IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
recante  norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle
scommesse;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383,  che  ha attribuito all'amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto  legge  8 luglio  2002,  n. 138, convertito, con
modificazioni,  con  legge  8 agosto  2002, n. 178, che ha attribuito
all'amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  l'art.  13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 che ha
stabilito  che  l'unita'  minima  delle scommesse a totalizzatore, e'
pari a 1 euro e la giocata minima e' di 2 euro;
  Visto   il   decreto   interdirettoriale   del  direttore  generale
dell'amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e del Capo del
dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
il  quale  ha,  tra  l'altro,  esteso  alle  agenzie  di scommesse la
possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
nonche'  altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive,
in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
  Visto  il  comunicato  del  Ministero dell'economia e delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  del  14 giugno  2003  n. 136, con il quale e' stata data
evidenza  della  graduatoria  della  selezione  dei  concessionari di
attivita'  e  funzioni  pubbliche  relative ai concorsi pronostici su
base   sportiva   nonche'   ad  altri  eventuali  giochi  connessi  a
manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:
    1) Sisal S.p.A.;
    2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;
    3) Snai S.p.A.;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
cosi'  come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3,
che  ha  previsto  che  il  Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di
scommessa,  gli  eventi  che  ne  costituiscono  l'oggetto nonche' le
relative modalita' tecniche di svolgimento;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2005, che
ha  individuato  le  discipline  sportive  sulle  quali  e' possibile
accettare scommesse a totalizzatore;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                Oggetto del regolamento e definizioni
  1.   Il  presente  decreto  definisce  i  requisiti  tecnici  della
scommessa a totalizzatore su eventi ciclistici denominata "Big Race -
Bici".
  2. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) Apertura  dell'accettazione,  il  momento in cui AAMS dichiara
aperta  l'accettazione  della scommessa ed il totalizzatore nazionale
e' abilitato ad accettare scommesse;
    c) Chiusura  dell'accettazione,  il  momento in cui AAMS dichiara
chiusa  la  scommessa  ed  il  totalizzatore  nazionale  non  e' piu'
abilitato   ad   accettare   scommesse  a  totalizzatore  per  quella
scommessa;
    d) Concessionario,  l'operatore  di  gioco  individuato  da AAMS,
ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto
della disciplina comunitaria e nazionale;
    e) Disponibile  a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna
scommessa, tra le unita' di scommessa vincenti;
    f) Esito,  il  risultato  certificato da AAMS che si verifica per
ciascun evento;
    g) Esito   pronosticabile   o   concorrente,  la  possibilita'  o
l'insieme  delle  possibilita'  contemplate  per  l'evento  su cui si
effettua  la  scommessa a totalizzatore denominata "Big Race - Bici";
tale  scommessa  prevede  sia  esiti  pronosticabili  singoli  (ossia
riferiti  ad  un solo concorrente) che esiti pronosticabili di gruppo
(ossia riferiti a piu' concorrenti);
    h) Evento,   l'avvenimento   sportivo   su  cui  si  effettua  la
scommessa;
    i)  Giocata,  l'insieme  delle  unita'  di scommessa proposte dal
partecipante;
    l) Giocata  accettata,  la  giocata  registrata dal totalizzatore
nazionale;
    m) Giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di
una giocata o di una giocata sistemistica;
    n) Giocata  sistemistica  o a sistema, la formulazione abbreviata
di  una serie di unita' di scommessa derivanti dall'espressione di un
numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
    o) Giocata   valida,   la  giocata  accettata  dal  totalizzatore
nazionale e successivamente non annullata;
    p)  Jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel
caso in cui non risultino unita' di scommessa vincenti per un tipo di
scommessa e riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo
alla medesima scommessa;
    q) Palinsesto,  programma degli eventi ciclistici ed elenco degli
esiti pronosticabili sui quali e' possibile scommettere;
    r) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
    s) Posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna
unita' di scommessa;
    t) Pronostico,  l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante
sul singolo evento o sugli eventi componenti la scommessa;
    u)  Punto  di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito
di  terminale  di  gioco,  aperto  al  pubblico,  ovvero  agenzia  di
scommesse,  che aderisce ad un singolo concessionario con il quale e'
anche  collegato telematicamente e che, previo rilascio di nulla osta
da  parte  di  AAMS  ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata
dall'autorita'  di  pubblica  sicurezza  di cui all'art. 88 del regio
decreto  del  18 giugno  1931,  n.  773,  gestisce il rapporto con il
partecipante,  effettua  le  giocate sui terminali di gioco e paga le
vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto
del  Ministro  delle  finanze  2 agosto  1999,  n.  278,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze
5 agosto 2004, n. 229;
    v)   Quota,   il  numero,  determinato  secondo  quanto  disposto
dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n.
278,  cosi'  come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  5 agosto  2004, n. 229, il quale, moltiplicato per la
posta  unitaria  di  gioco,  determina  l'importo  della  vincita  di
ciascuna unita' di scommessa vincente;
    z)   Ricevuta   di   partecipazione,  il  titolo  che  garantisce
l'avvenuta  registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e
che  costituisce,  in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo
al portatore valido per la riscossione degli stessi;
    aa)  Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i
contenuti  specifici  sono  stabiliti  da  AAMS,  la  cui funzione e'
esclusivamente   quella   di  riportare  i  pronostici  espressi  dal
partecipante;
    bb)  Terminale  di  gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita
dal  concessionario  ed  utilizzata  dai  punti  di  vendita,  per la
digitazione  dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e
la stampa delle ricevute di partecipazione;
    cc) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
    dd)   Unita'   di   scommessa,  l'insieme  minimo  di  pronostici
necessario per potere accettare la scommessa;
    ee)  Unita' di scommessa vincente, l'unita' di scommessa in cui i
pronostici  indicati  dal partecipante sono conformi agli esiti degli
eventi oggetto di scommessa.