IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Aquindo de Calascibetta Ana Maria, nata il 10 luglio 1955 a Mendoza (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Ingeniera en Construcciones" conseguito in Argentina presso la "Universidad Tecnologica Nacional" di Buenos Aires (Argentina) in data 17 dicembre 1981 e rilasciato il 21 luglio 1982 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al "Consejo Profesional de Ingenieros y Geologos de Mendoza" dal 17 maggio 1982; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 30 novembre 2004; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, settore civile ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Milano a tempo indeterminato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Aquindo de Calascibetta Ana Maria, nata il 10 luglio 1955 a Mendoza (Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.