Alle direzioni regionali del lavoro
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  lavoro   per   il   tramite   delle
                                  direzioni regionali del lavoro
                                  Alla  provincia autonoma di Bolzano
                                  Rip. 19 - Uff. lavoro - Isp. lavoro
                                  Alla provincia autonoma di Trento -
                                  Dip.to  servizi  sociali - Servizio
                                  lavoro
                                  Alla        regione        autonoma
                                  Friuli-Venezia    Giulia    Agenzia
                                  regionale per l'impiego
                                  Alla     Regione     Siciliana    -
                                  Assessorato al lavoro - Uff. reg.le
                                  lavoro - Ispett. reg.le lavoro
                                  e, per c.:
                                  Agli   assessorati   regionali   al
                                  lavoro
                                  Al  Ministero degli affari esteri -
                                  Gabinetto     del     Ministro    -
                                  D.G.I.E.P.M.  -  Uff.  VI  - Centro
                                  visti
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto     dei     Ministro    -
                                  Dipartimento     della     pubblica
                                  sicurezza     -     Direz.     c.le
                                  dell'immigrazione  e  della Polizia
                                  delle  frontiere - Dipartimento per
                                  le liberta' civili e l'immigrazione
                                  -  Direz.  c.le  per  le  politiche
                                  dell'immigrazione e dell'asilo
                                  All'INPS - Direzione generale

I. Contenuto del D.P.C.M.: le quote d'ingresso.
  Si  comunica  che  in data 24 gennaio 2005 e' stato registrato alla
Corte  dei  conti l'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 dicembre 2004 (allegato 1), recante la programmazione
transitoria   dei   flussi   d'ingresso   dei   lavoratori  stranieri
extracomunitari per l'anno 2005.
  Il  D.P.C.M.,  come  anticipazione  delle quote annuali d'ingresso,
fissa  una  quota  massima  di  79.500  stranieri  extracomunitari da
ammettere  nel  territorio  dello  Stato,  ripartita tra ingressi per
lavoro  subordinato  anche  a  carattere  stagionale,  e  per  lavoro
autonomo.
  Nell'ambito  della quota massima prevista sono ammessi, all'art. 6,
n.  25.000  lavoratori  per  le  esigenze di carattere stagionale. Il
numero  degli  ingressi per lavoro stagionale e' stato determinato in
tale  misura, ridotta rispetto a quella fissata nell'anno precedente,
in considerazione del fatto che una parte importante della domanda di
lavoratori   stagionali  viene  soddisfatta  da  cittadini  di  Paesi
diventati  membri  dell'Unione  europea  il  1° maggio  2004  e i cui
ingressi   per  l'anno  2005  sono  stati  programmati  con  separato
provvedimento.
  Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:
    cittadini  di:  Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina,
ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;
    cittadini   di   Paesi   che  hanno  sottoscritto  o  stanno  per
sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia,
Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
    tutti  i  cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004.
  Nell'ambito  della  quota  massima  prevista, gli articoli da 2 a 5
contengono l'ulteriore specificazione delle quote d'ingresso.
  In  particolare,  l'art. 2 prevede una quota di 30.000 ingressi per
motivi  di  lavoro subordinato non stagionale di cittadini extra U.E.
residenti all'estero di nazionalita' non predeterminata, riservandone
15.000  agli  ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza
alla persona.
  L'art. 3 prevede una quota di n. 2.500 ingressi per lavoro autonomo
per:  ricercatori,  imprenditori  che svolgono attivita' di interesse
per    l'economia    nazionale,   liberi   professionisti,   soci   e
amministratori  di  societa'  non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale  e  di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti  pubblici e privati. All'interno di tale quota e nell'ambito dei
tipi  di  attivita'  specificati, sono ammesse, sino ad un massimo di
1.250  unita', le conversioni soltanto ed esclusivamente dei permessi
di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale.
  L'art.  4  prevede  una quota massima di 200 ingressi per motivi di
lavoro  subordinato  non stagionale e di lavoro autonomo, riservata a
lavoratori  di  origine  italiana  residenti  in Argentina, Uruguay e
Venezuela, inseriti in un apposito elenco, dettagliato per qualifiche
professionali,  costituito  presso  le  rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane. Al riguardo si confermano le seguenti indicazioni
applicative  gia'  fornite con riferimento all'analoga quota prevista
per l'anno 2004. L'inserimento nell'elenco implica l'accertamento, da
parte  della  rappresentanza  diplomatica  o consolare, del requisito
dell'origine italiana entro il grado prescritto. E' previsto che tale
inserimento   sia   reso   conoscibile   mediante   la  consultazione
dell'elenco  attraverso  il  sistema informatizzato «SILES» di questo
Ministero,   condiviso   dalle   direzioni  provinciali  del  lavoro.
L'elenco,  gia'  istituito  con riferimento ai cittadini argentini di
origine  italiana, dovra' essere implementato con riguardo anche agli
oriundi di nazionalita' uruguaiana e venezuelana. In ogni caso in cui
l'inserimento  nell'elenco  non risultasse verificabile attraverso il
sistema  «SILES»,  esso  puo'  essere  documentato  mediante apposita
certificazione   rilasciata   dalla   rappresentanza   diplomatica  o
consolare che vi ha provveduto.
  L'art.  5,  infine prevede una quota massima di 21.800 ingressi per
lavoro subordinato non stagionale e ripartita come segue:
    1)  n.  1.000  ingressi  per  cittadini extracomunitari residenti
all'estero,  appartenenti  alla  categoria  dei dirigenti o personale
altamente qualificato;
    2)  n.  20.800 ingressi riservati ai cittadini di Paesi che hanno
sottoscritto   o   stanno  per  sottoscrivere  specifici  accordi  di
cooperazione  in  materia  migratoria  che, secondo la specificazione
contenuta nel citato D.P.C.M., sono cosi' ripartiti:

      3.000 cittadini albanesi;
      3.000 cittadini tunisini;
      2.500 cittadini marocchini;
      2.000 cittadini egiziani;
      2.000 cittadini nigeriani;
      2.000 cittadini moldavi;
      1.500 cittadini dello Sri Lanka;
      1.500 cittadini del Bangladesh;
      1.500 cittadini filippini;
      1.000 cittadini pakistani;
      100 cittadini somali;
      700 cittadini di altri Paesi che concludano accordi finalizzati
alla  regolamentazione  dei  flussi  d'ingresso  e delle procedure di
riammissione.

II.1 Modalita' e termine iniziale di presentazione delle richieste di
autorizzazione al lavoro.
  Questo Ufficio, nel fissare le modalita' d'applicazione del decreto
del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  stabilisce  che  la
presentazione   delle   domande   di  autorizzazione  al  lavoro  sia
effettuabile  esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio
postale  dotato  di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche
l'orario  di  invio.  Qualora la spedizione sia effettuata da ufficio
postale  dotato  di  affrancatrice  non  idonea  ad  attestare  anche
l'orario  di invio, l'utente interessato ha l'onere di richiedere che
l'indicazione  dell'orario  -  da  esprimere necessariamente in ore e
minuti  -  sia apposta a mano sulla busta. La Societa' Poste italiane
ha  assicurato  di  aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti
all'accettazione   delle   raccomandate   presso  gli  sportelli  non
provvisti   di  affrancatrici  idonee  ad  attestare  automaticamente
l'orario di spedizione, affinche' costoro ne effettuino, su richiesta
dell'interessato e alla sua presenza, l'annotazione manuale.
  La domanda va redatta in conformita' ai modelli che si accludono. I
moduli  predisposti  sono  due,  da  utilizzare a seconda del tipo di
assunzione   richiesta.  La  domanda  di  autorizzazione  finalizzata
all'assunzione   nel   settore   del  lavoro  domestico,  va  redatta
utilizzando  il modulo corrispondente - allegato n. 2. Se, invece, la
richiesta  riguarda  l'autorizzazione  all'assunzione da operare, con
contratto  di lavoro a tempo determinato, indeterminato o stagionale,
in   settori  diversi  da  quello  dei  servizi  domestici,  essa  va
presentata  facendo uso del distinto apposito modulo - allegato 3. In
entrambi  i  casi  e'  necessario  unire alla domanda il contratto di
lavoro  stipulato  con  lo straniero residente all'estero, sottoposto
alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di
soggiorno;   lo  schema  di  contratto  da  utilizzare  e'  riportato
nell'allegato n. 4.
  La    domanda   di   autorizzazione,   completa   della   ulteriore
documentazione  da  allegarvi  secondo  le  indicazioni contenute nel
modulo,   va   indirizzata  alla  Direzione  provinciale  del  lavoro
competente   per  il  luogo  in  cui  l'attivita'  lavorativa  dovra'
effettuarsi.  E'  necessario  avvertire  che  i  moduli  di  cui agli
allegati  n. 2 - 3 - 4 corrispondono nella sostanza a quelli definiti
ed  introdotti  con la circolare n. 55 del 28 luglio 2000 e da allora
in   uso.   La  citata  circolare,  che  ne  contiene  la  rispettiva
illustrazione,  e'  pubblicata  e  consultabile nel sito internet del
Ministero    «www.welfare.gov.it»,    nell'area    «norme»    ed   in
corrispondenza   dell'argomento   «tematiche   sociali».   Le  uniche
variazioni  introdotte  attengono  al  necessario  inserimento tra la
documentazione  che il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda
anche  di: 1) copia del proprio documento d'identita' (e del permesso
di  soggiorno  in  corso  di validita' se il richiedente e' cittadino
extracomunitario);  2)  copia  del  passaporto  (o di altro documento
valido  per  l'espatrio)  del  lavoratore  straniero. Per il resto il
contenuto   dei   moduli   e'   rimasto   sostanzialmente  invariato,
consistendo  i  residui  aggiustamenti  in  semplici  adeguamenti  di
carattere  formale  (aggiornamento  dell'importo  del  bollo  e degli
importi pecuniari esposti in lire; adeguamento connesso al necessario
inoltro per posta, ecc.).
  L'inoltro  della  domanda  mediante  raccomandata sara' possibile a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande spedite anteriormente sono inammissibili.
  Piu'  richieste  potranno  essere  cumulativamente  inviate  con il
medesimo  plico  soltanto  se  avanzate dallo stesso datore di lavoro
mittente.   Nel   caso  di  richieste  di  autorizzazione  al  lavoro
stagionale,  l'invio  cumulativo  di  piu'  richieste  provenienti da
datori di lavoro diversi e' consentito alle associazioni di categoria
per conto dei propri associati.
  La  Direzione  provinciale  del  lavoro  destinataria  esaminera' e
definira'  le  domande  di autorizzazione al lavoro pervenute secondo
l'ordine  cronologico di invio della raccomandata, tenuto conto della
data e dell'orario di spedizione risultanti dal timbro postale.

II.2  Modalita'  e termine iniziale di presentazione delle domande di
attestazione  di disponibilita' in quota finalizzate alla conversione
del permesso di soggiorno.
  Per  le  richieste  finalizzate  al  rilascio  dell'attestazione di
disponibilita' in quota per conversione del permesso di soggiorno, si
seguiranno le seguenti modalita' di presentazione.
  La  richiesta  di  attestazione  finalizzata  alla  conversione  in
permesso  di  soggiorno  per  lavoro  subordinato non stagionale - ai
sensi  dell'art.  14,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 394/1999 (conversione del permesso di studio) ovvero ai
sensi  dell'art.  38,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 394/1999 (conversione del permesso di lavoro stagionale
nei  confronti  del lavoratore straniero stagionale che alla scadenza
del  permesso di soggiorno rilasciatogli l'anno precedente per lavoro
stagionale  abbia  fatto  rientro  nello  Stato  di provenienza) - va
presentata  facendo  uso  del  modulo  allegato (allegato n. 5). Alla
richiesta,   debitamente   compilata  e  sottoscritta  dal  cittadino
extracomunitario  istante deve essere allegato il contratto di lavoro
subordinato redatto utilizzando l'apposito modulo (allegato n. 4). Il
contratto  cosi' sottoscritto tra le parti e' condizionato unicamente
all'effettivo  rilascio  del  rispettivo  permesso  di  soggiorno per
lavoro.
  La  richiesta  di  attestazione  finalizzata  alla  conversione del
permesso  di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo - ai
sensi  dell'art.  14,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  -  va  presentata facendo uso dell'apposito
specifico modulo (allegato n. 6).
  Le  richieste  di  attestazione,  complete  dei  documenti da unire
secondo  le indicazioni contenute nei rispettivi moduli devono essere
inoltrate   alle   direzioni   provinciali   del   lavoro  competenti
esclusivamente  per raccomandata con il rispetto del termine iniziale
e  delle  modalita'  di spedizione come sopra stabiliti per l'inoltro
delle richieste di autorizzazione al lavoro.

III.   Autorizzazione   al  lavoro  domestico:  requisito  reddituale
richiesto.
  Con particolare riguardo al rilascio delle autorizzazioni al lavoro
per  motivi  di  lavoro  domestico  o  di assistenza alla persona, si
diramano  le  seguenti  indicazioni,  a  parziale  modifica di quanto
stabilito  con  la circolare n. 55 del 28 luglio 2000. Le indicazioni
modificative  attengono  al  criterio con cui occorre verificare, nei
confronti  del  datore  di lavoro domestico richiedente, il requisito
della  capacita'  economica  a  sostenere  le spese per retribuzione,
vitto,  alloggio  e  contributi  per  il  lavoratore  da assumere. Al
riguardo  si  stabilisce  che  la  capacita' economica e' da ritenere
sussistente  ogniqualvolta  il richiedente possegga un reddito annuo,
al   netto   dell'imposta,   di   importo   almeno   doppio  rispetto
all'ammontare  della  retribuzione  annuale  dovuta  al lavoratore da
assumere,  aumentata  dei  connessi  contributi. Il minimo reddituale
cosi'  stabilito  sara'  pertanto  l'unico  termine di riferimento da
utilizzare  in luogo delle soglie di reddito, differenziate a livello
provinciale,  determinate  con  la  circolare  n.  55/2000,  non piu'
operanti  per  effetto della presente disposizione. Rimane confermato
che  il  reddito  minimo  richiesto  come necessario potra' risultare
anche  dal  cumulo  dei  redditi  dei  parenti  di  primo  grado  non
conviventi  o,  in  mancanza,  di  altri  soggetti  tenuti legalmente
all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi.

IV. Distribuzione delle quote.
  Inoltre,  ai  fini  dell'immediata  attuazione  del decreto, questo
Ufficio   ha  curato,  tenuto  conto  dei  fabbisogni  segnalati,  la
distribuzione  tra  le regioni e le province autonome della quota per
lavoro  stagionale  (allegato n. 7) e della quota generica per lavoro
subordinato non stagionale (allegato n. 8 - quota riservata a singole
nazionalita';  allegato  n.  9  -  quota  destinata  a  stranieri  di
nazionalita' non predeterminata).
  Si  e'  ritenuto  opportuno procedere alla ripartizione anche della
quota  specifica  riservata,  dall'art.  5,  a  dirigenti o personale
altamente  qualificato,  limitatamente  all'80% (ottocento unita) del
suo  ammontare complessivo (allegato n. 10). La parte residua (pari a
duecento unita) e' momentaneamente tenuta a disposizione come riserva
da  utilizzare  per effettuare, in base alle necessita', assegnazioni
aggiuntive.
  Ugualmente e' stata ripartita anche la parte della quota per lavoro
autonomo  che  l'art.  3,  comma  2,  destina  alle  conversioni.  La
ripartizione e' stata attuata limitatamente all'80% (mille unita) del
totale  (allegato  n. 11). La parte residua (pari a duecentocinquanta
unita)  e'  momentaneamente  tenuta  a  disposizione  come riserva da
utilizzare  per  effettuare,  in  base  alle necessita', assegnazioni
aggiuntive.
  Con  particolare  riguardo alle tabelle allegate sub 7 - contenente
la ripartizione delle quote per lavoro stagionale, sub 8 - contenente
la distribuzione delle quote riservate a singole nazionalita' e sub 9
-  contenente  la  ripartizione  della  quota  prevista dall'art. 2 a
favore   di   stranieri  di  nazionalita'  non  predeterminata,  sono
necessarie  le  avvertenze  di seguito precisate ai punti a), b), c),
d), e):
    a) tenuto  conto  dell'entita' delle quote riservate a specifiche
nazionalita',  si stabilisce che la quota fissata (dall'art. 2) senza
predeterminazione  della  nazionalita'  di destinazione - considerata
nella  tabella allegato n. 9 «Altre nazionalita» - sia utilizzata con
esclusivo  riguardo  ai  cittadini  di nazionalita' diverse da quelle
espressamente previste dall'art. 5;
    b) mediante  la  ripartizione  effettuata con la tabella n. 9, la
quota  «Altre  nazionalita» destinata agli ingressi diversi da quelli
per  motivi  di  lavoro domestico o di assistenza alla persona, viene
parzialmente   devoluta,   nella  misura  di  cinquemila  unita',  ad
assunzioni  da effettuare nel settore dell'edilizia; tale porzione di
quota e' ripartita, restando stabilito che gli uffici di assegnazione
la  utilzzeranno  esclusivamente  per rilasciare le autorizzazioni al
lavoro  corrispondenti  alla  rispettiva  specifica  destinazione. La
determinazione  e'  giustificata  dalla valutazione del fabbisogno di
manodopera  straniera proveniente dal settore delle costruzioni edili
e  dalla considerazione dell'attuale quadro economico complessivo. La
parte  residua  della  quota  considerata,  pari  a diecimila unita',
rimane  destinata  agli  ingressi  per le assunzioni da effettuare in
tutti i restanti settori;
    c) con la tabella allegato n. 8, riguardante le quote riservate a
singole  nazionalita',  non  si  e' fatto luogo alla ripartizione dei
cento  ingressi  previsti  in  favore  dei  cittadini  somali; questa
direzione  generale,  sulla  scorta  dei  dati  monitorati secondo la
modalita'  indicate  piu'  sotto,  terra'  il  computo generale delle
autorizzazioni  al lavoro che verranno localmente rilasciate a valere
su  tale quota e si riserva di fornire tempestivo avviso del relativo
eventuale esaurimento;
    d) la  quota  per  lavoro  stagionale (di cui all'art. 6), quella
prevista  dall'art.  2  e  quelle riservate, dall'art. 5, a albanesi,
tunisini,  marocchini,  egiziani,  moldavi  e  srilankesi non vengono
distribuite  per  intero.  Infatti, una parte di esse viene mantenuta
nella  disponibilita'  di  questo  Ufficio  nella  misura  di seguito
rispettivamente indicata:

      ingressi per lavoro stagionale: 200;
      albanesi: 300;
      tunisini: 350;
      marocchini: 350;
      egiziani: 250;
      moldavi: 450;
      srilankesi: 100;
      altre  nazionalita' - ingressi per motivi di lavoro domestico o
di assistenza alla persona: 600;
    altre  nazionalita'  - ingressi per settori diversi da quello del
lavoro   domestico   o  di  assistenza  alla  persona  non  destinati
all'edilizia: 1.500.
  L'accorgimento e' diretto a realizzare le seguenti finalita':
      d.1)  la  porzione  non  ripartita delle quote per albanesi, in
ragione  di  duecento  unita',  per  tunisini, in ragione di duecento
unita',  per marocchini, in ragione di duecento unita', per egiziani,
in ragione di cento unita', per moldavi, in ragione di centocinquanta
unita',  per  «altre  nazionalita'  - ingressi per settori diversi da
quello  del  lavoro  domestico  o  di  assistenza  alla  persona  non
destinati all'edilizia», in ragione di mille unita', viene trattenuta
allo   scopo  di  assicurare  il  soddisfacimento  delle  domande  di
assunzione   di  manodopera  da  impiegare  nella  realizzazione  dei
preparativi  connessi all'organizzazione delle Olimpiadi invernali di
Torino  2006  nonche'  nell'esecuzione delle c.d. «Grandi opere». Per
«Grandi  opere»  si  intendono  le  infrastrutture e gli insediamenti
produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in
attuazione  dell'art.  1,  comma  1, della legge 21 dicembre 2001, n.
443,  dal  CIPE  con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 ed inseriti
nel  D.P.E.F.  -  Documento di programmazione economica e finanziaria
2004-2007.  L'ufficio  provinciale, ricevuta la rispettiva domanda di
autorizzazione  al  lavoro, provvedera' innanzitutto a verificare che
la  manodopera  e'  richiesta  per  essere adibita alla realizzazione
delle   c.d.  «Grandi  Opere»  ovvero  di  preparativi  connessi  con
l'organizzazione  delle  Olimpiadi  invernali  di  Torino 2006 e, una
volta  accertata  l'esistenza  di tutti i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione al lavoro, chiedera' a questo ufficio, inoltrando
la  richiesta  per  il tramite dell'ufficio regionale, l'assegnazione
della  parte  di  quota  nella  misura rispettivamente necessaria per
darvi  corso.  Questa  direzione generale effettuera' l'assegnazione,
attribuendo priorita' alle richieste degli uffici provinciali secondo
l'ordine di arrivo;
    d.2) la porzione non ripartita delle quote per lavoro stagionale,
in  ragione  di  duecento unita', delle quote, di cui all'art. 5, per
albanesi,  in  ragione  di  100  unita',  per tunisini, in ragione di
centocinquanta  unita',  per marocchini, in ragione di centocinquanta
unita',  per  egiziani,  in  ragione  di  centocinquanta  unita', per
moldavi, in ragione di trecento unita', per srilankesi, in ragione di
cento  unita', nonche' delle quote per «altre nazionalita' - ingressi
per  motivi  di  lavoro  domestico  o  di assistenza alla persona» in
ragione  di  seicento unita' e per «altre nazionalita' - ingressi per
settori  diversi  da quello del lavoro domestico o di assistenza alla
persona  non destinati all'edilizia», in ragione di 500 unita', viene
trattenuta  in  vista  della  realizzazione  di  progetti speciali di
selezione e di formazione all'estero;
    e) la  quota  (prevista  dall'art.  5) di settecento cittadini di
«altri  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea  che concludano
accordi»  in  materia  immigratoria  attualmente non e' utilizzabile.
Essendo  precostituita per dare esecuzione a futuri accordi, diverra'
utilizzabile e sara' distribuita solamente dopo la loro conclusione.
  La  restante  quota  per lavoro non stagionale prevista dal decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri all'art. 4 non e' stata
ripartita.   Questa   direzione   generale,  sulla  scorta  dei  dati
monitorati secondo le modalita' indicate piu sotto, terra' il computo
generale  delle  autorizzazioni  al  lavoro  che  verranno localmente
rilasciate  a valere su tale quota e si riserva di fornire tempestivo
avviso del relativo eventuale esaurimento.
  Gli  uffici  regionali  assegnatari  delle quote attribuite come da
prospetti allegati devono ripartirle fra le singole province, secondo
i  fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori
subordinati   extracomunitari  tramite  il  rilascio  delle  relative
autorizzazioni.

V. Ulteriori indicazioni operative.
  Per  l'esatta  rilevazione  del  raggiungimento  della quota locale
assegnata per lavoro stagionale, codeste sedi devono applicare quanto
gia' definito con la circolare n. 104/1998, secondo la quale nel caso
in cui il lavoratore straniero svolga attivita' lavorative stagionali
in  Italia  per  ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate
alla  prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di
nove  mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse
autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo
dell'esaurimento  della  quota  massima  sopraindicata.  La richiesta
diretta ad ottenere l'ulteriore autorizzazione in collegamento con la
prima  gia' rilasciata puo' essere presentata all'ufficio provinciale
anche  mediante consegna a mano (come del resto tutte le richieste di
autorizzazione  al  lavoro  relative  ai casi particolari di ingresso
fuori  quota); e' anzi consigliabile che gli interessati si avvalgano
di  tale  facolta', implicando la richiesta in esame, per sua natura,
tempi di trattazione particolarmente ristretti.
  Ai  fini  della  corretta  attuazione degli adempimenti finalizzati
alla  conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per
lavoro  autonomo,  precisiamo  che  codeste direzioni provinciali del
lavoro  devono verificare unicamente che l'istante sia in possesso di
un  permesso  di  soggiorno  per  studio in corso di validita', senza
accordare  alcuna  rilevanza  alla  data  di  ingresso nel territorio
nazionale.
  Per  la gestione delle quote nonche' per il monitoraggio della loro
utilizzazione    verra'    messa    a   disposizione   degli   uffici
un'applicazione  informatica,  in  corso di approntamento, denominata
Sistema  informativo  lavoratori  extracomunitari  e  neocomunitari -
S.I.L.E.N. L'applicazione e' destinata a incorporare, a decorrere dal
corrente anno 2005, il SILES e nel suo quadro continuera' ad operare,
secondo  le modalita' gia' in uso, il Contatore unico nazionale per i
lavoratori neocomunitari.
  Con   separata  circolare  saranno  fornite  le  indicazioni  sulle
modalita'   di   funzionamento  del  S.I.L.E.N.,  avuto  riguardo  ai
cittadini extracomunitari, e le istruzioni per il suo utilizzo.

    Roma, 25 gennaio 2005

                     Il direttore generale dell'immigrazione: Silveri

Avvertenza:

    L'allegato  n.  1,  contenente  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  17  dicembre 2004, recante: «Programmazione
transitoria  dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel
territorio  dello  Stato  per  l'anno 2005», e' riportato alla pag. 6
della presente Gazzetta Ufficiale.
    Gli  allegati  da  n.  1  a  n.  11  alla presente circolare sono
pubblicati  anche sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali: www.welfare.gov.it