  di  precisare  che  gli  impianti  fissi  ed
inamovibili costituiscono pertinenza degli immobili in cui si trovano
e pertanto non vanno inventariati.
  Sara'  cura  quindi  di  ogni consegnatario degli uffici centrali e
periferici   conformare   le   proprie   scritture   contabili   alla
classificazione   sopra   esposta,  predisponendo,  se  del  caso,  i
necessari trasferimenti da una categoria all'altra.
  Al  fine,  poi,  di rappresentare l'attivo patrimoniale secondo una
logica    economica,    che    si    differenzia    dalle    esigenze
giuridico-amministrative,  sulle  quali  si  strutturano  le suddette
categorie, occorrera' considerare le nuove classificazioni «SEC '95»,
introdotte con il decreto interministeriale del 18 aprile 2002.
                            Paragrafo II
  Ricognizione dei beni mobili ed eventuali sistemazioni contabili

  Si  fa presente che secondo le disposizioni contenute nell'art. 17,
comma 5, del regolamento, i consegnatari devono provvedere al rinnovo
degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni stessi.
  Poiche'  si ravvisa la necessita' di improntare detta operazione ai
principi  della  trasparenza,  ai  fini  anche  dell'accertamento  di
eventuali responsabilita', si conviene che la stessa venga effettuata
da  una  commissione costituita da almeno tre persone dell'ufficio da
cui  dipende il consegnatario, tra cui il capo dell'ufficio stesso od
un  suo delegato ed il consegnatario medesimo; nel caso di ufficio in
cui  le funzioni di consegnatario siano esercitate dal titolare dello
stesso,   le  operazioni  anzidette  dovranno  essere  effettuate  da
quest'ultimo e da altri due impiegati dell'ufficio.
  La  suddetta  commissione  dovra' essere nominata con provvedimento
formale del capo dell'ufficio da cui dipende il consegnatario.
  Le  operazioni  di  cui  trattasi  dovranno  risultare  da apposito
processo  verbale  da redigersi in triplice copia e da sottoscriversi
da parte di tutti gli intervenuti (allegato n. 1).
  Il processo verbale dovra' prevedere l'elencazione dei:
    a) beni  esistenti  in uso, ivi compresi quelli rinvenuti in sede
di  ricognizione e non assunti in carico nonche' gli errori materiali
(eventuali)  rispetto  alle precedenti scritture, riscontrati in sede
di ricognizione (allegato n. 1/A);
    b) beni mancanti (eventuali) (allegato n. 1/B);
    c) beni  non  piu'  utilizzabili  o  posti  fuori  uso  per cause
tecniche  (eventuali)  e  cioe'  beni  da destinare alla vendita o da
cedere  gratuitamente alla Croce Rossa, ad organismi di volontariato,
di  protezione  civile  iscritti  negli appositi registri operanti in
Italia  ed  all'estero  per  scopi umanitari nonche' alle istituzioni
scolastiche.   Qualora   tale  procedura  risultasse  infruttuosa  e'
consentito l'invio di questi beni alla distruzione nel rispetto delle
disposizioni  vigenti  in  materia  ambientale  e  di smaltimento dei
rifiuti (allegato n. 1/C).
  Inoltre  lo  stesso  processo  verbale  si dovra' concludere con un
riepilogo  che  evidenzi  il  quadro di raccordo tra le operazioni di
rinnovo inventariale e le scritture contabili (allegato n. 1/D).
  Si precisa che sulla base di detto verbale sara' compilato il nuovo
inventario.
  Una copia del verbale stesso dovra' rimanere agli atti dell'ufficio
del   consegnatario  mentre  le  altre  due  copie  saranno  inviate,
unitamente al nuovo inventario (originale e una copia), ai competenti
uffici  riscontranti  per  gli  adempimenti  previsti dalla normativa
vigente.
  Completate   le  operazioni  di  ricognizione  materiale  dei  beni
esistenti,  la  commissione,  sulla  base  delle  scritture contabili
tenute  dal  consegnatario,  avra'  cura  di  completare  il processo
verbale con l'indicazione del valore dei beni inventariati.
  Al riguardo potranno verificarsi i seguenti due casi:
    1)  i  beni esistenti rinvenuti con la ricognizione corrispondono
esattamente  con  quelli risultanti dalle scritture contabili. In tal
caso, dopo aver effettuato le operazioni di aggiornamento dei valori,
di cui si dira' piu' avanti, si chiudera' il verbale;
    2)  i  beni  elencati  nel verbale di ricognizione (situazione di
fatto)  non  corrispondono  con  quelli  risultanti  dalle  scritture
contabili (situazione di diritto).
  In   quest'ultimo   caso   si   dovra'   procedere  alle  opportune
sistemazioni contabili tenendo conto che:
    a) in   caso  di  beni  rinvenuti  e  non  registrati,  accertata
l'effettivita'  del  titolo,  sara'  necessario procedere prontamente
alla  loro assunzione in carico tra le sopravvenienze nella categoria
di  appartenenza,  annotando  ogni  utile notizia. La presa in carico
sara'  effettuata  mediante  emissione di buoni di carico. Per quanto
concerne  il valore da attribuire ai cennati beni si precisa che, ove
non  fosse  possibile  desumerlo  dalla documentazione esistente agli
atti   dell'ufficio,   lo  stesso  dovra'  essere  determinato  dalla
commissione  che  avra'  effettuato  la ricognizione con le modalita'
piu'  avanti illustrate a proposito dell'aggiornamento del valore dei
beni medesimi;
    b) in  caso  di meri errori materiali di scritturazione od errori
dipendenti da non corrette interpretazioni delle disposizioni vigenti
ovvero  di  errori  conseguenti ad iniziative assunte in casi dubbi o
non   disciplinati  espressamente  dalla  normativa  in  vigore,  che
potrebbero  comportare modifiche quantitative nella reale consistenza
dei  beni  rispetto  alle vecchie scritture, allora dovra' procedersi
alla  loro  correzione  regolarizzando  con  le  dovute variazioni in
aumento o in diminuzione le diverse situazioni riscontrate;
    c) per  i  beni  risultanti mancanti, per i quali esiste regolare
autorizzazione  allo  scarico  e  mai scaricati, occorrera' procedere
alla  loro  eliminazione  dall'inventario emettendo regolare buono di
scarico.
  In  caso  di  beni  mancanti  per  i  quali non esiste una regolare
autorizzazione al discarico, appurata la natura e il quantitativo dei
beni  nonche' il motivo della deficienza, dovra' farsene segnalazione
all'amministrazione  competente  da  cui dipende il consegnatario per
l'accertamento  delle  eventuali  responsabilita'  e  dei conseguenti
addebiti, nonche' al competente ufficio riscontrante.
  Per  i beni mancanti, deteriorati o distrutti, nei casi contemplati
dall'art.  194  del regolamento di contabilita' generale dello Stato,
il   discarico  inventariale,  sotto  il  profilo  contabile,  dovra'
avvenire  mediante l'emanazione di un apposito provvedimento da parte
del  titolare  del  centro  di  responsabilita',  da  cui  dipende il
consegnatario, o di un suo delegato.
  Tale  provvedimento deve essere corredato della copia dei documenti
giustificativi   dai   quali  deve  evincersi  che  il  danno  subito
dall'amministrazione,  o la diminuzione del valore delle cose mobili,
non e' imputabile al consegnatario stesso.
  Conseguentemente si provvedera' all'emissione dei buoni di scarico,
allorquando  sara' ultimato il relativo iter procedurale, allegandovi
copia  del  predetto  decreto  che  autorizza il discarico, corredato
della copia dei relativi documenti giustificativi.
  Non  e'  superfluo  sottolineare che il decreto di discarico vale a
porre   in   regola   la  gestione  del  consegnatario  nei  rapporti
amministrativi  ma  non  produce  alcun effetto di legale liberazione
rimanendo  integro  e  non  pregiudicato  il giudizio della Corte dei
conti  sulla  responsabilita'  del consegnatario stesso, giudizio che
sara'  promosso  dall'amministrazione  di  appartenenza o, in caso di
inerzia, dall'ufficio riscontrante.
  Se,  durante  la  ricognizione  dei  beni  mobili,  la  commissione
riconosce  che  alcuni  beni  non  risultano piu' utilizzabili per le
esigenze  funzionali dell'amministrazione o posti fuori uso per cause
tecniche,  gli  stessi  dovranno  essere  individuati e sottoposti al
parere della commissione allo scopo istituita dal titolare del centro
di responsabilita' o da un suo delegato, ai sensi dell'art. 14, comma
2, del regolamento.
  Acquisita   la   dichiarazione  di  tale  commissione,  detti  beni
potranno:
    essere  posti  in vendita sul mercato, con le modalita' stabilite
dal  regolamento  emanato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 189;
    oppure,  ai sensi del citato art. 14, comma 2, essere ceduti alla
Croce  Rossa  Italiana,  agli organismi di volontariato di protezione
civile   iscritti  negli  appositi  registri  operanti  in  Italia  e
all'estero  per scopi umanitari nonche' alle istituzioni scolastiche,
con  provvedimento del titolare del centro di responsabilita' o di un
suo delegato;
    oppure,  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  3,  qualora  sia stata
esperita  infruttuosamente  la procedura prevista dal comma 2, essere
inviati  alle  discariche  pubbliche, distrutti ovvero sgomberati nel
modo  ritenuto  piu'  conveniente dalle amministrazioni, nel rispetto
della  vigente  normativa  in  materia  di  tutela  ambientale  e  di
smaltimento dei rifiuti, con provvedimento del titolare del centro di
responsabilita' o di un suo delegato.
  I  timbri,  i suggelli, i conii, i punzoni, ecc., che devono essere
consegnati  agli  archivi  di Stato per la loro conservazione, oppure
all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello Stato per la deformazione,
potranno  essere  discaricati  soltanto  dopo che questi enti avranno
dichiarato  per  iscritto  di  averli  ricevuti;  detta dichiarazione
costituira' documento giustificativo da allegare al buono di scarico.
  Si  raccomanda  alle  amministrazioni  interessate  ed  agli agenti
responsabili  di  avviare  sollecitamente,  subito dopo la fase della
ricognizione,  le  prescritte procedure per la sistemazione contabile
dei  beni  in parola per fare in modo che, all'atto dell'impianto del
nuovo   inventario   che   dovra'   tener  conto  anche  della  nuova
classificazione  «SEC  '95»  nei  termini  di cui sopra - siano state
portate a termine tutte le suddette operazioni.
  Per  un  esempio  di  rinnovo  inventariale di un ipotetico ufficio
statale,  si  fa  rinvio  all'appendice  della  circolare  n.  88 del
28 dicembre 1994.
                            Paragrafo III
                      Aggiornamento dei valori

  Esaurite  le  operazioni di ricognizione dei beni e delle eventuali
sistemazioni contabili, la commissione dovra' procedere ad effettuare
le   operazioni   di  aggiornamento  dei  valori  soltanto  dei  beni
effettivamente  esistenti  in  uso  che  andranno  a formare il nuovo
inventario alla data del 31 dicembre 2005.
  Nell'operazione  di aggiornamento dei valori, rendendosi necessaria
l'utilizzazione  di  criteri  diversi,  sebbene sempre rientranti tra
quelli  previsti  dal piu' volte citato decreto interministeriale del
18 aprile  2002,  occorrera',  in primo luogo, distinguere i beni con
riferimento all'anno di acquisizione:
    A) beni acquisiti anteriormente all'anno 2000;
    B) beni acquisiti a partire dall'anno 2000.
      A) Per  quelli  del  primo  gruppo,  la  commissione procedera'
all'attribuzione  dei  nuovi  valori  sulla  base  del  «criterio dei
coefficienti».
  A  tal  uopo  sono  state predisposte le tabelle allegate (allegati
numeri 2  e  3),  alle  quali  si  dovra'  fare  riferimento ed i cui
parametri  tengono  conto  di  quanto disposto dal menzionato decreto
interministeriale circa l'attribuzione del valore di mercato.
  Ove,  pero',  detto  criterio  non  dovesse  apparire  congruo,  la
commissione,  sempre  per  i  beni del gruppo A), dovra' ricorrere al
«criterio  della  stima  prudenziale»  tenendo  conto  dei  prezzi di
mercato  e  dello stato di conservazione dei beni o ad altro criterio
come  quello  del prezzo di copertina per i libri e le pubblicazioni,
ecc.
  In   sostanza,   per   i  beni  di  detto  gruppo,  la  commissione
applichera',  in via principale, il «criterio dei coefficienti» ed in
via  sussidiaria,  il  «criterio  della  stima prudenziale» o l'altro
criterio come sopra precisato.
  Nell'ambito  di  ciascuna categoria si dovra' individuare il bene a
cui  applicare il criterio dei coefficienti o il criterio della stima
prudenziale.
  Limitatamente  ai  predetti  beni,  la  proprieta'  mobiliare dello
Stato,  ai  fini  di un piu' organico trattamento per l'aggiornamento
dei   valori,   potra'   essere  ulteriormente  raggruppata,  in  via
esemplificativa, come segue:
    1. beni ai quali sara' applicato il criterio dei coefficienti:
      a) mobilio,   materiali  tecnici  ed  oggetti  d'uso,  utensili
(allegato n. 2);
    b) autoveicoli, motoveicoli (allegato n. 3);
    2. beni ai quali sara' applicato il criterio della valutazione in
base a stima:
      a) arredi, drapperie ed altri beni similari;
      b) beni  di  pregio  od  aventi  caratteristiche  artistiche ed
oggetti  di  valore,  costituenti dotazione dell'ufficio. Nei casi di
particolare  pregio  la  commissione  dovra'  avvalersi dell'opera di
qualificati funzionari dell'amministrazione per i beni e le attivita'
culturali,  tenendo  conto  delle disposizioni che riguardano cose di
interesse  storico  ed  artistico  soggette alla normativa di tutela,
nonche'  considerati  «immobili» ai sensi dell'art. 7 del regolamento
di  contabilita'  generale  dello Stato. Per i predetti beni, ai fini
della  loro  valutazione,  trovano  applicazione  i criteri riportati
nell'allegato n. 3 del decreto ministeriale del 18 aprile 2002;
    3. casi particolari:
      a) i  libri  e  le  pubblicazioni  di  carattere  non ufficiale
andranno valutati al prezzo di copertina, anche se pervenuti in dono.
Ove   necessario   si   potra'   far   stimare   l'opera  da  esperti
dell'amministrazione   statale   competente.   Le   pubblicazioni  di
carattere ufficiale (Gazzette Ufficiali, raccolte di leggi e decreti)
riceveranno un valore di inventariazione pari al prezzo di copertina,
maggiorato  eventualmente delle spese di rilegatura oppure sulla base
di  indicazioni  che  potra'  fornire  l'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato;
      b) i  metalli  preziosi  dovranno essere conteggiati sulla base
del  valore  intrinseco di mercato (peso del metallo moltiplicato per
la quotazione ufficiale);
      c) per i velivoli, i natanti in genere, in considerazione della
grande  varieta'  dei  tipi  e delle loro caratteristiche tecniche, i
criteri   riguardanti   sia  la  durata  media  sia  le  aliquote  di
deperimento  annuale  dovranno,  invece,  richiedersi all'Agenzia del
territorio;
      d) i computers e le altre attrezzature del sistema informatico,
acquisiti  prima  del  2000,  andranno  valutati  secondo  i  criteri
stabiliti dall'art. 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Ove, in seguito all'aggiornamento cosi' effettuato, il valore risulti
azzerato,  il  bene passera' nel registro dei beni durevoli di valore
non superiore ai cinquecento euro, IVA compresa;
    4.  altri beni, che, comunque, non rientrano nei punti precedenti
andranno  valutati,  a  seconda  della  loro  specie,  con gli stessi
criteri dinanzi enunciati.
  Ai  fini  dell'individuazione  del  valore  a  cui applicare i vari
coefficienti dovra' scegliersi quello iscritto nell'ultimo inventario
o nel giornale (Mod. 96 CG).
  Per  quanto  riguarda  l'individuazione  dell'anno  di  riferimento
indicato  nelle  tabelle  allegate,  dovra'  considerarsi, per i beni
iscritti  nell'ultimo inventario, la data di quest'ultimo, mentre per
quelli  iscritti  successivamente  nel  mod. 96 C.G. la data del loro
acquisto  o  di  stima;  il  computo  dovra'  essere per anno intero,
considerando tale anche la frazione di anno superiore a sei mesi.
  Per  i  beni,  invece,  acquisiti  anteriormente  alla  data limite
fissata  nelle  tabelle,  la  commissione potra' rifarsi al valore di
stima   tenendo  conto  dei  prezzi  di  mercato  e  dello  stato  di
conservazione dei beni.
  Il  valore  residuale  cosi'  calcolato  non dovra' essere comunque
inferiore ad 1/10 del costo storico.
    B)  Per  quel  che  riguarda i beni acquisiti a partire dall'anno
2000,  la  commissione  dovra'  procedere  all'attribuzione dei nuovi
valori  basandosi  sul  criterio  dell'ammmortamento,  secondo quanto
stabilito  nell'ambito  dei  principi  contabili del sistema unico di
contabilita'  economica analitica per centri di costo delle pubbliche
amministrazioni  fissati  con  decreto  del  Ministro dell'economia e
delle   finanze   del  22 aprile  2004  (pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  85 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 106 del 7 maggio 2004).
  A  tal  fine  la  commissione  utilizzera'  le  aliquote  annue  di
ammortamento  indicate  nella tabella di cui al punto 4.14 del citato
decreto, qui riprodotta per le voci che interessano:

    Mezzi di trasporto stradali leggeri                 |         20%
    Mezzi di trasporto stradali pesanti                 |         10%
    Automezzi ad uso specifico                          |         10%
    Mezzi di trasporto aerei                            |          5%
    Mezzi di trasporto marittimi                        |          5%
    Macchinari per ufficio                              |         20%
    Mobili e arredi per ufficio                         |         10%
    Mobili e arredi per alloggi e pertinenze            |         10%
    Mobili e arredi per locali ad uso specifico         |         10%
    Impianti e attrezzature                             |          5%
    Hardware                                            |         25%
    Equipaggiamento e vestiario                         |         20%
    Opere artistiche                                    |          2%
    Materiale bibliografico                             |          5%
    Strumenti musicali                                  |         20%
    Animali                                             |         20%
    Opere dell'ingegno (Software)                       |         20%

  Al   riguardo,  occorrera'  tener  presente  che  nelle  suindicate
categorie,  peraltro  contemplate  anche  nella  classificazione «SEC
'95», confluiscono, rispettivamente, i seguenti tipi di beni:
    mezzi   di   trasporto   stradali  leggeri:  veicoli  di  piccole
dimensioni  che  possono  essere usati per trasportare persone o cose
sulla  superficie  terrestre  via  terra  (autovetture, motociclette,
biciclette, motocicli, furgoni, volanti, ecc.);
    mezzi di trasporto stradali pesanti: veicoli di grandi dimensioni
che  possono  essere  usati  per  trasportare  persone  o  cose sulla
superficie terrestre via terra (camion, autobus, autoblindo, ecc.);
    automezzi   ad  uso  specifico:  mezzi  stradali  particolarmente
attrezzati  da  destinare  a  specifici scopi ed esigenze (ambulanze,
veicoli  antincendio)  oppure  automezzi  utilizzati  per particolari
attivita' (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.);
    mezzi  di  trasporto  aerei: veicoli che possono essere usati per
trasportare  persone  o  cose  sulla  superficie  terrestre via aerea
(aerei, elicotteri, ecc.);
    mezzi  di  trasporto  marittimi: veicoli che possono essere usati
per  trasportare  persone  o cose sulla superficie terrestre via mare
(navi, motovedette, cisterne, sommergibili, ecc.);
    macchinari  per  ufficio:  beni  in  dotazione agli uffici per lo
svolgimento e l'automazione di compiti specifici;
    mobili e arredi per ufficio: oggetti per l'arredamento di uffici,
allo  scopo  di  rendere  l'ambiente  funzionale  rispetto  alle  sue
finalita';
    mobili   e   arredi   per   alloggi  e  pertinenze:  oggetti  per
l'arredamento  di  ambienti  destinati  ad  alloggio,  ristorazione e
rappresentanza, mense;
    mobili  e  arredi  per  locali  ad  uso  specifico:  oggetti  per
l'arredamento  per ambienti destinati allo svolgimento di particolari
attivita'  (comprensivi  di  quelli  per ambienti di pertinenza delle
amministrazioni  che  aventi  corpi  civili  o  militari hanno propri
ordinamenti speciali);
    impianti   e  attrezzature:  complesso  delle  macchine  e  delle
attrezzature   necessarie   allo   svolgimento   di   una   attivita'
(comprensivi  anche  di  attrezzature  e  macchinari  per  altri  usi
specifici, cioe' di beni appartenenti alle amministrazioni che aventi
corpi civili o militari hanno propri ordinamenti speciali);
    hardware: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati;
    equipaggiamento    e    vestiario:    beni    che   costituiscono
equipaggiamenti  per persone e animali, necessari allo svolgimento di
specifiche  attivita'  il  cui  valore  presuppone  la  necessita' di
ammortizzare il costo (ad es. divise da piloti militari);
    opere   artistiche  non  soggette  a  tutela:  insiemi  di  opere
artistiche formanti una collezione e opere cui si riconosce un valore
estetico  e  artistico  (collezioni  di  quadri  o  statue,  raccolte
discografiche, quadri, statue, ecc.);
    materiale    bibliografico:   libri,   pubblicazioni,   materiale
multimediale di valore tale da essere suscettibile di ammortamento;
    strumenti musicali: strumenti musicali di proprieta' dello Stato;
    animali:  animali  utilizzati come ausilio in attivita' operative
(cani, cavalli, ecc.);
    opere dell'ingegno: software.
  Per   i   beni   acquisiti   a  partire  dall'anno  2000,  ai  fini
dell'individuazione  del  valore a cui applicare le varie aliquote di
ammortamento,  dovra' considerarsi quello iscritto nel giornale (Mod.
96 CG), che corrisponde al prezzo di acquisto.
  Non   saranno   sottoposti  all'aggiornamento  dei  valori  i  beni
acquisiti nel secondo semestre 2005.
  Al  termine delle operazioni di aggiornamento dei valori, si dovra'
emettere  un  buono  di  carico  o di scarico per un valore pari alla
differenza tra il totale dei valori dei beni risultanti dalle vecchie
scritture  (vecchio inventario e giornale) e quello degli stessi beni
che saranno iscritti nel nuovo inventario.
  Occorre   chiarire,   infine,  che,  per  quanto  riguarda  i  beni
inventariati  fino  al  30 giugno  2005,  andranno  assunti nel nuovo
inventario  solo  quelli  che, rivalutati, abbiano un valore comunque
superiore a cinquecento euro, IVA compresa.
  I  beni  ammortizzabili,  il  cui  costo  storico  e'  superiore  a
cinquecento   euro,  IVA  compresa,  invece,  andranno  mantenuti  in
inventario anche qualora abbiano raggiunto un valore pari o inferiore
alla predetta soglia, avendo cura di apporre la seguente annotazione:
«beni in corso di ammortamento».
  A tutti i beni che saranno riportati in inventario sara' apposto il
codice «SEC '95».
                            Paragrafo IV
                          Nuovo inventario

  Terminate  le operazioni di ricognizione, di sistemazione contabile
e  di  aggiornamento  dei  valori  dei  beni, operazioni che dovranno
risultare  tutte  dal  processo  verbale,  sara'  compilato  il nuovo
inventario  - mod. 94 C.G. (allegato n. 4), in originale e due copie,
il  quale  comprendera'  tutti  i beni esistenti in uso alla data del
31 dicembre 2005.
  Una  copia dovra' rimanere agli atti dell'ufficio del consegnatario
mentre  l'originale  e  l'altra  copia, unitamente alle due copie del
processo  verbale,  dovranno essere inviati entro il 15 febbraio 2006
(in  concomitanza  dell'invio  del  mod.  98  C.G.  - prospetto delle
variazioni  avvenute nella consistenza dei beni mobili nell'esercizio
2005) al competente ufficio riscontrante che, dopo aver effettuato il
relativo  riscontro con le proprie scritture, vi apporra' il visto di
concordanza  o solo il visto nei casi in cui esso non sia in possesso
di precedenti scritture, restituendo l'originale dell'inventario e un
esemplare  del  processo  verbale  all'ufficio  di  appartenenza  del
consegnatario.
  La  copia  dell'inventario e l'altro esemplare del processo verbale
rimarranno agli atti dell'ufficio riscontrante.
  Si, ha in tal modo, la possibilita' di stabilire l'effettivo carico
dei  beni  consegnati  all'agente  responsabile e di fissare anche un
punto  di  partenza  nelle indagini dirette ad accertare le eventuali
responsabilita'  nei casi di discordanza dei dati nel raffronto delle
vecchie con le nuove scritture.
                             Paragrafo V
                    Altre istruzioni particolari

  Su tutti i beni mobili inscritti nel nuovo inventario dovra' essere
apposto,  a cura dei consegnatari, possibilmente a mezzo di targhette
metalliche  o  di  altro sistema idoneo (es. lettore ottico, ecc.) il
nuovo numero d'inventario e quello della categoria di appartenenza.
  I  consegnatari dovranno inoltre aggiornare la scheda gia' mod. 227
P.G.S.  (allegato  n.  5) nella quale saranno descritti i beni mobili
contenuti  in  ciascuna  stanza o locale d'ufficio, con l'indicazione
del  codice  «SEC  '95»  nonche'  del  numero  d'inventario  e  della
categoria.
  La  scheda,  debitamente  firmata  dal  funzionario  di  grado piu'
elevato  o  piu'  anziano  e  controfirmata dal consegnatario, dovra'
essere  esposta  nella  stanza  o locale relativo, agli effetti delle
future  ricognizioni;  altro  esemplare della stessa sara' conservato
dal  consegnatario.  Eventuali variazioni nella dislocazione dei beni
per  spostamenti  o  deperimento  dovranno  risultare  da entrambe le
schede.
  Le   amministrazioni   in  indirizzo  sono  pregate  di  portare  a
conoscenza  dei propri uffici dipendenti le istruzioni della presente
circolare   e   di   vigilare  affinche'  vengano  tempestivamente  e
scrupolosamente osservate.
  Si  raccomanda,  infine,  agli uffici centrali del bilancio ed alle
ragionerie  provinciali  dello  Stato  di  fornire,  in occasione del
rinnovo  inventariale di che trattasi, ogni utile forma di consulenza
ai consegnatari, dando loro gli opportuni chiarimenti sugli eventuali
quesiti  posti.  Cio', anche allo scopo di evitare che i consegnatari
stessi  si  rivolgano  direttamente  a  questo  Dipartimento  creando
problemi  organizzativi  in  considerazione  del loro elevato numero.
Ovviamente resta fermo che, ove esistano problemi interpretativi, gli
uffici   riscontranti  potranno,  a  loro  volta,  chiedere  tutti  i
necessari chiarimenti per il tramite dei rispettivi direttori.

    Roma, 30 dicembre 2004

                           Il ragioniere generale dello Stato: Grilli