IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive e IL DIRETTORE GENERALE per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE; Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Vista l'istanza del 26 novembre 2003, protocollo MAP 829183 del 28 novembre 2003 e successive integrazioni con la quale ANCCP (Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti), con sede in Milano, via Rombon n. 11, ha richiesto l'estensione all'autorizzazione cui al decreto interministeriale 18 luglio 2003; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza di estensione e' conforme alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003; Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 5 gennaio 2005; Decretano: Art. 1. L'autorizzazione di cui alle premesse, gia' rilasciata alla ANCCP (Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti) per emettere certificazioni ed attestati di conformita' CE ai sensi degli articoli 10 ed 11 lettera a) b) della direttiva 89/686/CE per i dispositivi di protezione individuale e' estesa ad ulteriori categorie di prodotti come appresso: indumenti di protezione contro le contaminazioni radioattive.