IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma  dell'art.  1, comma 6, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Masri  Ahmad, nato il 26 luglio 1976 a
Haifa  (Israele), cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992  il  riconoscimento  del titolo professionale di «Orech Din»
rilasciato  dal  Collegio degli avvocati d'Israele l'11 dicembre 2003
ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in Italia della professione di
avvocato;
  Considerato   che   ha   conseguito   il   titolo   accademico   in
«Giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Trento nel marzo
2002, reso equipollente in Israele;
  Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nelle sedute
del 14 settembre 2004 e del 27 gennaio 2005;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nelle sedute sopra indicate;
  Considerato  che  pur  non  essendoci differenze dal punto di vista
della  formazione  accademica,  sussistono  invece  differenze tra la
formazione  professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della
professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura  di  Trento  in data 20 dicembre 2004 con
validita' fino al 12 marzo 2005 per turismo.
                               Decreta

                               Art. 1.
  Al  sig.  Masri  Ahmad,  nato  il 26 luglio 1976 a Haifa (Israele),
cittadino  israeliano  e' riconosciuto il titolo professionale di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli
«avvocati».