IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  legge  1° aprile  1999,  n. 91, recante «Disposizioni in
materia   di  prelievi  e  trapianti  di  organi  e  tessuti»  ed  in
particolare  l'art. 19 che disciplina l'esportazione e l'importazione
di  organi  e  di tessuti, il quale prevede che le relative modalita'
siano definite con decreto del Ministro della salute;
  Visti  altresi'  gli  articoli 8  e  10  che  definiscono i compiti
attribuiti   al  Centro  nazionale  ed  ai  Centri  interregionali  e
regionali  per  i  trapianti;  gli  articoli 13 e 16 che disciplinano
l'attivita' delle strutture per i prelievi ed i trapianti e l'art. 15
che   disciplina  le  strutture  per  la  conservazione  dei  tessuti
prelevati;
  Vista  la legge 12 agosto 1993, n. 301, che detta «Norme in materia
di  prelievi  ed  innesti  di  cornea»  nonche' l'art. 27 della legge
1° aprile  1999, n. 91, che mantiene in vigore le disposizioni di cui
agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 301 del 1993;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il presente decreto disciplina le modalita' attraverso le quali
vengono  effettuate  l'esportazione  a titolo gratuito di organi e di
tessuti  prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai
sensi  della  legge  29 dicembre  1993,  n.  578,  e  del decreto del
Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, nonche' l'importazione
a titolo gratuito di organi e tessuti.