IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'11 gennaio  1999, registrato
dalla  Corte  dei  conti  in  data 20 gennaio 1999, con il quale sono
stati   predeterminati   obiettivi   e  criteri  selettivi  circa  le
condizioni  e  i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al
sopracitato art. l-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto l'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  l'art.  1  del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in
particolare commi 1 e 2;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare i commi 137 e 139;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze del
10 aprile 2003, n. 32220, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio
2003, registro n. 2, foglio n. 331;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n. 32410 del 27 maggio 2003;
  Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro
e  delle politiche sociali, tra le societa' appaltatrici di lavoro di
installazione  di  reti  telefoniche e le organizzazioni sindacali di
categoria,  nei  quali  e' stato concordato il ricorso al trattamento
CIGS  per  l'anno  2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della
legge  n.  350/2003,  al  fine  di  agevolare  la realizzazione delle
iniziative finalizzate al reimpiego e alle gestione non traumatica di
lavoratori interessati al beneficio;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze del
7 maggio  2004,  n.  34013,  registrato  dalla  Corte  dei  conti  il
14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243;
  Visto  il  verbale  di  accordo,  stipulato  in data 18 giugno 2004
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali tra la
societa'   Valtellina   S.p.a.   e  le  organizzazioni  sindacali  di
categoria,  nel  quale e' stata concordata - fermo restando il numero
massimo  di  271  unita'  lavorative  gia'  convenuto nel verbale del
30 dicembre  2003  -  la ridefinizione del numero dei beneficiari per
singola unita' produttiva;
  Vista  l'istanza  di rettifica della societa' Valtellina S.p.a. del
29 settembre 2004;
  Ritenuto   pertanto   di   rettificare   il  sopra  citato  decreto
limitatamente  alla  ridefinizione  del  numero  dei  beneficiari per
singola unita' produttiva;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate  la concessione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale in favore della
societa'  Valtellina  S.p.a. disposta alla lettera R) del decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013,
registrato  dalla  Corte  dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4,
foglio  n.  243, e' rettificata, limitatamente alle unita' produttive
di  seguito  indicate  e  per  il  numero  dei  lavoratori di seguito
elencati:
    Levata di Curtatone (Mantova): da 6 a 4 unita';
    Rimini: da 17 a 12 unita';
    Avellino: da 2l a 20 unita';
    Lecce: da 32 a 31 unita';
    Castelletto Cervo (Biella): da 4 a 3 unita';
    Castellana (Varese): da 2 a 1 unita';
    Brescia: da 7 a 5 unita';
    Bergamo: da 22 a 35 unita'.