Il  giorno 2 febbraio 2005, alle ore 11, presso la sede dell'ARAN
ha avuto luogo l'incontro tra:
      l'ARAN   nella   persona  del  Presidente  avv.  Guido  Fantoni
(firmato);
    ed i rappresentanti delle Confederazioni:
      CGIL (firmato);
      CISL (firmato);
      UIL (firmato);
      CONFSAL (firmato);
    e delle Organizzazioni sindacali:
      CGIL/SNS (firmato);
      CISL/Scuola (firmato);
      UIL/Scuola (firmato);
      CONFSAL/SNALS (firmato);
      GILDA/UNAMS (firmato).
    Al  termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata
sequenza  contrattuale  prevista dall'art. 142, comma 4, del C.C.N.L.
2002/2005  del  personale  del  comparto  scuola sottoscritto in data
24 luglio 2003.
          SEQUENZA EX ART. 142 DEL C.C.N.L. 24 LUGLIO 2003
                         DEL COMPARTO SCUOLA
                           Articolo unico
    In  attuazione della sequenza prevista dall'art. 142 del C.C.N.L.
24  luglio 2003 del comparto scuola le parti convengono di sostituire
il testo del suindicato articolo con quello seguente:
    «Art. 142 - Normativa vigente e disapplicazioni.
    1) In applicazione dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo
n.  165/2001 (cfr. nota n. 2), tutte le norme generali e speciali del
pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate
divengono  non  applicabili  con  la  firma  definitiva  del presente
C.C.N.L., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate
nel  testo  del  presente  C.C.N.L. che, invece, continuano a trovare
applicazione nel comparto scuola:
      a) articoli  1  e  2  della  legge  24 maggio  1970,  n. 336, e
successive modificazioni e integrazioni;
      b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui
applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in
favore  dei  congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai
mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
      c) tutta  la  materia  relativa  al collocamento a riposo resta
regolata dalle norme vigenti;
      d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui
applicata, in materia di missioni;
      e) la normativa richiamata nel presente C.C.N.L.;
      f) la  normativa  sul  riposo festivo settimanale come previsto
dall'art. 2109, comma 1, del codice civile;
      g) la seguente normativa:
        1)  art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
395/1988 (in tema di diritto allo studio);
      2)  art.  17  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
3/1957 (limiti al dovere verso il superiore);
      3)  art.  21  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
399/1988, commi 1 e 2 (su mobilita' per incompatibilita);
      4)  art.7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
395/1988 (su IIS nella 13ª mensilita);
      5) art. 53, legge n. 312/1980 e art. 3, commi 6 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 399/1988;
      6)  legge  11 febbraio 1980, n. 26 (art. 1-4) e legge 25 giugno
1985,  n.  333  (aspettativa  per ricongiungimento con il coniuge che
presta servizio all'estero);
      7)    ai    soli   fini   della   determinazione   dell'importo
dell'indennita' di funzioni superiori, dell'indennita' di direzione e
di  reggenza,  l'art. 69 del C.C.N.L. 4 agosto 1995, l'art. 21, comma
1,  del  C.C.N.L.  26  maggio 1999 e l'art 33 C.C.N.L. 31 agosto 1999
(fondi non a carico del C.C.N.L. 24 luglio 2003 della scuola);
      8) art. 66, commi 6 e 7, del C.C.N.L. 4 agosto 1995;
      9)  articoli  38,  40  e 67 del testo unico n. 3/1957, art. 20,
legge  24 dicembre  1986, n. 958 e art. 7, legge 30 dicembre 1991, n.
412 (servizio militare);
      10) art. 132 testo unico n. 3/1957 (riammissione in servizio);
      11) art. 2, legge n. 476/1984, legge n. 398/1989, art. 4, legge
n.  498/1992,  art.  453  testo  unico n. 297/1994, art. 51, legge n.
449/1997 e art. 52, comma 57, legge n. 448/2001.
    2.  Le  parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero
verificare  nell'ambito  della  disciplina del rapporto di lavoro per
effetto   della  generale  disapplicazione  delle  norme  di  cui  al
precedente  comma  1,  saranno oggetto o di specifica interpretazione
autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.
    3. E' espressamente disapplicata la seguente normativa:
      l'art.  475  del  decreto legislativo n. 297/1994 (assegnazioni
provvisorie di sede);
      l'art.  568  del  decreto legislativo n. 297/1994 (assegnazione
provvisoria);
      l'art.  478  del  decreto legislativo n. 297/1994 (sostituzione
dei docenti assenti);
      l'art.  455  del decreto legislativo n. 297/1994 (utilizzazione
del personale docente e DOA);
      l'art.  480  del decreto legislativo n. 297/1994 (inquadramenti
in profili professionali amministrativi).
    4.  In  considerazione  del  fatto  che il C.C.N.L. firmato il 24
luglio  2003  rappresenta  il  primo  testo contrattuale del pubblico
impiego  che  unifica tutte le norme preesistenti, le parti ritengono
possibili,  ove necessario, ulteriori precisazioni ed aggiustamenti a
partire dalle materie contenute nel presente articolo.
DICHIARAZIONE  A VERBALE DELLA CGIL, CISL, UIL SCUOLA SULL'IPOTESI DI
   SEQUENZA CONTRATTUALE RELATIVA ALL'ART. 142, COMMA 4, DEL C.C.N.L.
   2002-2005 DEL COMPARTO SCUOLA
    Nel  firmare  la sequenza contrattuale prevista dall'art. 142 del
C.C.N.L., CGIL, CISL e UIL Scuola si riservano di rivendicare, per il
personale   incaricato   di   presidenza   il  trattamento  economico
corrisposto al dirigente scolastico, sia tabellare che accessorio, ai
sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001.
DICHIARAZIONE  A  VERBALE DELLO SNALS-CONFSAL RELATIVA ALL'IPOTESI DI
   SEQUENZA  CONTRATTUALE  DI CUI ALL'ART. 142, COMMA 4, DEL C.C.N.L.
   2002-2005 DEL COMPARTO SCUOLA
    Lo  SNALS-CONFSAL  in considerazione che il personale docente con
incarico   dirigenziale  svolge  gli  stessi  compiti  dei  dirigenti
scolastici  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  si  riserva  di
esperire  ogni  azione volta ad attribuire, a parita' di funzioni, ai
predetti  docenti  con incarico dirigenziale, il medesimo trattamento
economico sia tabellare che accessorio.