IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio
1996,  con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad»,
nel  quadro  della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  legge  comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il decreto 3 agosto 2001, con il quale l'organismo «Istituto
Nord  Est  Qualita'  -  INEQ»  e'  stato  autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del
consiglio  n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valle
d'Aosta Lard d'Arnad»;
  Visto   il  decreto  7 luglio  2004,  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
«Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ» e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 22 agosto 2004;
  Vista   la   comunicazione   dell'Associazione   Lo   Doil,  datata
25 novembre  2004,  con  la  quale  viene confermato per il controllo
sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad»,
l'organismo  denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede
Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35;
  Considerato  che  l'organismo  «Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ»
risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo
privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazione  di
specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
  Considerato   che  l'organismo  di  controllo  «Istituto  Nord  Est
Qualita'  -  INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il
piano  di  controllo  predisposto  per  la  denominazione  di origine
protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» allo schema tipo e di possedere
la  struttura  idonea  a  garantire  l'efficacia  dei controlli sulla
denominazione di origine protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard
d'Arnad»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'organismo privato denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ»,
con  sede Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35 e'
autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art.
10   del   regolamento   (CEE)   del  consiglio  n.  2081/92  per  la
denominazione  di  origine  protetta  «Valle  d'Aosta  Lard d'Arnad»,
registrata  in  ambito europeo con regolamento (CE) della commissione
n. 1263/96 del 1° luglio 1996.