IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  29 marzo  2004,  n.  79,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 ed, in particolare
gli  articoli 1  e  2  del predetto decreto-legge, ove si dispone che
alla  definizione  degli  interventi  per la messa in sicurezza delle
grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e
previa  emanazione  della  deliberazione  di  cui all'art. 5, comma 1
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  la  nota  del  Registro italiano dighe n. 5509 del 18 agosto
2004, nella quale vengono individuate le dighe per le quali ricorrono
i presupposti necessari per la dichiarazione di stato di emergenza;
  Vista   le   note  delle  regioni  Piemonte,  Sicilia,  Sardegna  e
Basilicata  nelle  quali  si  chiede  la  sospensione delle procedure
avviate  per  la  messa  in  sicurezza  degli  impianti  di Arignano,
Villarosa, Assemini, Monteponi e Muro Lucano;
  Vista  la  nota  del  Registro  italiano  dighe  n. DG/120/2004 del
21 ottobre  2004,  nella  quale  si  esprime  parere  favorevole alla
sospensione   della  procedura,  di  cui  agli  articoli 1  e  2  del
decreto-legge  convertito  sopra  menzionato,  per  gli  impianti  di
Assemini  e  Monteponi  (Sardegna),  Arignano  (Piemonte),  Villarosa
(Sicilia) e Muro Lucano (Basilicata);
  Vista la nota del Registro italiano dighe, in data 12 gennaio 2005,
nella  quale  si  chiede  alle  regioni  sopra elencate di comunicare
l'avvenuto avvio delle relative procedure di messa in sicurezza;
  Vista  la  nota  della regione Basilicata nella quale si perviene a
considerazioni  che  rendono necessario avviare, anche per la diga di
Muro  Lucano,  la  procedura  di  messa in sicurezza disciplinata dal
decreto-legge  29 marzo  2004,  n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2004, n. 139;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
18 novembre 2004 recante la dichiarazione di stato di emergenza, fino
al  31 dicembre  2005,  in  relazione  alla  messa in sicurezza delle
grandi  dighe  di  Figoi  e  Galano  (Liguria);  Zerbino  e  La Spina
(Piemonte);   Sterpeto  (Lazio);  La  Para  e  Rio  grande  (Umbria);
Molinaccio  (Marche);  Muraglione,  Montestigliano  e  Fosso Bellaria
(Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria);
  Considerato,  quindi,  che si rende necessario procedere alla messa
in  sicurezza  della  diga  di  Muro  Lucano nella regione Basilicata
ricorrendo,  nel  caso  di  specie,  i presupposti di cui all'art. 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella
riunione del 18 febbraio 2005;
                              Decreta:

  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  ed in considerazione di quanto espresso in
premessa, la dichiarazione di stato di emergenza del 18 novembre 2004
inerente  alla  messa in sicurezza delle dighe di Figoi e di Galano -
comune  di Genova; Zerbino - comune di Molare (Alessandria); La Spina
-  comune  di  Pralormo  (Torino); Sterpeto - comune di Civitavecchia
(Roma); La Para e Rio Grande - comune di Amelia (Terni); Molinaccio -
comune di Cessapalombo (Macerata); Muraglione - comune di Montecatini
Val  di Cecina (Pisa); Montestigliano - comune di Sovicille (Siena) e
Fosso Bellaria - comune di Civitella Paganica (Grosseto); Pasquasia -
comune  di Enna e Cuba - comune di Centuripe (Enna); Gigliara Monte -
comune di Chiaravalle centrale (Catanzaro), e' estesa anche alla diga
di Muro Lucano ed al relativo territorio provinciale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 febbraio 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi