IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge  4 maggio 1990, n. 107, recante «Disciplina per le
attivita' trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti
e per la produzione degli emoderivati»;
  Visto  in  particolare  l'art. 10, comma 2, della predetta legge n.
107/1990,  che  demanda  al Ministro della sanita', sentito il parere
della  Commissione  nazionale  per  il  servizio  trasfusionale e del
Consiglio  superiore  di  sanita',  l'individuazione,  tra le aziende
autorizzate  alla  produzione di specialita' medicinali costituite da
frazioni   plasmatiche  di  produzione  industriale,  dei  centri  di
produzione   di   emoderivati   autorizzati   alla   stipulazione  di
convenzioni  con  i Centri regionali di coordinamento e compensazione
per  la  lavorazione  di plasma nazionale raccolto in Italia sotto il
controllo dell'Istituto Superiore di Sanita';
  Visto  in  particolare  l'art.  10, comma 3, della sopra richiamata
legge  n.  107/1990,  che prevede, tra i requisiti di detti centri di
produzione  di emoderivati, quello di «avere lo stabilimento idoneo a
ricomprendere  il ciclo completo di frazionamento e di produzione sul
territorio nazionale»;
  Visto   il   decreto   ministeriale   12 febbraio   1993,   recante
«Individuazione  dei  centri di produzione di emoderivati autorizzati
alla   stipulazione   di   convenzioni  con  i  Centri  regionali  di
coordinamento  e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale
raccolto  in  Italia»  che  individua le aziende Sclavo, con officina
farmaceutica  in  Sovicille  Rosia,  localita'  Bellaria, e l'azienda
Nuovi  Laboratori  Farma  Biagini,  con officina farmaceutica sita in
Gallicano,  frazione Bolognana (Lucca), quali centri di produzione di
emoderivati di cui all'art. 10, commi 2 e 3 della legge n. 107/1990;
  Viste  le  istanze  della  Societa' Aventis Behring S.p.a., Biotest
Pharma  e  Instituto  Grifols,  di essere individuate tra i centri di
produzione   di   emoderivati   autorizzati   alla   stipulazione  di
convenzioni  con i Centri regionali di coordinamento e compensazione,
pur  non  possedendo  il  requisito previsto dal comma 3 dell'art. 10
della  predetta legge n. 107/1990, dell'ubicazione degli stabilimenti
sul territorio nazionale;
  Visto  il ricorso proposto dalle societa' Aventis Behring e Biotest
Pharma per la declaratoria del silenzio-rifiuto opposto dal Ministero
della sanita' sulle istanze sopra menzionate;
  Tenuto conto della sentenza con cui il Tribunale Amministrativo del
Lazio,  ritenuta  fondata  la  declaratoria  della illegittimita' del
silenzio-rifiuto,   accoglieva   i  predetti  ricorsi,  ordinando  al
Ministero  della sanita' di provvedere sulle istanze presentate dalle
ditte ricorrenti Aventis Behring e Biotest Pharma;
  Tenuto  conto  che  detta  sentenza, pervenendo all'amministrazione
scaduti  i  termini  prescritti,  dava  luogo alla richiesta da parte
delle ditte interessate della nomina di un commissario ad acta;
  Considerato  che  il  commissario  ad  acta, nominato dal Tribunale
Amministrativo  del  Lazio  nel 2001, con l'incarico di provvedere in
nome  e  per  conto  del Ministero della sanita' ora Ministero salute
sulle  istanze  avanzate  dalle societa' ricorrenti, sentiti i pareri
della  Commissione  nazionale  per  il servizio trasfusionale e della
V Sezione  del  Consiglio  Superiore  di  Sanita',  espressi  in data
27 settembre  2001,  dichiarava  la  non  applicabilita'  del comma 3
dell'art.  10  della  precitata  legge  n.  107/1990,  in  quanto  in
contrasto  con le disposizioni dei trattati della Comunita' europea e
«non  costituendo  il  vincolo  della  localizzazione  di  tutti  gli
impianti  sul  territorio  nazionale misura protettiva piu' rigorosa,
giustificata  o  giustificabile  con ragioni di maggiore tutela della
salute pubblica»;
  Considerato  che,  sulla  base  delle  determinazioni  assunte  dal
commissario  ad  acta,  anche  l'Instituto  Grifols,  che  non  aveva
promosso  ricorso,  rinnovava  la  propria  istanza  motivandola  con
l'asserzione  che,  costituendo la predetta pronuncia del commissario
ad    acta,    ufficiale   riconoscimento   amministrativo   di   non
applicabilita'  di  una  norma interna, in quanto conflittuale con le
disposizioni comunitarie, ha la pronuncia stessa valore erga omnes;
  Sentita  al  riguardo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, che si
esprimeva  ritenendo  non sussistere «ostacoli all'accoglimento anche
dell'istanza  dell'Instituto  Grifols  (purche' sussistano ovviamente
tutti  gli  altri  requisiti),  considerando  da  un  lato di evitare
ingiustificate  disparita'  di  trattamento  e  dall'altro che nessun
rilievo  puo'  assumere  l'omessa  partecipazione della societa' alle
cause in oggetto»;
  Tenuto  conto  che  la  Direzione  generale  per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza ha riconosciuto, in data 17 dicembre
2003, alle aziende Aventis Behring e Instituto Grifols il possesso di
tutti  gli  altri  requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente in
materia;
  Atteso  che per la Biotest Pharma non e' ancora stata completata la
fase istruttoria;
  Sentita  la  Commissione  nazionale  per  il servizio trasfusionale
nella  seduta  del  23 dicembre  2003, ai sensi del comma 2, art. 10,
legge n. 107/1990;
  Sentito il Consiglio Superiore di Sanita' nella seduta del 1° marzo
2004, ai sensi del comma 2, art. 10, legge n. 107/1990;
  Acquisita  dalla  Direzione  generale dei farmaci e dei dispositivi
medici  l'informativa  che  l'azienda  Sclavo, ora Bayer Biologicals,
attualmente  e'  in  possesso di autorizzazione solo ad operazioni di
confezionamento secondario di specialita' medicinali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  l'azienda Sclavo, con
officina farmaceutica sita in Sovicille Rosia, localita' Bellaria, e'
cancellata  dall'elenco  di  cui  all'art. 1 del decreto ministeriale
12 febbraio 1993.