IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Milano

  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a
seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con
modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo
comma dell'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali
aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il
secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio
per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio
ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
direzione  generale  per  gli  enti  cooperativi,  div.  IV, prot. n.
1579551  del  30  settembre  2003  relativa  ai  decreti ministeriali
17 luglio 2003;
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2003;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro in data 31 maggio 2001 con
il  quale  la  societa'  cooperativa  «Brianzanord  a r.l.», con sede
legale  in  Milano, piazza Caneva n. 5, e' stata sciolta d'ufficio ai
sensi   dell'allora  art.  2544  del  codice  civile  con  nomina  di
commissario liquidatore;
  Vista  la  nota del Ministero delle attivita' produttive, direzione
generale per gli enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1575504 del
24  marzo  2004, con la quale ha comunicato che a seguito di rinuncia
del  commissario  liquidatore  e  di nuovo esame della documentazione
relativa   al   procedimento,   ivi  compreso  l'ultimo  bilancio  di
esercizio,  relativo  all'anno  1991,  ha  ritenuto  che la procedura
liquidatoria   possa   rientrare   nella   fattispecie   dei  decreti
ministeriali  17 luglio  2003  sopratto considerata la vetusta' delle
poste  di  bilancio  in  esso contenute, da considerarsi estinte e ha
disposto  altresi'  che  la direzione provinciale del lavoro provveda
alla  conversione  del decreto di scioglimento con liquidatore emesso
dal Ministro del lavoro in data 31 maggio 2001, in scioglimento senza
liquidatore ai sensi dei citati decreti ministeriali 17 luglio 2003;
  Visto  il parere di massima espresso dalla commissione centrale per
le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003   relativo
all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento
di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della
commissione  (nel caso di specie: la cooperativa non deposita bilanci
d'esercizio da tredici anni);
                               Decreta
lo scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, con nomina
di   commissario  liquidatore,  relativo  alla  societa'  cooperativa
«Brianzanord  a r.l.», con sede legale in Milano, piazza Caneva n. 5,
costituita  per  rogito notaio dott. Aldo Bellomo di Milano in data 7
aprile  1989,  repertorio  n.  83724,  racc.  n.  10575,  B.U.S.C. n.
13694/242838,   codice   fiscale  n.  09662900159  e'  convertito  in
scioglimento  d'ufficio  senza  nomina di commissario liquidatore, ai
sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del codice civile e dell'art. 2
decreto   ministeriale   17   luglio  2003  in  quanto  la  procedura
liquidatoria  della  soc. coop.va «Brianzanord a r.l.», rientra nella
fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gezzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 7 febbraio 2005
                                     Il direttore provinciale: Truppi