IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 3 agosto 2001, con il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad»; Visto il decreto 7 luglio 2004, con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 agosto 2004; Vista la comunicazione dell'Associazione Lo Doil, datata 25 novembre 2004, con la quale viene confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», l'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35; Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad»; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. L'organismo privato denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35 e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) della commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.