IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti» ed in particolare l'art. 19 che disciplina l'esportazione e l'importazione di organi e di tessuti, il quale prevede che le relative modalita' siano definite con decreto del Ministro della salute; Visti altresi' gli articoli 8 e 10 che definiscono i compiti attribuiti al Centro nazionale ed ai Centri interregionali e regionali per i trapianti; gli articoli 13 e 16 che disciplinano l'attivita' delle strutture per i prelievi ed i trapianti e l'art. 15 che disciplina le strutture per la conservazione dei tessuti prelevati; Vista la legge 12 agosto 1993, n. 301, che detta «Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea» nonche' l'art. 27 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che mantiene in vigore le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 301 del 1993; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina le modalita' attraverso le quali vengono effettuate l'esportazione a titolo gratuito di organi e di tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, nonche' l'importazione a titolo gratuito di organi e tessuti.