IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 19
dicembre  2003,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre
2003,  n. 296, recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure
finalizzate a ridurre i rischi ed a limitare i disagi della mobilita'
invernale in concomitanza con il periodo delle festivita' natalizie»;
  Vista  la  risoluzione  n. 7-00423 - Armani, approvata il 13 luglio
2004  dalle  Commissioni VIII e IX riunite della Camera, con la quale
si  impegna  il Governo ad istituire presso il Ministero dell'interno
un  Centro  di  coordinamento nazionale in materia di viabilita', per
fronteggiare   le   crisi   che   interessino  la  rete  stradale  ed
autostradale,  derivanti  da eventi meteorologici, nonche' calamitosi
in genere;
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
attribuisce  al  Ministero  dell'interno  le  funzioni e i compiti di
spettanza  statale in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica e di coordinamento delle forze di polizia;
  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante  «Nuovo  codice della strada», in base al quale ai servizi di
polizia  stradale  provvede  il  Ministero dell'interno, cui compete,
altresi',  secondo  quanto  previsto al comma 3, il coordinamento dei
servizi di polizia stradale da chiunque espletati;
  Considerato il ruolo istituzionale svolto dalla specialita' Polizia
stradale  della  Polizia  di  Stato,  cui  spetta  in  via principale
l'espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12
del  citato  decreto legislativo n. 285 del 1992, e che alla medesima
specialita'  e'  attribuito  da  direttive ministeriali il compito di
vigilanza  ed  intervento  lungo  la viabilita' autostradale - in via
esclusiva e sulla base di apposite convenzioni operative con gli enti
concessionari  delle  autostrade  -  e lungo la grande viabilita' del
Paese;
  Visto l'art. 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
attribuisce   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
specifiche competenze in materia di trasporti e viabilita';
  Premesso   che  la  sicurezza  stradale  rappresenta  un  obiettivo
fondamentale che richiede una strategia di coordinamento specialmente
nei   momenti   in  cui  la  mobilita'  stradale  assume  livelli  di
particolare  criticita',  derivanti  da  avversita' atmosferiche o da
altri   eventi,   anche   connessi  con  l'attivita'  dell'uomo,  che
interessino le reti stradali ed autostradali;
  Considerata la sempre maggiore interconnessione dei sistemi e delle
modalita' di trasporto nazionale terrestre;
  Considerata  l'esigenza di garantire un piu' funzionale ed efficace
coordinamento  delle  procedure,  dei  tempi  e  delle  modalita'  di
intervento   dei   medesimi   soggetti  coinvolti  a  diverso  titolo
nell'attivita'  di  gestione  della  mobilita'  e delle situazioni di
crisi,  al  fine  di  ridurre  i rischi di incidenti e di congestione
della circolazione e di limitarne le conseguenze;
  Ritenuta  la  necessita'  di  disporre  l'istituzione del Centro di
coordinamento   previsto   dalla   citata  risoluzione,  adeguando  e
migliorando le forme di coordinamento gia' previste;

                              Decreta:

                               Art. 1.
Istituzione  del  Centro  di  coordinamento  nazionale  in materia di
                             viabilita'

  1.  Presso  il  Ministero  dell'interno  e'  istituito il Centro di
coordinamento nazionale in materia di viabilita', di seguito chiamato
Centro     nazionale,     quale     struttura     di    coordinamento
tecnico-amministrativo  con  il  compito  di  disporre gli interventi
operativi,   anche  di  carattere  preventivo,  per  fronteggiare  le
situazioni  di  crisi derivanti da avversita' atmosferiche o da altri
eventi,  anche connessi con l'attivita' dell'uomo, che interessino la
viabilita'  stradale  ed  autostradale  e siano suscettibili di avere
riflessi  sul  regolare  andamento  dei  servizi  e  della  mobilita'
generale del Paese.