IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16 lettera d);
  Visti  i  decreti  29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003,
28 ottobre  2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 15 novembre 2004, con
i   quali   la  validita'  dell'autorizzazione  triennale  rilasciata
all'organismo   di   controllo   denominato   «Camera  di  commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura  di  Roma»,  con decreto del
21 dicembre 1999, e' stata prorogata fino al 24 marzo 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione   di   origine   protetta  «Sabina»  riferita  all'olio
extravergine  di  oliva,  allo schema tipo di controllo, trasmessogli
con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo numero 66849;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di origine protetta «Sabina» riferita
all'olio extravergine di oliva;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 21 dicembre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  pubblico  di controllo
«Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma»,
con  sede  in  Roma,  via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre
1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine
protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata
con  il  regolamento  della  Commissione  CE n. 1263/96 del 1° luglio
1996,  gia' prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1°
luglio   2003,   28 ottobre  2003,  4 marzo  2004,  7 luglio  2004  e
15 novembre  2004,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a
far data dal 24 marzo 2005.