IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Imperia
  Visto   il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che
attribuisce  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  sulla
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  del  30 novembre  2001,  stipulata  fra  il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia
di  vigilanza  sulla  cooperazione sono conservate in via transitoria
alle  direzioni  provinciali del lavoro che le svolgono per conto del
Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  in  particolare  il  decreto  direttoriale del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione  -  del  6 marzo  1996,  che  attribuisce alle direzioni
provinciali  del  lavoro la competenza a provvedere allo scioglimento
delle  cooperative  nei  casi  in cui non e' necessaria la nomina del
liquidatore;
  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del codice civile, che prevede i
casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorita';
  Visto  l'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, che integra le
previsioni del suddetto articolo del codice civile;
  Visto  il  decreto del Ministero delle attivita' produttive in data
17 luglio  2003, che dispone di non doversi procedere alla nomina del
liquidatore  laddove  l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente
poste  attive  di  natura  mobiliare  e risalga a piu' di cinque anni
dall'ultima revisione o mancata revisione;
  Considerato  che  dagli  accertamenti  ispettivi  conclusi  in data
31 dicembre  2004  risulta che la sotto indicata societa' cooperativa
si    trova    nelle    condizioni   previste   dai   predetti   art.
2545-septiesdecies   e   decreto   ministeriale  17 luglio  2003,  in
particolare  in  ragione del mancato deposito dei bilanci dopo quello
al  31 dicembre  1994,  della  coeva  assenza  di  atti  di gestione,
dell'impossibilita'   di  perseguire  lo  scopo  sociale  e,  infine,
dell'inesistenza   di  valori  relativi  a  poste  attive  di  natura
immobiliare;
  Tenuto  conto  del  parere  di  massima del 15 maggio 2003 espresso
dalla  commissione  centrale per le cooperative, che definisce i casi
in  cui  non  e'  necessario  acquisire  il  parere  preventivo della
commissione medesima;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa «Unione cooperativa di consumo», con sede
in Isolabona, costituita per rogito notaio G. Ricca in data 10 maggio
1909,  repertorio n. 72, codice fiscale 00099970089, numero REA 4108,
e' sciolta, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e
del decreto ministeriale 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far
luogo a nomina di liquidatore.
  Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  i  creditori  e  gli  altri interessati possono presentare
all'autorita'  di  vigilanza  che  lo  ha  emanato formale e motivata
domanda intesa ad ottenere la nomina predetta.
    Imperia, 11 febbraio 2005
                             Il direttore provinciale reggente: Pirri