Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.
           Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura
             di ristrutturazione economica e finanziaria
  1.  L'articolo  1  del  decreto-legge  23 dicembre  2003,  n.  347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  1  (Requisiti  per  l'ammissione).  - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni
sul  fallimento  in stato di insolvenza che intendono avvalersi della
procedura   di   ristrutturazione  economica  e  finanziaria  di  cui
all'articolo  27,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto  legislativo
8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: «decreto legislativo n.
270»,  purche'  abbiano,  singolarmente  o,  come  gruppo  di imprese
costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:
    a)   lavoratori   subordinati,   compresi   quelli.   ammessi  al
trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento
da almeno un anno;
    b) debiti,  inclusi  quelli derivanti da garanzie rilasciate, per
un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.».
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto-legge  23  dicembre  2003, n. 347 (Misure
          urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di  grandi
          imprese  in  stato di insolvenza), convertito in legge, con
          modificazioni  dall'art.  1, legge 18 febbraio 2004, n. 39,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2003, n.
          298.
              - Per completezza di informazione, si riporta l'art. 27
          del  decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270 (Nuova
          disciplina  dell'amministrazione straordinaria delle grandi
          imprese  in  stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
          legge 30 luglio 1998, n. 274):
              «Art.  27 (Condizioni per l'ammissione alla procedura).
          -  1.  Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3
          sono    ammesse    alla    procedura   di   amministrazione
          straordinaria  qualora  presentino  concrete prospettive di
          recupero    dell'equilibrio   economico   delle   attivita'
          imprenditoriali.
              2.  Tale  risultato  deve  potersi  realizzare,  in via
          alternativa:
                a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
          base   di   un  programma  di  prosecuzione  dell'esercizio
          dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
          di cessione dei complessi aziendali");
                b) tramite    la    ristrutturazione    economica   e
          finanziaria  dell'impresa,  sulla  base  di un programma di
          risanamento  di durata non superiore a due anni ("programma
          di ristrutturazione")».