IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                e con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione  annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie   causate   dall'azione   dei   raggi  X  e  delle  sostanze
radioattive,   in  relazione  alle  variazioni  intervenute  su  base
nazionale  nelle  retribuzioni iniziali, comprensive della indennita'
integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
  Visto  l'art.  20  della  legge  28 febbraio  1986, n. 41, che, nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
dispone  peraltro  che  essa possa aver luogo solo in presenza di una
variazione  non  inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione
precedentemente stabilita;
  Viste  le  suddette retribuzioni accertate per gli anni dal 1997 al
2000;
  Visto  che  tali  retribuzioni  sono variate, per effetto del nuovo
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro dell'area della dirigenza
medica  del Servizio sanitario nazionale, in misura pari al 14,06 per
cento dal 1997 al 2000;
  Visto   il  decreto  ministeriale  21 giugno  1999  concernente  la
rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL in favore dei medici
colpiti  da  malattie  e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e
delle sostanze radioattive per l'anno 1998;
  Visto  l'art.  11  del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1° luglio   di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al  10  per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della
legge  28 febbraio  1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
  Visto   il  decreto  ministeriale  6 ottobre  2003  concernente  la
rivalutazione  delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie
e  da  lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi  X  e delle sostanze
radioattive, dal 1° luglio 2003;
  Vista   la   delibera   del   presidente-commissario  straordinario
dell'INAIL del 27 luglio 2004, n. 503;
  Vista  la necessita' di provvedere alla determinazione della misura
della  retribuzione  annua  dei  medici suddetti, da assumersi a base
della  liquidazione  delle rendite con decorrenza 1° gennaio 2001, ai
sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
  Vista,  altresi', la necessita' di provvedere alla rideterminazione
delle  medesime retribuzioni annue gia' stabilite per gli anni 2002 e
2003 applicando gli indici ISTAT alla nuova retribuzione del 2001;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2003 rispetto all'anno
2002, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,5 per cento;
  Considerato  che per l'anno 2004 non si e' verificata la variazione
retributiva  minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle
rendite  a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate
dall'azione  di  raggi  X  e  dalle  sostanze radioattive, e dei loro
superstiti, sono le seguenti:
    dal 1° gennaio 2001, euro 41.011,70;
    dal 1° luglio 2002, euro 42.119,02;
    dal 1° luglio 2003, euro 43.129,88;
    dal 1° luglio 2004, euro 44.208,13.