IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Aquindo de Calascibetta Ana Maria,
nata  il  10 luglio  1955 a Mendoza (Argentina), cittadina argentina,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo
accademico  professionale di "Ingeniera en Construcciones" conseguito
in  Argentina  presso la "Universidad Tecnologica Nacional" di Buenos
Aires  (Argentina) in data 17 dicembre 1981 e rilasciato il 21 luglio
1982  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e l'esercizio in Italia della
professione di ingegnere;
  Preso  atto  che la richiedente risulta essere iscritta al "Consejo
Profesional de Ingenieros y Geologos de Mendoza" dal 17 maggio 1982;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 19 ottobre 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale  di  categoria  nella seduta sopra indicata e nella nota in
atti datata 30 novembre 2004;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere, settore civile ambientale e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 per cui lo
straniero  regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato da
almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente
un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della
carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno
rilasciata dalla questura di Milano a tempo indeterminato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Aquindo  de Calascibetta Ana Maria, nata il 10 luglio
1955  a  Mendoza (Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  ingegneri  sezione  A - settore civile
ambientale e l'esercizio della professione in Italia.