IL DIRETTORE GENERALE
                           per il turismo

  Vista  la  legge  31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del
Ministero del turismo e dello spettacolo;
  Vista  la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il
turismo  e  interventi  per  il  potenziamento  e  la  qualificazione
dell'offerta turistica;
  Visto  l'art.  27  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella
legge  3 agosto  2001,  n.  317,  che  istituisce  il Ministero delle
attivita'  produttive,  al  quale vengono attribuite le funzioni ed i
compiti spettanti allo Stato in materia di turismo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
8 ottobre  2002,  registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2002,
reg. 12,  fog. 174,  con il quale e' stato conferito l'incarico della
Direzione  generale  per  il  turismo  del  Ministero delle attivita'
produttive  all'ingegnere  Franco Vitale, dirigente di seconda fascia
del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato;
  Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge
30 dicembre  1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per
la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  turismo  e dello spettacolo
31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione
e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1
e 2 della legge n. 556/1988;
  Visto  l'art.  12-bis  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 149,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 237,
recante interventi urgenti in favore dell'economia;
  Viste  le  istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi
pubblici  di  cui  alla  legge  n.  237/1993  per la realizzazione di
strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
1° aprile  1994,  recante  l'approvazione  dei  progetti  a carattere
nazionale  per  la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e
tecnologiche;
  Vista  la  convenzione  stipulata il 6 giugno 1995 con il Consorzio
Tirrenia,  relativa  all'attuazione  del progetto denominato «Sistema
progetti   sviluppo  area  Cosmopolitan-Pisorno"»  ed  approvata  con
decreto 25 ottobre 1995;
  Visto  il  decreto  dipartimentale  1° ottobre 1997 con il quale il
Consorzio Tirrenia e' stato dichiarato decaduto dai benefici concessi
ai   sensi  della  legge  n.  237/1993,  a  seguito  dell'intervenuto
fallimento  del  medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 16 della
suddetta convenzione;
  Considerato  che  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  con nota n.
105820  del  25 settembre  2003  ha  reso  noto che il fallimento del
Consorzio  Tirrenia  e'  stato  chiuso per definitiva ed irrevocabile
omologazione del concordato fallimentare dal Tribunale di Pisa;
  Visto  il  parere  favorevole  alla  revoca  del  provvedimento  di
decadenza  espresso  dall'Avvocatura generale dello Stato nella sopra
citata  nota,  alla  condizione  che fosse completato il progetto del
Consorzio Tirrenia;
  Considerato   che   anche   il   giudizio  di  opposizione  avverso
l'esclusione  dallo stato passivo davanti al Tribunale di Pisa, a suo
tempo  promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' stato
dichiarato estinto dal G.I. del medesimo Tribunale;
  Considerato  che  il  Consorzio  Tirrenia ha abbandonato il ricorso
pendente  davanti  al  T.A.R.  per  la  Toscana  avverso  il  decreto
dipartimentale  1° ottobre  1997  con il quale e' stata dichiarata la
decadenza dai benefici di cui alla legge n. 237/1993;
  Visto  il  decreto  del  T.A.R. per la Toscana in data 27 settembre
2004  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  estinto  il giudizio ivi
pendente;
  Considerato che, nelle more giudiziarie, e' stato portato a termine
il  progetto  del  Consorzio  Tirrenia, secondo le prescrizioni a suo
tempo  allegate  al  decreto  di  concessione  dei  benefici, come da
perizia  asseverata  da  giuramento, per cui l'Amministrazione non ha
piu'  interesse  al  provvedimento  di  decadenza  nei  confronti del
Consorzio  medesimo,  che ha, peraltro, espressamente rinunciato agli
ulteriori   crediti   in   conto  capitale  correlati  alla  completa
realizzazione dell'opera;
  Ritenuto,  altresi, che la realizzazione della struttura giustifica
l'erogazione  della  quota di contributo a suo tempo liquidata, senza
che il beneficiario abbia null'altro a ripetere o a pretendere;
  Ritenuto,  infine,  che sia stato rispettato il fine della legge n.
237/1993 e che l'Amministrazione non abbia alcun ulteriore profilo di
interesse da tutelare;
  Vista  l'istanza  del legale del Consorzio Tirrenia, avvocato Luigi
Pinto,  in data 14 ottobre 2004, con la quale si rinnova la richiesta
di   annullamento  del  provvedimento  di  decadenza  dai  contributi
concessi ai sensi della legge n. 237/1993;
  Visto  il  parere  favorevole  della Commissione di vigilanza sullo
stato  di  avanzamento dei programmi straordinari d'intervento di cui
alla   legge  n.  556/1988  e  degli  interventi  urgenti  in  favore
dell'economia di cui all'art. 12-bis della legge n. 237/1993;
                              Decreta:

  E'  revocato il decreto dipartimentale 1° ottobre 1997 con il quale
il  Consorzio  Tirrenia  e'  stato  dichiarato  decaduto dai benefici
concessi ai sensi della legge n. 237/1993.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  al  competente  organo  di
controllo.
    Roma, 15 dicembre 2004
                                        Il direttore generale: Vitale