IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma  dell'art.  1, comma 6, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza del sig. Tofan Liviu nato a Onesti (Romania) il 10
novembre  1967,  cittadino  rumeno,  diretta  ad  ottenere,  ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1892,  il  riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale
rumeno  di  "Inginer  mecanic  -  specializarea  aeronave" conseguito
nel luglio  1993  presso  la  "Universitatea Politehnica - facultatea
aeronave  de  Bucuresti"  in Romania, ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio  in  Italia  della  professione di ingegnere - sezione A,
settori civile ambientale e industriale;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del   19 ottobre   2004,   che  ha  espresso  parere  favorevole  per
l'iscrizione   all'albo   degli   ingegneri   -  sezione  A,  settore
industriale  con  l'applicazione  di  misure  compensative,  e parere
negativo per l'iscrizione nel settore civile ambientale;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6,
comma  1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992 citato,
modificato come sopra;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui  sopra  debba rivestire carattere specificamente
professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non
hanno  formato  oggetto  di  studio  e/o di approfondimenti nel corso
della  esperienza  maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso
in casi similari;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Considerato  che,  per  quanto  concerne  l'iscrizione  nel settore
civile  ambientale,  il  richiedente  non  ha dimostrato di essere in
possesso  di una formazione accademica e professionale assimilabile a
quella  richiesta  in  Italia,  e  che le lacune riscontrate non sono
colmabili con l'applicazione di misure compensative;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  lavoro  autonomo,  rinnovato  dalla  questura  di Roma in data 9
febbraio 2001 valido fino al 9 febbraio 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Tofan Liviu, nato a Onesti (Romania) il 10 novembre 1967,
cittadino  rumeno, e' riconosciuto il titolo accademico professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  "ingegneri"  -  sezione  A settore industriale - e l'esercizio
della  professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.