IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Chiminello Mariano, nato il 1° agosto 1974
a  Rosario  (Argentina),  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.   115/1992,   il  riconoscimento  del  proprio  titolo  accademico
professionale  di «Ingeniero civil» conseguito in Argentina presso la
«Universidad  Nacional  de  Rosario»  (Argentina) in data 17 dicembre
1999  e rilasciato il 6 febbraio 2001 ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio
de  Profesionales de la Ingenieria Civil de la Provincia de Santa Fe»
dal 20 agosto 2004;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 23 novembre 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
Nazionale  di  categoria  espresso  nella seduta di cui sopra e nella
nota in atti datata 30 novembre 2004;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere  - settore civile ambientale» e quella di
cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Chiminello  Mariano,  nato  il  1° agosto  1974 a Rosario
(Argentina),   cittadino   italiano,   e'   riconosciuto   il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  sezione  A  - settore civile ambientale e
l'esercizio della professione in Italia.