IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  codice  della  strada, approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti gli articoli 57 e 58 del codice della strada;
  Visto,  in  particolare, l'art. 124, commi 2 e 3, del citato codice
della  strada,  che  demanda  al  Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  l'individuazione  dei  tipi  e  le  caratteristiche  delle
macchine  agricole  e  delle  macchine  operatrici che, eventualmente
adattate,  possono  essere  guidate  dai titolari di patenti speciali
della categoria A e B;
  Sentito  il  comitato  tecnico,  di  cui all'art. 119, comma 10 del
codice della strada;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice della strada
e  le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice della strada
escluse quelle eccezionali, possono essere guidate dai titolari della
patente  speciale  della  categoria  B,  purche'  adattate secondo le
prescrizioni riportate sulla patente di guida.
  2. Gli eventuali adattamenti sui veicoli di cui al comma precedente
debbono vicariare i comandi originari e sono soggetti ad approvazione
del tipo a norma dell'art. 327, comma 4 del regolamento di esecuzione
e di attuazione del codice della strada.