LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
               TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
                    AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Vista  la decisione 2001/471/CE dell'8 giugno 2001, che fissa norme
per  i controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti
dagli  operatori  negli  stabilimenti  conformemente  alla  direttiva
64/433/CEE   sulle   condizioni   sanitarie   per   la  produzione  e
l'immissione  sul  mercato  di  carni fresche, nonche' alla direttiva
71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni
fresche di volatili da cortile;
  Visto  il  decreto  legislativo  18 aprile  1994,  n.  286, recante
attuazione   delle  direttive  91/497/CEE  e  91/498/CEE  concernenti
problemi  sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato
delle carni fresche;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 537, recante
attuazione  della  direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in
materia  di  scambi  intracomunitari di prodotti a base di carne e di
alcuni prodotti di origine animale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n.
309,  recante  norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa
ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate
e di preparazioni di carni;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 10 dicembre
1997,  n. 495, recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE
che  modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in
materia  di  produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di
volatili da cortile;
  Visto  l'art.  115  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante  «Conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dall'art. 16 del decreto
legislativo 19 ottobre 1999, n. 443;
  Visto  il titolo V della Costituzione, come modificato con la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Visti  gli  articoli  2,  comma  2,  lettera  b), e 4, comma 1, del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  che attribuiscono a
questa  Conferenza  la  facolta'  di promuovere e sancire accordi tra
Governo   e   Regioni   in   attuazione   del   principio   di  leale
collaborazione,  al  fine  di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
  Considerati  gli esiti della sede tecnica del 18 novembre 2004, nel
corso  della  quale  i  rappresentanti delle Regioni e delle Province
autonome  hanno  espresso  sul  testo  del  presente  accordo il loro
positivo avviso tecnico, ai fini del suo perfezionamento;
  Acquisito  sulla stesura del presente accordo l'assenso del Governo
e  dei  Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel corso
dell'odierna seduta;

                          Sancisce accordo

tra  il  Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento  e di Bolzano nei termini riportati nei seguenti due documenti
allegati,  parte  integrante del presente accordo, che non comportano
alcun onere economico a carico del bilancio dello Stato:
    allegato  sub A), che si compone a sua volta di tredici allegati,
numerati da 1 a 13;
    allegato sub B).

      Roma, 13 gennaio 2005

                                             Il Presidente: La Loggia