IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1  del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in
particolare i commi 1 e 2;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350, ed in
particolare i commi 137 e 139;
  Considerato  che,  con  gli  appositi accordi intervenuti presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del
Sottosegretario  di  Stato  on.  Viespoli,  sono state individuate le
fattispecie,  per  le  quali  sussistono  le  condizioni previste dal
sopracitato  art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
in  quanto,  mediante la concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto
al  termine  di  scadenza  di  detto  trattamento ai sensi della gia'
richiamata legge n. 223/1991, delle proroghe del medesimo trattamento
e  del  trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione
delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie,
mediante   il   graduale   e  progressivo  reimpiego  dei  lavoratori
interessati;
  Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dai
predetti  accordi,  nonche' gli elenchi dei lavoratori aventi diritto
al trattamento di mobilita' e alle proroghe del medesimo trattamento,
facenti parte integrante dei citati accordi;
  Ritenuto,  per  quanto precede, di poter autorizzare la concessione
del   trattamento   straordinario  di  integrazione  salariale  e  la
concessione  e/o  la  proroga  del trattamento di mobilita', entro il
31 dicembre   2004,   in   favore   dei  lavoratori  coinvolti  nelle
fattispecie  di  cui  al  capoverso  precedente,  con  l'obiettivo di
conseguire  la  finalita'  prevista  dallo  stesso art. 3, comma 137,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 2 settembre 2003 all'11
maggio 2004, in favore di un numero massimo di 125 dipendenti, di cui
39  con  contratto  formazione  lavoro, della societa' Finmek S.p.a.,
unita'   in   Sulmona  (L'Aquila),  la  concessione  del  trattamento
straordinario   di   integrazione  salariale,  definito  nell'accordo
intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in data 30 giugno 2004.
  Gli   interventi   sono   disposti   nel  limite  massimo  di  euro
1.544.700,00.