Alle direzioni regionali del lavoro
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  lavoro   per   il   tramite   delle
                                  direzioni regionali del lavoro
                                  Alla  provincia autonoma di Bolzano
                                  -  Rip.  19 - ufficio lavoro - isp.
                                  lavoro
                                  Alla provincia autonoma di Trento -
                                  Dipartimentoto  servizi  sociali  -
                                  Servizio lavoro
                                  Alla    regione   autonoma   Friuli
                                  Venezia  Giulia - Agenzia regionale
                                  per l'impiego
                                  Alla     Regione     siciliana    -
                                  Assessorato   al   lavoro   -  Uff.
                                  regionale   lavoro   -  Ispettorato
                                  regionale lavoro
                                    e, p.c.:
                                  Agli   assessorati   regionali   al
                                  lavoro
                                  Al  Ministero degli affari esteri -
                                  Gabinetto     del     Ministro    -
                                  D.G.I.E.P.M.  - Ufficio VI - Centro
                                  visti
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto     del     Ministro    -
                                  Dipartimento     della     pubblica
                                  sicurezza  -direzione  centrale per
                                  la  Polizia  stradale, ferroviaria,
                                  di    frontiera    e    Postale   -
                                  Dipartimento per le liberta' civili
                                  e l'immigrazione
                                  Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  All'INPS - Direzione generale

  Si  comunica  che  in data 24 gennaio 2005 e' stato registrato alla
Corte  dei  conti l'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   del   17 dicembre   2004   (allegato  n.  1),  recante  la
programmazione  dei  flussi  di ingresso dei lavoratori cittadini dei
nuovi  Stati  membri  della  UE nel territorio dello Stato per l'anno
2005.
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce una
quota  di  79.500  ingressi  nel  territorio  dello  Stato per lavoro
subordinato,  sia  stagionale  che  non,  di lavoratori cittadini dei
nuovi  Stati  membri  della  UE.  Ne sono destinatari i cittadini dei
seguenti  Stati  membri  di  nuova  adesione  nei  cui  confronti  e'
transitoriamente  sospesa,  in  virtu' del decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri   20  aprile  2004,  l'applicazione  degli
articoli da  1  a  6 del regolamento CEE n. 1612/68: Repubblica Ceca,
Repubblica   di   Estonia,  Repubblica  di  Lettonia,  Repubblica  di
Lituania,  Repubblica  di Polonia, Repubblica slovacca, Repubblica di
Slovenia e Repubblica di Ungheria.
  La  quota  non  sara'  ripartita  a livello regionale e ai fini del
rilascio   delle  autorizzazioni,  gli  uffici  provinciali  dovranno
avvalersi  del  contatore  unico nazionale, gia' usato per l'utilizzo
delle   quote   del  2004,  collocato  all'interno  dell'applicazione
informatica denominata Sistema informativo lavoratori extracomunitari
e  neocomunitari  -  S.I.L.E.N.),  messa  a disposizione degli uffici
periferici  nel sito Intranet (http://inwelfare/silen) e degli uffici
non ministeriali attraverso il sito web (www.welfare.gov.it).
  Il  datore  di  lavoro  che  intende  effettuare  l'assunzione  del
cittadino  neocomunitario con contratto di lavoro subordinato anche a
carattere  stagionale, e' tenuto a presentare la preventiva richiesta
di   autorizzazione  al  lavoro  secondo  le  modalita'  semplificate
stabilite  con  la circolare n. 14 del 28 aprile 2004 (pubblicata nel
sito web www.welfare.gov.it) le cui istruzioni, anche con riguardo ai
moduli ivi allegati da utilizzare, sono interamente confermate con le
seguenti modifiche ed integrazioni.
  L'inoltro   della   richiesta  di  autorizzazione  e'  effettuabile
esclusivamente  mediante  raccomandata  spedita  da  ufficio  postale
dotato  di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l'orario
di  invio.  Qualora  la  spedizione sia effettuata da ufficio postale
dotato  di  affrancatrice  non  idonea ad attestare anche l'orario di
invio,   l'utente   interessato   ha   l'onere   di   richiedere  che
l'indicazione  dell'orario,  da  esprimere  necessariamente  in ore e
minuti, sia apposta a mano sulla busta. La societa' Poste Italiane ha
assicurato  di  aver  dato  istruzioni  ai  propri dipendenti addetti
all'accettazione   delle   raccomandate   presso  gli  sportelli  non
provvisti   di  affrancatrici  idonee  ad  attestare  automaticamente
l'orario di spedizione, affinche' costoro ne effettuino, su richiesta
dell'interessato e alla sua presenza, l'annotazione manuale.
  L'inoltro  della  domanda  mediante  raccomandata sara' possibile a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello della pubblicazione del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri nella Gazzetta
Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili.
  Piu'  richieste  potranno  essere  cumulativamente  inviate  con il
medesimo  plico  soltanto  se  avanzate dallo stesso datore di lavoro
mittente.   Nel   caso  di  richieste  di  autorizzazione  al  lavoro
stagionale,  l'invio  cumulativo  di  piu'  richieste  provenienti da
datori di lavoro diversi e' consentito alle associazioni di categoria
per conto dei propri associati.
  Si   raccomanda   a  codesti  uffici  di  effettuare  le  verifiche
preliminari  e  l'inserimento delle domande nel sistema del contatore
unico  nazionale  con  la  massima  sollecitudine  possibile, essendo
necessario  il  rapido  espletamento  delle operazioni per assicurare
funzionalita'  alla  procedura.  Tale  inserimento  dovra' contenere,
oltre  ai  dati  in precedenza gia' richiesti, anche la denominazione
del  datore  di  lavoro  richiedente  e  l'indicazione della relativa
partita I.V.A. o codice fiscale.
  Si  ricordano le seguenti disposizioni da osservarsi in conformita'
alla richiamata circolare n. 14/2004.
  L'autorizzazione  rilasciata  deve  essere  trasmessa, a cura delle
direzioni  provinciali del lavoro, al datore di lavoro richiedente ed
alla  questura  territorialmente  competente,  presso la quale dovra'
recarsi  il  lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno
per  lavoro  subordinato;  un'ulteriore copia sara' trattenuta a cura
della  direzione  provinciale  del  lavoro  per  eventuali successive
verifiche da parte degli Istituti previdenziali.
  Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  comunicare,  entro i termini
previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di lavoro
ed  entro  cinque  giorni,  al  Centro per l'impiego l'assunzione, le
eventuali   variazioni   e  la  cessazione  del  rapporto  di  lavoro
instaurato a seguito dell'atto autorizzativo in parola.
  Si ribadisce infine che, come espressamente chiarito con la lettera
circolare  prot.  n.  602  del  15 ottobre  2004, l'autorizzazione al
lavoro   stagionale   abilita   il   lavoratore  neocomunitario  allo
svolgimento  di  attivita'  lavorativa per un periodo massimo di nove
mesi.  Al  termine  di  tale  periodo,  l'instaurazione  di  un nuovo
rapporto  di  lavoro  subordinato  implica  la preventiva correlativa
autorizzazione,  da  rilasciarsi nei limiti delle quote di accesso al
mercato del lavoro al momento esistenti.
    Roma, 25 gennaio 2005
                     Il direttore generale dell'immigrazione: Silveri

Avvertenza:

  L'allegato   n.  1,  concernente  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione dei
flussi  di  ingresso  dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri
della  Unione europea nel territorio dello Stato per l'anno 2005», e'
riportato alla pag. 7 della presente Gazzetta Ufficiale.