L'ISPETTORE GENERALE CAPO
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea
                            (I.G.R.U.E.)
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo  di  rotazione,  di  cui  alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare  il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  21 ottobre  2000,  concernente la modifica
delle procedure di pagamento;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
  Vista  la  legge  17 maggio  1999,  n. 144, che, all'articolo 3, ha
previsto   il   trasferimento  dei  compiti  di  gestione  tecnica  e
finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti
per materia;
  Vista  la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino  delle  competenze  del  CIPE,  che devolve al Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con
le   Amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della  quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  15 maggio  2000, relativo all'attribuzione
delle  quote  di  cofinanziamento  nazionale  a carico della legge n.
183/1987  per  gli interventi di politica comunitaria che, al fine di
assicurare  l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha
istituito  un  apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente
direttive  generali  per  l'intervento  del  Fondo  di  rotazione per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,  di  cui  alla  legge n.
183/1987,  a  favore  di  programmi,  progetti  e azioni in regime di
cofinanziamento con l'Unione europea;
  Visto  il  regolamento  CE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2826/2000,  relativo  ad  azioni  di informazione e di promozione dei
prodotti agricoli sul mercato interno;
  Visto  il  regolamento CE della Commissione delle Comunita' europee
n.  94/2002,  recante  le  modalita'  di  applicazione  del  predetto
regolamento CE n. 2826/2000;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  C(2002) 3116 del
22 agosto  2002,  con  la  quale  vengono  approvati  i  programmi di
informazione  e  di  promozione  dei  prodotti  agricoli  sul mercato
interno e fissati i relativi contributi comunitari;
  Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n.
1949/PR del 15 settembre 2004, con allegata la nota n. DPMU.2004.2043
del  7 settembre  2004 dell'AGEA, che quantifica in 2.612.565,00 euro
il totale delle spese previste per la seconda annualita', relative ai
n.  7 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane o
plurinazionali con partecipazione italiana;
  Vista  la  successiva  nota  n.  DPMU.2004.2348 del 12 ottobre 2004
dell'AGEA, che, a fronte di un contributo comunitario di 1.101.473,00
euro, quantifica il fabbisogno nazionale pubblico in 522.513,40 euro,
pari  al  20  per  cento  del  costo  totale dei programmi approvati,
restando la differenza a carico degli Organismi proponenti;
  Vista   la   nota  n.  D(2004)  5903  del  18 febbraio  2004  della
Commissione  UE  che  autorizza  la  Confagricoltura  a realizzare le
azioni  programmate  soltanto nella seconda annualita' per un importo
complessivo  di  840.000,00 euro, mentre per la prima annualita', non
piu' realizzata, erano state assegnate risorse per 990.000,00 euro;
  Considerato  che  il  cofinanziamento  nazionale  e' pari al 20 per
cento del costo totale dei programmi approvati, il Fondo di rotazione
deve  recuperare  la  differenza  tra  l'importo erogato in favore di
Confagricoltura  per la prima annualita', non piu' realizzata, pari a
198.000,00  euro  e  quello  previsto  per  la seconda annualita', da
realizzare, pari a 168.000,00 euro;
  Considerato che per la differenza, relativa al succitato programma,
tra  l'importo  di 198.000,00 euro, erogato dal Fondo di rotazione, e
quello  previsto  di  168.000,00  euro  per l'annualita' 2003, pari a
30.000,00  euro  viene  attivata,  per  il  recupero,  la forma della
compensazione;
  Considerata  la  necessita'  di ricorrere, per la differenza tra il
predetto  fabbisogno  di  522.513,40  euro  e  il suddetto importo da
recuperare  di  30.000,00  euro,  alle  disponibilita'  del  Fondo di
rotazione  per  l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla
citata legge n. 183/1987;
  Viste  le  risultanze  del  Gruppo di lavoro presso il Dipartimento
della  Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato
decreto  del  Ministro  del  tesoro  15 maggio  2000,  nella riunione
svoltasi   in  data  2 dicembre  2004  con  la  partecipazione  delle
Amministrazioni interessate;
                              Decreta:
  1.  Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di
informazione  e  di  promozione  dei  prodotti  agricoli  sul mercato
interno,  presentati  da Organizzazioni italiane o plurinazionali con
partecipazione  italiana,  ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n.
2826/2000,   e'   autorizzato,   per   la   seconda   annualita',  un
cofinanziamento  nazionale  pubblico  di  492.513,40  euro, in favore
dell'AGEA  a  valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183/1987.
  2.  La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA
secondo  le  modalita'  previste  dalla normativa vigente, sulla base
delle  richieste  inoltrate  dal Ministero delle politiche agricole e
forestali.
  3.  Il  Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare la quota
stabilita  nel  presente  decreto anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  4.  Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo
la  chiusura  dei  programmi, dalla Commissione europea comporteranno
una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della
legge  n.  183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico
del  Fondo  di  rotazione  e  le  somme rideterminate a seguito delle
rettifiche  comunitarie  dovra'  essere  rimborsata al Fondo medesimo
oppure puo' costituire acconto per successivi interventi.
  5.  Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali e l'AGEA
adottano  tutte  le  iniziative  ed  i  provvedimenti  necessari  per
utilizzare,  entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e
nazionali   relativi  ai  programmi  ed  effettuano  i  controlli  di
competenza.
  6.  Il  predetto  Ministero  invia  al  sistema  informativo  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  (SIRGS)  i dati per le necessarie
rilevazioni.
  7.  Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 2 dicembre 2004
                                   L'Ispettore generale capo: Amadori
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio  controllo  atti Ministeri economico-finanziari, registro, n.
1, Economia e finanze, foglio n. 35