IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i
contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un
programma costruttivo di alloggi per lavoratori;
  Vista  la  legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo  che,  all'art.  11,  istituisce,  presso  il Ministero dei
lavori  pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
il  Fondo  nazionale  per il sostegno all'accesso delle abitazioni in
locazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 giugno  1999,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con
il  quale  sono  stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della
legge  9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per
beneficiare   dei  contributi  integrativi  a  valere  sulle  risorse
assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'acceso alle abitazioni
in locazione nonche' i criteri per la determinazione degli stessi;
  Vista  la  legge  24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)
che  attribuisce al citato Fondo per l'anno 2003 la dotazione di euro
246.010.000,00;
  Considerato  che  a  segnito  dell'assegnazione  di euro 90.000.000
disposta  dal  Ministero  dell'economia  con  decreto ministeriale n.
34649  in  data  1°  aprile 2004 per far fronte al disavanzo di cassa
delle  precedenti  annualita',  pari a euro 87.761.666,54, si e' resa
disponibile la somma residua di euro 2.238.333,46 e che, pertanto, la
disponibilita'  del Fondo per l'anno 2004 da ripartire tra le regioni
e  province  autonome  di Trento e Bolzano ammonta complessivamente a
euro 248.248.333,46;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  5  del  citato  art.  11  come
sostituito dall'art. 1, comma della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che
stabilisce che la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo venga
effettuata  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici  (ora Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti) previa intesa in sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano in relazione al fabbisogno accertato
dalle  regioni  e  province  autonome  per  l'anno  precedente  ed in
relazione alla quota di risorse, aggiuntive a quelle statali, messe a
disposizione delle singole regioni e province autonome;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 19 marzo 2004, con il
quale e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo
nazionale relativamente all'annualita' 2003;
  Considerato  che  la scheda unificata di rilevazione del fabbisogno
di  cui al punto 5 del decreto ministeriale n. 205/UR. del 4 dicembre
2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33
del  10 febbraio  2003,  e'  stata,  ai  sensi del punto 6 del citato
decreto  5 dicembre  2003,  formalmente  approvata  dalla  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 maggio 2004;
  Considerato  che  i  dati  pervenuti  al Ministero restituiscono un
quadro  conoscitivo  non  ancora  completamente omogeneo in relazione
alla  determinazione  quantitativa  del  fabbisogno  in quanto alcune
regioni  hanno  riferito  il  calcolo  dell'incidenza  del  canone al
reddito   convenzionale   per   l'accesso  all'edilizia  residenziale
anziche'  - come stabilito dal decreto ministeriale 7 giugno 1999 - a
quello imponibile;
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di omogeneizzare i dati relativi
al  suddetto  fabbisogno  introducendo, ai fini della predisposizione
della  ripartizione  di che trattasi, specifici fattori di correzione
del fabbisogno comunicato dalle regioni;
  Vista  l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata
dal  Vice  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e Bolzano nella seduta del 28 ottobre
2004;
  Visto  il  decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti ha delegato l'on. Ugo Giovanni
Martinat   all'esercizio   anche  delle  competenze  nelle  aree  del
Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;
                              Decreta:

  1.  La disponibilita' del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso
alle   abitazioni  in  locazione  di  cui  all'art.  11  della  legge
9 dicembre  1998,  n.  431, pari per l'annualita' 2004, a complessivi
euro  248.248.333,46  e'  ripartita  tra  le  regioni  e  le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano secondo l'allegata tabella che forma
parte integrante del presente decreto.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome ripartiscono le quote di
propria  spettanza  a  norma  del  comma 7 del predetto art. 11 della
legge  9  dicembre 1998, n. 431, come integrato dall'art. 1, comma 2,
della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
  3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei  requisiti  minimi  stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti
in possesso dei predetti requisiti.
  4.  Le  regioni  e le province autonome comunicheranno al Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione  generale  per
l'edilizia  residenziale e le politiche abitative l'entita' dei fondi
aggiuntivi eventualmente iscritti in bilancio per la finalita' di cui
trattasi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 novembre 2004
                                           Il vice Ministro: Martinat

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2005
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
  territorio, registro n. 1, foglio n. 19