IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse; Visto l'art. 12 della direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che ha modificato la direttiva 2001/96/CE; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con cui e' stato approvato il codice della navigazione; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto ha l'obiettivo di assicurare la circolazione fra gestori dei terminali e comandanti delle navi portarinfuse delle informazioni necessarie a ridurre i rischi di sollecitazioni eccessive o di danni materiali alla struttura della nave durante le operazioni di carico e scarico al fine di migliorare la sicurezza della nave stessa. 2. Il presente decreto si applica a tutte le navi portarinfuse, indipendentemente dalla bandiera, nonche' ai terminali presenti sul territorio nazionale presso i quali le medesime effettuano operazioni di carico o scarico di rinfuse solide. 3. Fatte salve le disposizioni della regola VI/7 della convenzione SOLAS del 1974 il presente decreto non si applica agli impianti utilizzati solo in circostanze eccezionali per il carico e lo scarico delle rinfuse solide o da navi portarinfuse, ne' qualora il carico o lo scarico vengano effettuati esclusivamente con le attrezzature della nave portarinfuse.