IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico; Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, con cambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 febbraio 2005 ammonta, nel netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 44.280 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i propri decreti in data 17 marzo, 7 luglio 2004 e 10 gennaio 2005 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonche' del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 7 luglio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite del citato decreto 7 luglio 2004. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotificazione ufficiale, sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto ministeriale 17 marzo 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping». Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte-